La legge voluttuaria del 15 ottobre 1562

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Paolo Veronese - La Bella Nani

La legge voluttuaria del 15 ottobre 1562

E’ il proseguimento della legge dell’8 ottobre 1562, continua quindi lo spaccato di vita veneziana nel secolo decimosesto.

Et per ovviar all’eccessive spese che si fanno in tempo delli parti, sia preso che … non si possi usar così in tempo delli detti parti, come in cadaun altro tempo, et occasione, razzi, o spalliere di maggior altezza di quarte diese, nè anco le spalliere a figure, le quali siano del tutto prohibite, nè cuori cosi d’oro, come d’altra sorte possino esser usati, nè adoperati iu modo alcuno. Le spalliere, et ogni sorte di tappezzarie con oro o con argento, ovver di seda d’ogni altezza siano del lutto devedate insieme con li panni, li quali fussero rimessi, o di panno, ovvero di seda intagliati, non si potendo alle mure, nè sopra alle casse, nè alle finestre tener pandi di seda d’alcuna sorte.

Siano del tutto prohibili li caveoni (alàri), et suoi fornimenti da fuoco dorati, o di lavoro alla damaschina, o di bronzo, et similmente le carieghe fornide di veludo, che fussero intagliate, ovvero dorate, eccetto però le broche, et parimenti li scagni, ovver carieghe da donna fornite di velulo, ovvero altra seda.

Siano oltra di questo del tutto prohibiti in ogni tempo li tornaletti, paviglioni, covertori, coperte et simil altre cose d’oro, d’argento, et di veluto, et li paviglioni non possino esser fodrati di alcuna cosa, ma ben possino tenersi et usar le dette cose d’altro panno di seda, purché sia schietto, e senza intaglio.

Li lenzuoli, entemelle (federe, o gusci dei guanciali ) tornaletti et ogni altra cosa di tela, lavorata d’oro et d’argento, ovver di seda siano del tutto prohibite, nè possino a modo alcuno tenersi in letto. Ben sia lecito tenersi in tempo di parti, come di nozze, et ogni altre occasion, lincioli et entemelle lavorate d’azze, pur chel lavorier non sia di maggior larghezza di mezza quarta. Restando del tutto prohibite le sponde da letto lavorate a qual si voglia modo, et anco li merli, sotto pena di ducati vinti per ogni cosa devedada, intendendosi fornimenti di seta del letto per una cosa, paviglion, tornaletto, ovver covertor per una, carieghe el scagni per una, fornimenti da fuogo per una, spalliera o razzi una, vestimenti da donna una, et quelli della creatura una.

Non si possa sotto l’istessa pena usare alcun carro, baldachin, o altro ornamento per portar a battizzar le creature, o tenerli in casa, le qual creature non siano adornate con alcuna sorte di zoglie, ovver perle, con lincioli, fazzuoli, o altra cosa che sia lavorata d’oro o argento, ovver di seda.

Alli battesimi non possino esser più di sei compari, di quelli pero che sono permessi dalle leggi nostre, alli quali compari non possi esser mandato a donar altro, che un marzapan per cadauno senza altra cosa sopra. Nė per li compari dell’anello, nè per quelli, che tenessero, o levassero la cresima possi esser fatlo donativo alcuno, che ecceda il valore de ducato uno, nè da quelli esser accellata cosa alcuna oltra la detta summa sotto la pena soprascritta di ducati vinti. (1)

(1) Fabio Mutinelli. Lessico veneto, compilato per agevolare la lettura della storia dell’antica Repubblica di Venezia. Tipografia di Giambattista Andreola, Venezia 1852.

FOTO: Alfonso Bussolin. Pubblicazione riservata. Non è consentita nessuna riproduzione, con qualunque mezzo, senza l'autorizzazione scritta del detentore del copyright.

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