La legge voluttuaria del 8 ottobre 1562

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Paolo Veronese. Ritratto di giovane donna - National Gallery of Ireland Dublino

La legge voluttuaria del 8 ottobre 1562

Si trova, nel testo di questa legge, non solo la cognizione dei freni imposti ad un lusso eccessivo, ma anche, una esatta informazione della foggia del vestire e delle abitudini del vivere usato a Venezia nel secolo decimosesto.

“L’anderà parte, che alli pasti così di nozze, come di compagnie pubbliche o private, et finalmente a cadaun pasto di carne non si possi dar più che una man di rosto, et una di lesso, nella qual non vi siano più di tre sorte di carne, ovver polli, et delle cose concesse … darsi … alli pasti di nozze dovendo le salvadesine così aeree, come terrestri, li galli, et galaline et colombini esser del tutto prohibite.

Et a quelli di pesce, doi sorte di rosti, doi lessi, et doi fritti con li suoi, antipasti, saladi, laticinii, et altre cose solite et ordinarie, una man di torta consueta, marzapane, et confetti comuni, restando prohibite et divedate in tutti li pasti trotte di ogni loco, sturioni, pesce del lago (di Garda), pastelli, confetion, e tutte le altre cose di zuccaro, et cosi ogni altra cosa de qualità, che di sopra non fosse stata concessa, et specialmente il non poter dare ad un medesimo pasto carne, et pesce insieme, o altra cosa marittima. Le ostreghe si possino dar solamente nelli pasti de particolari da venti persone in giù solamente, et non in altri banchetti, o convitti.

Le colationi siano date in le camare sopra le tavole, et non altrimenti, et siano di confeti minuti, cose di scaletter ordinarie, et frutti semplici di ogni sorte secondo li tempi. Restando del tutto prohibita ogni altra cosa di confetion et de conditi sotto pena de ducati diese per cadauna delle cose che fussero date contra il presente ordine nelli conviti da venticinque persone in su, pena di ducali vinti per cadauna delle cose prohibite.

Tutti li cuochi et scaletteri si quelli che fussero in schuola, come non, in qual si voglia convito siano obbligati prima che vadino a servir ad alcuno andar all’officio sopra le pompe, et dar in nota, quando, dove, et a chi haveranno da servir, et in termine di giorni tre dopo venir a riferire con verità tutto quello che sarà stato dato a detti conviti, et non venendo nel termine sopradetto, ovvero referendo il falso cadano in pena di ducati diese per la prima volta, et per la seconda et terza oltre la pena pecuniaria siano condannati di pena di bando, prigion … alla privatione delli officii loro per quel tempo che parerà alli Sopraprovveditori, e Provveditori alle Pompe.

Essendo obbligati tutti quelli che faranno qual si voglia convito, aprir le porte alli fanti dell’officio sopra le pompe, et li scalchi, menarli per le camere et cucine acciò che possino far l’officio loro; et trovando, che in alcuna cosa a detti conviti si volesse contrafare, ovvero dar cose devedade, siano tenuti li scalchi, et cuochi subito partirsi, et non li servir più, con haver guadagnata la sua mercede, et non partendosi subito, cadano in pena di ducati diese per cadauno, et per ogni fiata che contrafaranno.

Se veramente sarà alcuno di casa, o altri che molestasse detti ſanti, ovvero non li lasciassero far l’officio suo, si in proposito de pasti, et altro, come per l’osservantia el esecution di tutte le altre deliberazioni pertinenti all’officio sopra le pompe et chi li ingiuriassero di parole, ovver fatti, oltra che in tal caso li scalchi et cuochi siano tenuti subilo parlirsi di là, et haver guadagnato la sua mercede, come di sopra, se saranno nobili, cittadini, o altri cadano in pena di ducati cinquanta; se saranno servitori, o altri, in luogo delle pene pecuniarie siano condannati in pena di prigion, galea, ovver bando, come parerà alli Sopraprovveditori et Provveditori meritar le imputationi loro, reservata oltre di ciò l’autorità alli magistrati ordinarii di proceder nelli casi criminali di maggior importantia.

Nelle feste che si faranno si di nozze, come di compagnie, et di cadauna altra siano del tutto prohibiti li festoni si a porte et fenestre, come in ogni altro loco, nè possano usarsi tamburi, trombe squarzade, et simili instrumenti, nè meno alcuna sorte di codette, o altra artiglieria.

Che alcuna nobile, cittadina, putta o altra che per anno uno continuo havesse habitato in questà città, eccettuata la Dogaressa, figlie et nuore di Sua Serenità habitante in Dogado, non possino portar, nè usar così in casa, come fuori, nė in alcuna terra del dominio nostro, come persona pubblica, o privata se non vestimenti schietti d’un solo color, cioè veludo, raso, damasco, ormesin et simili altre cose di seta, et bavella, che siano tessute di un solo color, eccettuati li ormesini ganzanti, et li brocadelli, sopra li quali vestimenti non vi possi esser alcuna cosa, ma il vestir in ogui uso della persona sua sia schiettissimo senza alcuna sorte di lavoriero. Et le poste da cenzer similmente sieno di seda, senza oro, ovvero argento, o zoglie di alcuna sorte.

Nelle cose di tela ovver lana possigo far filzette, ovver aghi piani. Restando prohibite tutte le altre cose si di panni di seda, come di altro che fusse tessuto di sui colori in opera, o in altro modo, et anco li veluti alti, bassi et finalmente ogni altra nova fozza, ovvero invention che fusse contra el presente ordine.

Non possano oltra di ciò le predette nobile, et altre usar pelle vesture coda così longa, come tonda nè altra sorle. Le camiscie non possino esser lavorate in altro loco che al cavezzo, et davanti, et da mano senza oro, ovver argento. Li fazzuoli da mano, da spalle, dá testa, fazzoletti, el traverse non possino esser lavorate d’oro, o d’argento. Li habiti che si chiamano schiavonesche non possivo haver, salvo che un lavorier al cavezzo et da piè, che non ecceda mezza quarta, dove però non vi sia oro, ovver argento, o seda.

Non possino in qual si voglia cosa cosi in carpetta, come in altro modo, usar nė portar fodre di lovi cervieri, zebellini, armelini, martori, gambetti di zebellini et de martori le quali tutte sorte di pelle siano prohibite, et devedade, così in mano, come sopra le spalle, et in ogni altro modo.

Ben sia lecito poter portar le manizze fodrate di martori, ovver d’altra pelle di minor valuta, le qual manizze siano schiette senza alcun ricamo, nè meno tagliate, nè sopra vi sia d’esse manizze lavor, nè pelle di sorte alcuna.

Li ventagli d’ogni sorte penne, o d’altra sorte, et di maggior valuta di ducati quattro in tutto siano prohibiti. Non possino portar guanti che siano lavorati d’oro o d’argento. Li ambracani restino del tutto prohibiti et devedati. Alle orecchie non si possa portar alcuna cosa, così d’oro, come di ciascuna altra sorte, che dei o immaginar si possi. Non possino portar alli capelli, ovver berrette che porteranno cosi in questa città, come fuori, medaglie, pontali, o altri lavori d’oro et d’argento, nė eziam zoglie di alcuna sorte.

Possino portar alle braccie manilli d’oro schietti, la fattura dei quali non ecceda ducati tre, et una cathena d’oro da cenzer, la fattura della qual non eccedi ducati diese, nelli quali manilli et cathena non vi possi esser alcuna zoglia, ovvero smalto.

Et perchè è conveniente, che oltra il vestir schietto, vadino con quella honestà che si deve, fia preso, et statuito, che li bavari, camisiole, ovver altro che vorranno portar sopra le spalle siano talmente serrate davanti, che il petto resti coperto, essendo in libertà far questo effetto anco con cassi alti, ovver busti, come meglio loro parerà, sotto pena de ducati diese per cadauna donna, et cadauna volta che sarà contrafatto in cadauna delle cose prohibite sopradette.

Li uomini, et putti habitanti in questa città, come di sopra è detto, eccetto la famiglia del Serenissimo Principe che habiterà in palazzo, li oratori de principi, et sue famiglie, et li cavalierii non possino usar, nel suo vestir, o altrimenti zoglie, perle, oro, ovver argento in alcun modo, ma sia il vestir di cadauno schietto senza ricamo, intaglio, disegno, o perfil d’alcuna sorte, ovver altro.

Non possino portar alle berrette, ovver cappelli, medaglie, pontali d’oro o d’argento, cordoni d’oro, ovver d’argento, le qual cose sieno del tutto prohibile.

Le cape di seda sieno del tutto prohibite. Li saggi, ruboni, ovver vestete et tabari possino haver una strica, ovver doppioni a torno, nè possino esser foderati d’altra seda, che di ormesino.

Non si possi per qual si voglia sorte, o numero di feste usar più d’una sola fodra di martori, ovver di lovi cervieri, o gambetti di zebellini, essendo del tutto prohibiti li zebellini in ciascuna cosa, el armelini, eccetto che sotto le veste a maneghe a ducal.

Nelli zupponi non si possi usar alcun’opera, ovvero nova invention di alcun disegno ma siano in tutto schietti, potendo però esser tagliati, el fodrati di ormesin solamente.

Li calzoni che si usano al presente gonfii, siano del tutto devedati, et prohibiti, ma le calze et calzoni possino esser fatte di panno di seda fodrati di ormesino o di lana, fodrati di panno di seda, che siano schietti, et senza alcun intaglio o lavor, li quali habiti prohibiti et vestimenti non possino esser portati ne usati, cosi in questa città, come in alcuna terra, o luogo del dominio nostro sotto tutte le pene infrascritte, cioè che quelli, che contrafaranno in alcuna delle sopradette cose cadano per cadauna di esse in pena di ducati dieci et dove intravenisse oro, el argento pena di ducati venti.

Che li felzi da barca di seda et di panno siano del tutto prohibiti, nè quelli possano esser usati da alcuno, se ben fussero compagni della calcia, li quali però possano portar sotto il felze il suo razzetto (arazzo ) di lana, eccettuati li compagni della presente compagnia, li quali possino usar et adoperar quel razzetto solamente che già hanno fallo.

Sia anco licito alli Rettori nostri et del Dogado di porlar solto felze et senza felze come loro parerà uno razzo. Tulli li ſelzi veramente siano di rassa. Siano oltre di ciò prohibite le pezze da barca lavorale, li cerchi, tressi, bastoni el mazze delli felzi che fussero dorate, ovvero dipinte et intagliate, ma siano di legno schiette come è la comune usanza, et medesmamente siano prohibiti li ferri de ditte barche che non siano schietti. 

Li famegli in qual si voglia occasione non possino esser vestiti d’altro, che di panno schiettissimo, ovvero d’altra cosa di minor valuta, non si potendo in qual si voglia occasione cosi di nozze, come di altro vestire più di dui ſamegli, cioè quelli, che vogheranno le novizze. Et li novizzi possino similmente vestirne altri doi per suo conto solamente .

Li cocchi, cocchiesse, et carrette non si possino usar con oro, ovver argento in alcuna parte, salvo che nelli pomoli restando del tutto prohibiti li stramazzi, coperte da carrelta, collari, coperte da cavalli di seda, o di seda fodrate, ovver ricamale, et medesimamente li pennacchi, et li cocchieri siano alla medesima condition del suo vestir che sono li famegli da barca, come è sopra detto, sotto pena a quelli che contrafaranno in questo proposito de cocchi, cocchiesse et carrette de ducali vinti: per cadauna cosa, et in quello che si contiene nel capitolo delle barche di ducati diese per cadauna cosa, et cadauna volta che contrafaranno.

Che nell’avvenire siano del tutto prohibiti li stuchi, cartoni et intagli, l’indorar et inargentar alcuna cosa, eccetto quelle che saranno destinate per le chiese, li quadri nelle case a honor di Dio, non essendo cosa nella qual più si perda, et si consumi il denaro che in questa, dichiarando, che si possino indorar li stendardi, le bandiere, et gli scudi che usano li Rettori, o altri rappresentanti nostri, sotto pena, di ducati diese per ciascuna cosa, et ciascuna fiala, che contrafaranno”.

(1) Fabio Mutinelli. Lessico veneto, compilato per agevolare la lettura della storia dell’antica Repubblica di Venezia. Tipografia di Giambattista Andreola, Venezia 1852.

FOTO: Alfonso Bussolin. Pubblicazione riservata. Non è consentita nessuna riproduzione, con qualunque mezzo, senza l'autorizzazione scritta del detentore del copyright.

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