Il Consiglio dei Pregadi o Senato

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1318
Sala del Senato o dei Pregadi. Palazzo Ducale

Il Consiglio dei Pregadi o Senato

Questo corpo, che altro non era che il Senato, portava il nome di Pregadi (pregati), perché negli antichi tempi si componeva di quei nobili fra li più assennati, i quali nelle pubbliche straordinarie bisogne venivano, a scelta del Doge, pregati di dar consiglio.

Questo corpo però, che non aveva forma fino all’anno 1230, la ottenne allora mediante due decreti, nel primo dei quali si stabiliva che il Maggior Consiglio eleggesse, con il metodo usato nelle elezioni degli altri uffici, anche il Pregadi; e nel secondo, si fissava a sessanta il numero degli eletti; e si diede ad esso trattare le materie risguardanti la mercatura interna ed esterna. Perciò apparteneva al medesimo la spedizione degli ambasciatori ai sovrani, aggirandosi allora i maggiori affari politici della Repubblica intorno all’accrescimento del commercio nazionale, il riacquisto a spese dei privati mercatanti dei navigli ed effetti, e le spedizioni delle flotte mercantili, con tutte quelle cose che con sé portava la vigilanza assidua al maggior vantaggio del principato.

Nel seguente secolo XIV riceveva il Pregadi maggiori incarichi ed aggiunta di membri, sicché i nuovi eletti ottennero il nome di Zonta (aggiunta). Quindi, nel 1318, si delegava al Consiglio dei Pregadi la discussione ed il maneggio di molte gravissime materie, vale a dire, la correzione importante delle commissioni da darsi ai nobili castellani e consiglieri delle gelose piazze e fortezze di Modone e Corone nella Morea; indi la vigilanza e disposizione sopra gli affari della Romania, dell’Istria, della Schiavonia; la navale costruzione delle galee, o sia la direzione dell’Arsenale, la navigazione delle pubbliche armate, e la materia dei rescritti commendatizi alla corte di Roma ecc.

Nell’anno 1331 si affidò al Consiglio in discorso, unito a quello dei Quaranta, tutti gli affari politici, che domandavano matura deliberazione; disposizione codesta che venne rinnovata ed ampliata nei susseguenti anni 1343 e 1381.

Nell’anno stesso 1343 si decretò dal Maggior Consiglio una nuova regola per dar sistema alla creazione dei nobili che entrar dovevano a far parte del Consiglio dei Pregadi. Si prescrisse adunque che, abolito l’antico modo dei tre elettori, l’elezione dei Pregadi, non meno che quella dei Quaranta, si facesse per quattro mani di elezione, vale a dire, che ognuno dei membri fosse eletto da quattro nobili, ed approvati dal Maggior Consiglio a sei a sei per ogni particolare adunanza. Alla sopraddetta legge ne segui un’altra del Maggior Consiglio, emanata nell’anno 1363, la quale commetteva ai Pregadi la definizione degli affari di pace e di guerra. L’esperienza dimostrò l’utilità di questa delegazione, onde nell’anno 1381 fu di nuovo riconfermata dallo stesso Maggior Consiglio. E poiché dalle leggi ora accennate risultarono accresciuti gli affari del Consiglio dei Pregadi; così pensava il Maggior Consiglio di accrescere il numero dei nobili che dovevano far parte di esso Senato. Diede occasione a questo accrescimento (che si appellò, come accennammo superiormente, con veneziano vocabolo Zonta), oltre la già indicata molteplicità degli affari, la vista diminuire le troppo frequenti elezioni di collegi straordinari di savi, e perciò l’anno 1376 decretò il Maggior Consiglio la formazione di un’aggiunta stabile ordinaria di venti nobili, a condizione però che i nobili aggiunti fossero eletti dallo stesso Consiglio dei Pregadi, e che venissero scelti uno per famiglia di coloro che erano di recente tornati dalle ambascerie o reggenze, o dagli altri pubblici incarichi fuori della dominante, con lo scopo di riunire nel Senato quei nobili che potevano deliberare con vera scienza pratica di quei medesimi affari, da loro innanzi trattati, allorché sostenevano le veci e le ragioni della Repubblica o nelle suddite Provincie, ovvero nelle diverse corti straniere.

Crebbe poi cotanto la giusta estimazione del Consiglio in discorso, che nel giorno 14 agosto 1385 fu presa dal Maggior Consiglio una nuova deliberazione, con la quale fu ordinato, che le materie tutte già delegate al Pregadi, non potessero essere portate ad altro consesso, tranne al solo Maggior Consiglio, e dal principio medesimo derivò la massima di affidare alla saggezza del Senato la generale faccenda delle pubbliche gravezze, anche di quelle da imporsi sulle conquiste nella Terraferma d’Italia, e quindi si rileva che fin dal secolo XIV fu appoggiata al Pregadi la intera economia del principato.

Ma nel XV secolo più ancora acquistò luce e potenza questo Consiglio, sia in riguardo al numero dei personaggi destinati a formarlo, e sia nella quantità dei poteri ad esso delegati dal Consiglio Maggiore. Siccome questo supremo consesso era composto di tutti i nobili, e quindi di un numero troppo ampio e perciò non molto idoneo a custodire il segreto, anima dei negozi politici, si era introdotto il costume, sin dall’anno 1300, di eleggere alcuni consigli e collegi straordinari di savi, ai quali si affidavano le faccende piò gravi e gelose. Ma siccome osservano Marco Barbaro e Vittore Sandi, frequenti erano i disordini, poiché essendo non di rado gli affari complicati e tra loro diversi, spesse fiate avveniva, che ciò che un Consiglio deliberava, era dalle deliberazioni dell’altro distrutto. Quindi accadde che passo passo si andava scemando l’uso di questi straordinari consessi, e prendeva radice più ferma la pratica di delegare cosiffatte materie al Consiglio dei Pregadi, cui già si era incorporato quello dei Quaranta. Affine pure di ampliarne il numero, e per tal modo renderlo più rispettabile, si acconsentiva di tempo in tempo l’ingresso in questo Consiglio a molte altre magistrature, per cui, a modo di esempio, si aggiunsero al Pregadi, nel 1410 tre ufficiali alle Ragioni Vecchie, nel 1453, i Procuratori di san Marco, e nel 1462 gli Avogadori di Comune.

Ma nell’anno 1412 essendosi dichiarata ed accesa la guerra tra la Repubblica ed il re d’Ungheria unito ad altri signori del Friuli, volendo perciò il Governo che le provvidenze si prendessero con ogni sollecitudine, determinò di non addossare questo peso al Senato, applicato a molti altri importanti negozi; perciò venne, col decreto del Maggior Consiglio 3 giugno, creato un consiglio straordinario di cento savi. L’istituzione di questo consiglio, oltreché scemava il credito e la stima di quello dei Pregadi, cagionava molta confusione, stanteché essendo questi savi straordinari tolti in gran parte dal numero dei senatori, si impediva in questo modo la riduzione dei Pregadi con notabile discapito del pubblico e del privato interesse. Perciò nel seguente anno 1413, nel principio della campagna e delle opere militari fu abolito, delegando col decreto 20 maggio, l’incombenza della detta guerra al Senato, di cui si volle accresciuto il numero. Ad ogni modo 18 anni dopo si fece nuovo tentativo di creare un consiglio di novanta savi straordinari, il quale trattasse gli affari della guerra allora insorta a difesa dei Fiorentini contro il duca di Milano. La parte di creare questo consesso straordinario fu proposta dal doge Francesco Foscari e dai suoi Consiglieri, ma venne avversata dai capi dei Quaranta, Lorenzo Barbarigo, Orazio Morosini e Benatino Bembo, e fu preso di non crearlo, giusta il decreto del Maggior Consiglio 2 luglio 1431.

Accennammo più sopra che nell’anno 1413 fu accresciuto il numero dei nobili che formavano l’Aggiunta (Zonta) dei Pregadi. Di fatti cosi avvenne, essendo stato deliberato, che non più venti, ma quaranta fossero i nobili che con diritto di suffragio dovessero accrescere il corpo del Senato. Quest’Aggiunta però non era permanente, poiché era costume, rigorosamente osservato, che ogni anno si deliberasse prima di eleggerla, perciò nel libro B dell’Avogaria del Comune s’incontrano i decreti emanati dal Maggior Consiglio dall’anno 1409 fino al 1450, ed sino al 1506. In questo anno si decretò che l’Aggiunta del Consiglio dei Pregadi, ridotta al numero di sessanta nobili sin dal 1450, fosse ordinaria e perpetua senza che fosse d’uopo di rinnovare di anno in anno il decreto di approvazione, giusta l’antico costume.

Asceso adunque in tale stima e riputazione il Consiglio in discorso verso questi anni, se gli andava appoggiando dal Maggior Consiglio nuove incombenze, le quali, una volta appoggiate, s’intendevano devolute a lui costantemente, mentre nelle parti che si mandavano di delegare si esprimeva anche la cagione per la quale si delegava, e per lo più era la stessa, cioè pro non gravando istud M. C. Cosi del 1389 gli fu data l’autorità sopra dazi; del 1400 sopra l’armamento delle navi; del 1412 gli fu raccomandata l’Albania e sue pertinenze; del 1415 la cura di dirigere il commercio di Alessandria e della Soria; e del 1416, il negozio delle monete.

E non solo il Maggior Consiglio, ma anche quello dei Dieci devolse ai Pregadi vari e gelosissimi incarichi, poiché vediamo, il di 22 giugno 1438, spogliandosi della propria autorità, raccomandarla al Pregadi; anzi eccedendo in diritto, tolse l’autorità del Maggior Consiglio demandandola al Pregadi medesimo, ordinando allo stesso che dovesse provvedere alla popolazione della città, menomata grandemente dalla peste; affare cotesto di molta importanza e immediatamente spettante ad esso stesso Consiglio, o sì vero a quello Maggiore, come appare dal decreto del giorno ed anno citati.

Oltre le surriferite delegazioni, sappiamo che nell’anno 1432 fu ad esso accordata la spedizione del Sindacato inquisitoriale sopra la conquistata Terraferma d’Italia, con diritto di provvedere a tutte le relative appartenenze. Si delegò pure al Pregadi, nell’anno 1434, il provvedimento sopra le fortezze e piazze delle frontiere, e quindi continuò fino allo spegnersi della Repubblica il Senato ad eleggere i provveditori sopra le medesime. Continuarono le particolari delegazioni tratto tratto, onde nel 1442 fu ai Pregadi commessa la cura dell’Arsenale; e dopo la metà del secolo XV si accrebbe d’assai l’autorità di esso, a cagione che il Maggior Consiglio gli delegò quasi tutte le materie politiche ed economiche, salva però la suprema sovranità di detto Consiglio Maggiore, della quale non mai si spogliò. Ma l’anno 1467 sali il Senato a grande potere, poiché fu ad esso accordata autorità sopra il pubblico erario, con diritto di fare tutte quelle deliberazioni e disposizioni che appartenevano fino allora al solo Consiglio Maggiore.

E’ innegabile però che sul finire del secolo XV, il Consiglio dei Pregadi, sorpassando i confini della sua autorità, s’ingerisse nella distribuzione delle cariche riservata al Maggior Consiglio, eccettuatone alcune: ma nell’anno 1497 con legge del suddetto Consiglio Maggiore, fu prescritto, che tutte le magistrature urbane, reggenze al di fuori ec, debbano eleggersi dal medesimo Consiglio Maggiore, riserbando però al Senato la facoltà di poter fare qualche straordinaria elezione, se così domandasse il pubblico interesse. Questa legge ampliata e riconfermata nell’anno 1505 contiene la base della polizia, durata fino al cader della Repubblica, in vigore della quale quasi tutti gli uffici straordinari venivano eletti e creati dal Senato.

Anche nel susseguente secolo XVI continuava il Pregadi a formarsi di cento venti nobili, cioè metà senatori e metà aggiunti, ed si accostumava nei primi anni del secolo stesso decidere nel Maggior Consiglio, se l’Aggiunta dei sessanta dovesse continuare, e quindi si passava alla scelta. Ma nel 1506, il Consiglio stesso dichiarò ordinaria e permanente cotesta Aggiunta con apposita legge; ed a freno poi dell’ambito negli aggiunti senatori comandò il Senato medesimo, nell’anno 1532, che li sessanta aggiunti, non solamente non potessero intervenire nell’adunanza del Consiglio Maggiore nel giorno in cui dovevano essere provati dell’Aggiunta, ma anche di tenersi lontani da tutta l’isola in cui giace il Palazzo Ducale. Si statuiva ancora che non potessero essere eletti nobili se non dell’età di anni 35, eccettuali però coloro che furono ambasciatori, o capi di mare, o sostenuto due reggenze nelle città suddite al Dominio. Pochi anni appresso il Maggior Consiglio, con apposito decreto, comandò che l’età idonea per tutti indistintamente fossero gli anni 30 compiuti, eccettuati i soli savi agli ordini.

In ciò riguarda ai diritti del Senato, in questo secolo XVI, si resero ad esso ordinari gli affari politici ed economici del pubblico erario, con altri parecchi, che anche di questi tempi il Maggior Consiglio di tempo in tempo gli delegò. Anche il Consiglio dei Dieci, nell’anno 1515, demandò al Senato la definizione sovrana in materia di acque, cui vegliava il Collegio detto alle Acque; e decretava lo stesso Consiglio dei Dieci, nel 1522, che gli onorari dei rettori delle città soggette, e quei de’ magistrati urbani, ed i loro accrescimenti fossero deliberati dal solo Senato, cui apparteneva la cura dell’erario, e quindi proposti al Maggior Consiglio. Ad altro grave punto di polizia si provvide nell’anno 1559. Aveva a questo tempo il Senato incominciato ad istituire qualche nuova magistratura, sostenuta dai nobili del proprio corpo, e ad aggiungere provveditori, del grado medesimo, agli antichi magistrati ed uffici creati dal Maggior Consiglio. Passò quindi il Senato a nominare indistintamente alle novelle sue magistrature persone fuori dell’ordine senatorio, i quali poi, in virtù della loro carica, godevano libero l’ingresso nel Senato medesimo. Giudicò adunque irregolare questo procedere il Consiglio Maggiore, in cui era posto il sommo imperio; e per ciò con sovrana sua legge statutaria comandò, nel detto anno, che il solo Maggior Consiglio potesse disporre degli uffici e magistrature, le quali avessero a godere l’ingresso nel Senato, e che nessuno dei magistrati instituiti dar potesse diritto al suddetto ingresso, quando dal Consiglio sovrano non gli venisse accordato.

Questa fu l’interna polizia del Consiglio dei Pregadi, la quale sussisté fino al cader della Repubblica. Solo nell’anno 1700, si statuì che l’età idonea per aver ingresso nel Pregadi s’intendesse quella di anni 35, eccettuando quei nobili che avessero sostenuti altri uffici od incarichi; e nell’anno 1715, rinnovandosi e raffermandosi la legge emanata nel 1664, si prescrisse, che se per il merito particolare e straordinario di talun nobile, si avesse da proporre, nel Consiglio dei Pregadi, parte di dispensa, o dell’età o della contumacia degli uffici, o degli onori, o delle grazie ecc., non si proponesse decreto di massima generale, ma particolare ed al caso di cui si trattasse, e che non s’intendesse approvalo se non con quattro quinti dei suffragi del pien Collegio e del Senato medesimo.

Si radunava poi ordinariamente il Pregadi nei giorni di giovedì e di sabato, nella Sala dei Pregadi; e solo dal decreto del Maggior Consiglio 11 gennaio 1778 sappiamo, che prima del 1774 si raccoglieva in più ampia sala, non però divisata in quel decreto, e che nell’anno ultimo accennato si ordinava che dovesse adunarsi nuovamente in questa: disposizione cotesta che veniva poi abrogata, durante la cattiva stagione, dal primo citato decreto. (1)

(1) Il Palazzo Ducale di Venezia Volume II. Francesco Zanotto. Venezia 1861

FOTO: Alfonso Bussolin. Pubblicazione riservata. Non è consentita nessuna riproduzione, con qualunque mezzo, senza l'autorizzazione scritta del detentore del copyright.

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