Alvise IV Mocenigo. Doge CXVIII – Anni 1763-1779

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Sala dello Scrutinio. Jacopo Guarana. Ritratto di Alvise IV Mocenigo

Alvise IV Mocenigo. Doge CXVIII. — Anni 1763-1779 (a)

Il 19 aprile 1763 veniva chiamato al trono ducale Alvise IV Mocenigo, chiaro per le sostenute legazioni e gelose magistrature, e più chiaro e stimato per la sua insigne pietà.

Trovava egli la Repubblica in pace, sicché più che le cose esterne occuparono il suo principato le interne riforme.

Appartengono alle prime i trattati conchiusi con le potenze barbaresche, con le quali anche la Francia e l’Inghilterra si erano allora accomodate mediante un’annua contribuzione per liberarsi dalle perpetue piraterie. Per cui con il Bey d’Algeri fu segnato, il 20 luglio 1763, un trattato, per lo quale veniva garantita ai legni veneziani la sicurezza, senza però che potessero dare patenti in loro nome ad altre nazioni; pagherebbero all’approdo in Algeri, come Francia e Inghilterra, il cinque per cento sulle merci che vendessero, potendo riportarsene le invendute senza alcuna gravezza; nulla pagherebbero le navi da guerra, e così pure le merci da guerra, come polvere, zolfo, legnami da costruzioni navali ecc., però dichiarandosi in articolo a parte che la Repubblica non sarebbe mai in alcun caso obbligata a somministrare di tali generi ad Algeri, né ne verrebbe fatta alcuna domanda; tanto i bastimenti mercantili che quelli da guerra si asterrebbero, incontrandosi, dal visitarsi; si userebbero anzi cortesia, e i passeggieri di qualunque nazione sopra di essi sarebbero con le loro robe sicuri; le merci e gli oggetti salvati in caso di naufragio sarebbero puntualmente restituiti; nessun legno algerino potrebbe armarsi in paese nemico della Repubblica per servire contro di questa; ai Tunisini, ai Tripolini e ad altri Barbareschi non sarebbe lecito vendere nello stato di Algeri prede fatte sui Veneziani; il capitano veneziano che facesse preda in corso, o un mercante che comperasse roba predata e la vendesse ad altro mercante veneziano non potrebbe essere molestato; sarebbero i sudditi veneti sicuri nelle persone e nelle robe; non sarebbe nel territorio algerino fatto schiavo alcun Veneziano, ne obbligato a riscattare alcuno schiavo o comprar mercanzie contro propria volontà, ma se uno schiavo si rifugiasse sopra un bastimento veneto avrebbe ad essere restituito; le sostanze lasciate da un defunto sarebbero consegnate inviolabilmente al console, ne sarebbe un Veneziano tenuto a pagare per un connazionale insolvente, fuorché nel caso se ne fosse fatto mallevadore; le liti con Musulmani sarebbero decise dal Bey, quelle tra i Veneziani dal console, né se avvenisse che un Veneziano ferisse od uccidesse un Musulmano, ne avrebbero gli altri a patire; potrebbe il console liberamente scegliersi il proprio dragomano o sensale, godrebbe dell’esenzione di ogni dazio per le cose di suo uso, e potrebbe aver luogo destinato al suo culto e un cappellano; succedendo caso di guerra tra le due potenze, potrebbero i Veneziani liberamente partire dallo Stato algerino; navi da guerra algerine, sciabecchi, od altri legni armati in corso, non potrebbero per tutto il tempo della pace entrare nel Golfo, e avrebbero generalmente a tenersi a trenta miglia di distanza dalle isole della Repubblica; le navi, finalmente, di questa, all’entrare in porto, sarebbero salutate con ventuno tiro di cannone, e riceverebbero rinfreschi e dimostrazioni di buona amicizia.

Eguali patti furono conchiusi con Tunisi il 4 settembre 1763; con Tripoli nell’aprile 1764, rinnovati però nel 1766 in seguito al fatto di una galeotta tripolina entrata in Zara, e per la quale il governo di Tripoli, spaventato dalle minacce fatte dalla flotta comandata da Jacopo Nani, diede piena soddisfazione: con Marocco il 14 giugno 1765.

Costavano questi trattati diecimila zecchini l’anno per Algeri, e ben sessanta mila di dono fra tutte quelle reggenze, somma enorme, che certamente si avrebbe potuto meglio impiegare a battere le forze di quei pirati, se anche le altre potenze d’Europa avessero dato mano a torsi dinanzi quell’infame loro nido, anziché mercanteggiar tutte a danaro la sicurezza del proprio commercio.

Altri trattati si conchiusero, tutti allo scopo di vantaggiare il commercio, e agevolare le comunicazioni ed i viaggi. Cosi con la stessa reggenza di Tripoli si convenne nel 1764 per l’estrazione di 2500 moggia di sale all’anno; fu ravvivato il commercio con Cadice e Lisbona dopo aver fatto eseguire accurati studi sul luogo circa alle merci che più sarebbero state all’uopo, aprendosi per tal modo la via anche al commercio d’America, ove, recando direttamente i prodotti e le manifatture della Repubblica, poter ricevere in concambio i ricchi generi di quelle parti, con molto beneficio dell’arte e della navigazione; veniva eletta una deputazione a trattare con l’inviato della Danimarca per convenire intorno al ripristinamento di un vivo traffico tra i due paesi; la stessa domanda insinuava nel 1763 la Russia; si provvedeva ai consolati di Levante e di Ponente; a quello di Trieste si aggiungevano due viceconsolati a Fiume e Segna; si maneggiava con l’Inghilterra il medesimo privilegio da essa accordato a Livorno, di poter i bastimenti inglesi levare a Venezia le merci di Levante, anziché dall’origine, a tenore del famoso atto di navigazione, con notabili vantaggi doganali; in generale, il rialzamento del commercio, come fonte di ricchezza e prosperità nazionale, occupava grandemente le cure del Senato e dei savi alla mercanzia, i quali, il 30 luglio 1763, proponevano l’istituzione di una camera di commercio, ad imitazione di quanto si era fatto in Francia.

Si pensò a provvedere anche alle più facili comunicazioni epistolari e personali. Si conchiuse, nel 1769, un trattato postale con l’Austria per Milano e Mantova: fu introdotta, nel 1772, una carrozza di posta o diligenza settimanale per passeggeri e merci per i viaggi da Vienna passando per Roveredo, con coincidenza della carrozza di Mantova, le quali tutte mettevano capo all’ufficio postale di Verona, e da colà altre diligenze partivano per diverse parti dello Stato: lavori stradali furono eseguiti sul margine della laguna, sulla via di Mira e Padova, e su quella di Treviso: gravi studi, esami e discussioni furono dedicati alla regolazione del fiume Brenta: altri lavori si compierono in Lombardia, tra cui la bella strada di San Candido per il Tirolo, cominciando al di sopra di Tolmezzo, proseguendo fra i monti del Cadore e della Carnia per quasi cinquanta miglia, allo scopo di offrire alla Germania la più breve comunicazione col mare per la via di Portogruaro.

Altro grande progetto si proponeva, di una strada, cioè, da condursi dagli Stati veneti ai Grigioni, perforando il monte Mortarolo; con che si sarebbe venuto a risparmiare alle merci il trasporto pel lago di Como e per il Tirolo, con guadagno di venti ore di tempo. I Grigioni dapprima sembravano favorirlo, ma nel 1765 alle rimostranze dell’Arciduca se ne ritrassero. Ciò diede tanto più motivo alla Repubblica d’insistere sullo scioglimento del trattato del 1706, prossimo a spirare, e che dopo il loro nuovo trattato con Milano non poteva più per nessun conto convenire. Dava appoggio specialmente la considerazione che il numero dei Grigioni nelle terre della Repubblica si era aumentato per ragioni di commercio e per le arti, che industriosi vi esercitavano a danno dei sudditi. Difatti, erasi rilevato che intorno al 1764 avevano saputo aumentare fino a duecento quarantacinque le loro botteghe nella sola Venezia, oltre al tenere vari posti chiusi e riservati; che avevano acquistato preponderanza grandissima anche nei capitoli o adunanze delle arti; che l’erario soffriva non piccolo danno dai loro privilegi e dalle franchigie di che godevano; che tutto il danaro, che per la loro industria e per la loro economia accumulavano, di tempo in tempo lo recavano alle loro case, senza farlo punto circolare nello Stato; dalle quali cose tutte si produceva grande malevolenza nei sudditi contro di essi. Credette quindi il Senato incontrare le viste di economia politica ed altre, e il 15 settembre 1764 scriveva ai capi delle tre leghe, che come per reciproche convenienze si era conchiuso il trattato 1706, così ora, mutati i tempi; né più sussistendo le circostanze di allora, dichiarava, a tenore dell’articolo XX di esso trattato, sciolto ogni impegno, conservando del resto buona e sincera amicizia. I Grigioni fecero ogni sforzo per impedire lo scioglimento del trattato; ma tutto fu vano, e il di 21 agosto 1766 fu risposto all’inviato da loro appositamente spedito a Venezia: che la Repubblica aveva ciò definitivamente stabilito per vitale interesse della propria nazione: che però i Grigioni non perderebbero il diritto naturale, indipendente da qualunque convenzione, quello cioè di tener domicilio nel veneto Stato: che salvi saranno i loro mobili ed immobili e la ragione essi. Fu quindi comunicata la presa risoluzione a tutti i rettori, per la debita osservanza, e lo stesso provvedimento fu esteso nel 1770 riguardo agli altri Svizzeri, tranne quelli di Berna e Zurigo, coi quali durava ancora il trattato.

Venne commesso al magistrato della Giustizia vecchia di sostituire nazionali nelle botteghe e nelle arti occupate da quei forestieri, e per tal modo si calmarono i lamenti del popolo, che vedeva rapirsi da essi i propri guadagni.

Fino dal 1764, e più particolarmente il 19 giugno 1765, aveva la Repubblica definitivamente conchiuso un trattato con l’imperatrice d’ Austria, col quale si venne alla distinzione dei confini segnati dal fiume Tartaro nei territori mantovano e veronese, e si divisò i diritti dell’una e dell’altra parte sull’uso delle acque medesime e di tutti gli altri fiumi che in esso Tartaro venivano a scaricarsi.

Cosi regolate le cose all’esterno, si pensava alle interne riforme. E tali e tante furono esse in tutti i rami, che il solo accennarle basterà a provare quanto la Repubblica operasse per migliorare l’amministrazione, ponendosi a livello dei lumi sempre più crescenti del secolo. Argomento cotesto che preso in esame con equa lance, varrà a dimostrare false in tutto le accuse date dai maligni alla Repubblica stessa, di sconsigliata e di stolta.

E innanzi tratto, il progetto, nuovamente ripreso nel 1772, di aprire le arti, cioè di sciogliere quelle corporazioni, che erano un retaggio ancora dei tempi romani, mostra l’acutezza degli inquisitori alle arti che lo proposero e la loro saviezza e sapienza. Se si tenne ancora indietro il governo nel porre in pieno atto quella proposta, fu solo per misure di prudenza, la quale insegna ai rettori dei popoli di tenersi circospetti sempre nelle riforme, per non dare improvviso e violento crollo all’edificio sociale. A ciò si aggiungeva, che avendo il governo in addietro alienato alle corporazioni delle arti il diritto di spaccio in un dato luogo, e concessi altri privilegi, ricevendone un correspettivo in danaro, ne veniva che si avrebbe dovuto, per giustizia, restituire le somme ritratte da quelle vendite, aggravando per tal modo il debito dello Stato.

Anche in riguardo all’agricoltura si procedeva poco a poco allo svincolamento del Pensionatico, cioè del diritto di pascolo estesosi fin sulle terre altrui: per cui, nel 1765, si nominava una conferenza, composta dei cinque savi alla mercanzia e degli inquisitori sopra la regolazione delle arti e mestieri per studiare la materia. Risultamento di questi studi fu un progetto di legge che abbracciava tutti quei punti di disciplina e di buona regola creduti necessari, e perciò da doversi da tutti immancabilmente seguire: progetto che venne sancito dal Senato coi decreti 18 luglio e 9 agosto 1765, nei quali decreti si regolava appunto il Pensionatico. Questa legge dimostra come il governo veneto ben considerasse l’argomento, e come si mettesse sulla via delle riforme e dei miglioramenti; ma usando della assunta sua prudenza, ed attendendo che richiesti fossero da nuovi bisogni e dal progresso delle cognizioni.

A propagare le quali opportunamente mirava con la istituzione di una cattedra di agronomia nell’università di Padova, chiamandovi a professore il celebre Pietro Arduino, e di un orto agrario nella stessa città; e allo studio dell’agricoltura teorico pratica eccitava il Senato, col decreto 10 settembre 1768, le altre città dello Stato, con il mezzo di accademie e società agrarie. Né le città mancarono all’invito, onde presto ne furono instituite, oltre che a Brescia ed Udine, anche prima della promulgazione del decreto citato a Rovigo, a Padova, a Treviso, a Conegliano, a Belluno, a Feltre, a Cassano, a Vicenza, a Verona, a Salò, a Bergamo, a Crema, a Capodistria, a Zara, a Spalato, a Traù e in altri luoghi. Frutto di tali accademie furono memorie, dissertazioni e giornali, che diffusero gli avanzamenti della scienza, tra i quali ultimi é degno di particolare memoria, il Giornale d’ Italia spettante alla scienza naturale e principalmente all’agricoltura, alle arti, al commercio di Girolamo Arduino, fratello di Pietro, fondato nel 1765.

Né sfuggiva al governo, che, per apportare valevoli provvedimenti, faceva uopo dapprima avere esatta notizia della condizione delle terre e degli abitanti. Furono per ciò mandati, nel 1771, Girolamo Grimani, Alvise Emo, Marin Garzoni come sindici inquisitori di Terraferma, ed i loro dispacci, ai quali fecero seguire una relazione generale, forniscono esattissime informazioni sulle arti, sull’agricoltura, sulla condizione morale, economica e industriante di quei popoli.

Un’altra importantissima riforma chiamava le cure del Senato. Le antiche leggi tendenti a limitare il passaggio dei beni secolari nel clero, e il consecutivo sproporzionato arricchimento di questo, erano male osservate, e i patrimoni delle famiglie, e lo Stato intero correvano incontro ad una generale ruma. A riparare al male il Senato nominò una giunta per studiare l’argomento, e per proporre efficace rimedio. Essa infatti, sull’esempio degli altri Stati, proponeva valersi del braccio politico per torre sì grave disordine, raccomandando pronta e ardita risoluzione. Il Senato, applaudendo agli studi della giunta, dai quali risultava ammontare l’asse ecclesiastico e dei luoghi pii a centoventinove milioni di scudi, decretava, il 10 e 20 settembre 1767, non potersi più per l’avvenire legare, per testamento od altra forma, alcuno stabile o qualsiasi rendita agli ecclesiastici senza licenza di esso Senato, il quale si riserbava la facoltà di concedere dispensa dalla legge solo nel caso speciale di povertà di qualche chiesa o pia fondazione; proibiva ad ogni ecclesiastico, cui la stessa sua vocazione chiamava a tenersi lontano dalle faccende del secolo, di assumere commissarie, tutele, amministrazioni di qualunque specie, di beni mobili, danari ece.; limitava alla somma di ducati cinquecento il legato che alcuno facesse a pio uso o religiosa destinazione, riserbando a sé il decidere in quelle disposizioni che riguardassero il collocamento di fanciulle nubili, la casa dei Catecumeni, la fraterna dei poveri vergognosi di s. Antonino di Venezia, e le altre fraterne dei poveri, non che gli ospedali ed ospizi, per i quali richiamava in vigore la legge del 1605, e attribuiva a sé la facoltà di disporre secondo quanto credesse più confacente al vero bene della nazione, alla carità verso i poveri e alla retta e giusta amministrazione dei luoghi pii, impiegando però sempre in favore di questi le somme lasciate o ritratte dalla vendita d’immobili od altri oggetti. Ed affinché la legge non mancasse della debita esecuzione, il Senato minacciava della confisca quei beni che in modo contrario alle disposizioni di essa legge si trovassero in possesso degli ecclesiastici o delle mani morte; voleva che qualunque spiegazione della legge nei casi dubbi si avesse ad interpretare in favore del laico. Così ordinato quanto spettava agli averi, si passava altresì a prendere in considerazione il personale degli ecclesiastici, affine di regolarne l’eccedenza del numero, a tenore delle leggi, e a proporzione dei luoghi, onde non fossero di grave peso allo Stato in pregiudizio dei poveri, con defraudo del servigio d’Iddio e con dannoso dissipamento delle sostanze dei sudditi. Si provvedeva altresì che il danaro non uscisse dallo Stato in altrui profitto con il mezzo degli ecclesiastici; che non potessero questi godere abazie, benefizi ecc., vivendo fuori delle terre della Repubblica; che fosse restituito al patriarca, agli arcivescovi ed ai vescovi il libero e pieno esercizio della loro podestà sopra i regolari della loro diocesi in tutto ciò che concerne le cose ecclesiastiche, però non ammettendosi assolutamente nelle dette materie esenzione alcuna dall’ordinaria giurisdizione, anzi dichiarandosi inefficaci le carte già introdotte e che facessero effetto contrario, né licenziandosi dall’ufficio della revisione dei Brevi quelli che in avvenire a queste disposizioni non si conformassero. Non potrebbero quindi i suddetti patriarca, arcivescovi e vescovi intraprendere processi formali, sentenze, ritenzioni e castighi afflittivi, spettanti alla sola coattiva potestà temporale, alla quale però potrebbero essi fare ricorso, e gli aggravati presentare reclamo. Non si ammetterebbe sentenza alcuna che venisse dal di fuori, né sarebbe concesso mandar fuori di Stato processi, né tener carceri nei monasteri, le quali, se esistessero, sarebbero immediatamente demolite. A togliere l’abuso di pronunziare in un’età troppo tenera voti perpetui, che privano della libertà e delle sostanze, e tolgono insieme agli uffizi dovuti alla vita civile, non potrebbe in avvenire più alcuno essere accettato, né vestito in nessun istituto regolare o congregazione vivente in comunità, se non avesse l’età almeno di ventun anno compiuto, e nessuno parimente potrebbe fare la professione se non entrato in quella d’anni venticinque, affinché vi fosse ragionevole sicurezza di natura, e costante risoluzione e di vero progresso e santo fervore nella vita abbracciata; vi proibiva altresì che prima di quella prefissa età potesse alcuno soggiornare nei monasteri, nemmeno sotto colore di studio, educazione e servizio, eccettuati i seminari o collegi con pubblico decreto approvati. Si ordinava inoltre che tutte le vestizioni, la probazione, la professione e gli studi avessero a farsi nello Stato; che tutti i superiori, economi e provinciali dovessero essere parimenti sudditi nativi e dimoranti nello Stato; che non sarebbero accettati visitatori, presidenti, vicari generali, commissari e correttori mandati dal di fuori, non ammettendovi dispensa di qualunque genere contro la presente disposizione. Erano proibite le questue agli istituti forniti di beni sufficienti, e agli altri sarebbe opportunamente provveduto dal governo, onde non avessero ad essere discretamente gravati i secolari, e singolarmente i poveri villici; perciò i monasteri ed ospizi non forniti di possedimenti o di questue bastanti ad alimentare dodici religiosi, e non atti perciò ad osservare perfetta conventuali, relativamente alla massima indicata nel decreto 30 gennaio 1766, sarebbero soppressi, e le abitazioni o le rendite loro applicate all’alimento dei padri, sudditi veneti, in essi allora legalmente stanziati, ovvero a soccorso di chiese parrocchiali e ad altri usi pii e caritatevoli; in generale veniva pubblicata la massima di eguaglianza tra gli ecclesiastici, i luoghi pii ed i sudditi laici relativamente ai tributi da pagarsi al principe.

Levò il decreto rumore grande fra coloro che erano da questo colpiti, e scontento negli animi devoti, vedendosi vincolati nelle loro pie disposizioni. Ma più di ogni altro si doleva papa Clemente XIII, il quale, il di primo ottobre 1768, dirigeva un Breve di ammonizione al patriarca, agli arcivescovi, e vescovi del dominio veneziano, ed un altro anche ne spediva, otto dì appresso, al doge e al Senato. Il quale ultimo rispose con rispetto profondo bensì, ma con fermezza, appoggiando le ragioni proprie sui bisogni e le circostanze attuali, e sulle antiche massime e leggi: né lasciandosi punto stogliere dalla abbracciata risoluzione, volle fermamente che questa avesse la piena sua esecuzione. Alla quale non più si oppose il pontefice, tanto più quanto che i regolari stessi vi si adattarono senza contrasto. Morto poi, l’anno dopo, esso pontefice, e succedutogli il cardinale Lorenzo Ganganelli, che prese il nome di Clemente XIV, il Senato, che più sempre procedeva nelle riforme, si volse a lui chiedendo ed ottenendo la diminuzione delle feste; dimostrando che per il soverchio aumento di esse, anziché promuoversi la pietà, si veniva, in quella vece, a favorire l’ozio, la crapula, gli eccessi di ogni maniera, soffrendone gravissimo danno anche le arti, le industrie e più particolarmente l’agricoltura.

Ad altra importantissima riforma, quella degli studi, diede motivo la soppressione dei gesuiti, ordinata dal Pontefice con la bolla 24 luglio 1773. Giunta essa bolla a Venezia il 16 del susseguente settembre, il Senato ne affidò l’esame alla deputazione, già instituita ad pias causas, domandò il parere ai suoi consultori, e quindi venne, il 29 del mese stesso, nella deliberazione di porre ad effetto il pontificale comando; provvedendo però ai regolari che passavano allo stato di religiosi secolari; alienando i loro averi mobili ed immobili, con il ricavato dei quali sostenere la detta spesa, e fondare nuovi stabilimenti di educazione, in luogo di quelli che andavano a chiudersi, perché diretti dai gesuiti stessi.

Già fino dall’antecedente anno, e dopo compiuta l’opera della diminuzione degli ordini claustrali, il Senato aveva statuito, che dal frutto di quei fondi se ne traesse una parte per erogarlo nella educazione della gioventù, e specialmente patrizia; ed ora con il decreto 20 gennaio 1774, approvando il piano proposto dalla deputazione ad pias causas, e dall’aggiunto sopra monasteri, e dopo di avere consultato Gaspare Gozzi, provvedeva di locali, di maestri, di testi, di premi le nuove scuole, chiamando a rettore di esse l’abate Bartolommeo Bevilacqua di Asolo, dottore in teologia; con che, e con altre varie istituzioni, si aveva ampiamente posto buon ordine agli studi, quanto e meglio che fra gli esteri.

Anche la politica amministrazione dello Stato riceveva alcuna riforma, alcun saggio provvedimento. E in primo luogo accenneremo le poste, amministrate fino allora da una compagnia privata, detta l’arte dei corrieri, domandavano d’esser regolate:  poiché molti abusi, massime in materia di contrabbando, accadevano. Poi decretava il Senato, nel 1775, sullo esempio degli altri Stati, che il diritto postale, si nell’interno che nell’esterno, venisse nelle pubbliche mani, e che il Senato stesso ne avesse la direzione e ne eleggesse i ministri. A principio fu deputato per la esecuzione del progetto un nobile, affinché suggerisse altresì le misure economiche e politiche più proprie per la buona sistemazione della materia; ma codesta determinazione, di affidare ad un solo un soggetto sì grave ed importante di pubblica amministrazione, parve a molti contrario alla essenziale costituzione della Repubblica. Da ciò ne derivarono malumori e contrasti per parte della Quarantia, e fu duopo che passassero alcuni mesi prima di stabilire la calma. Nondimeno la deliberazione del Senato rimase nel suo vigore, tranne che la nomina del deputato venne demandata alla Quarantia. Quindi fu stabilito in Venezia un uffizio postale, nelle forme e con le discipline degli altri Stati d’Europa.

Ma di più gravi inquietudini riuscì la rinnovata veemenza degli inquisitori di Stato nell’operare contro l’avvogadore Angelo Querini, il quale, in addietro rilegato nel castello di Verona, sosteneva ora il carico di capo di una delle Quarantie. Egli, in questo suo nuovo uffizio, ebbe campo di sfogarsi un’altra volta contro il Consiglio dei X, manifestandone gli abusi. Ma gli inquisitori di Stato imposero tosto il silenzio a lui ed ai suoi aderenti, con l’esiliarlo per qualche tempo. Al suo ritorno, prese nuovamente a manifestare in Maggior Consiglio gli abusi e i disordini, che si commettevano di soppiatto nella collezione dei voti, tendenti a diminuire l’autorità del Consiglio medesimo, con il simulare una maggioranza insussistente nelle deliberazioni e nelle leggi che si promulgavano. Promise egli, con la lealtà di schietto e libero cittadino, di sviluppare in determinato giorno l’assunto: ma in quel giorno medesimo, d’ordine degli inquisitori di Stato, fu nuovamente privato della libertà. Questa maniera di chiudere il labbro ad un magistrato, che si reputava il difensore dei pubblici interessi, diede motivo di generale fermento. S’innalzarono gravi lamenti contro il governo. Se ne censurava acremente la condotta negli argomenti amministrativi, e se ne deplorava esausto l’erario, malgrado la vendita di circa un milione e mezzo di beni ecclesiastici. Le quali censure uscivano da persone che ignoravano le saggie disposizioni del Senato circa l’uso di quelle somme. Nondimeno il Senato stesso, per far tacere tante voci, si trovò nella necessità d’istituire un aggiunto ai provveditori sopra monasteri, perché vegliasse sul retto uso del danaro ritratto dalla vendita dei beni claustrali; ed inoltre propose al Maggior Consiglio la elezione di cinque correttori alle leggi e ai capitolari dei Consigli, presso a poco come erasi fatto nel 1761. Dopo una calda discussione intorno alla qualità dei nobili, e intorno alla durata del loro ufficio, finalmente si divenne alla loro elezione, e tra i pochi proposti rimasero, in tre diverse votazioni, nominati, Alvise Emo, Lodovico Flangini, Pietro Barbarigo, Alvise Zeno e Girolamo Zulian. Si diede poi loro a segretario Fabio Lio, ed essi scelsero a luogo di loro conferenze il cenobio di San Salvatore. Erano incaricati peculiarmente i correttori di proporre al Maggior Consiglio quanto riputassero più utile alla patria, affinché i magistrati fossero regolati con saggie discipline e si contenessero nei limiti prescritti. Dovevano inoltre regolare in ogni parte i reggimenti e i magistrati stessi; dichiarare l’aumento conveniente ai loro assegni; diminuire le decime a tenore delle circostanze; dovevano insomma somministrare ogni lume, che avesse potuto recare vantaggio in qual si fosse guisa allo Stato.

Tra le riforme proposte parve di prima necessità quella relativa all’eccesso del giuoco nel pubblico Ridotto, per cui molte famiglie si rovinavano. Parecchi nobili, ritiratisi dal commercio, si erano dati a tenere pubblico banco, assistendovi nella loro veste patrizia per impedire ad altri di mescolarsi in tali profitti. Altri patrizi, sprovvisti di danaro, stringevano società con i popolani che loro fornivano i capitali; tutto adescava gli incauti a quel luogo abbominando, donde uscivano quasi sempre spogliati, indebitati, ridotti alla disperazione. I correttori, mossi da onesto sentimento, proposero, ed il Maggior Consiglio, quasi ad unanimità, approvò la legge, che ordinava fosse il Ridotto a San Moisé per sempre chiuso e ad un qualche pubblico uso destinato; fosse rigorosamente proibito ogni giuoco d’azzardo si in Venezia che nelle provincie. Il decreto fu accolto con applauso fino dal popolo, il quale corse con il lieto annunzio, giubilando, le strade.

La seconda legge proposta ed egualmente approvata, sebbene con opposizione di molti, che vedevano mal volentieri aggravarsi l’erario di 31.000 ducati l’anno, fu quella di aumentare gli stipendi a parecchie magistrature della città e fuori.

Altre parti e decreti proposero i correttori, aventi per scopo la riforma del Collegio e della Consulta. Ma la proposizione che diede motivo alle più animate discussioni fu quella concernente l’aggregazione di famiglie nobili delle provincie al Maggior Consiglio. Molte e possenti erano le cause che indussero i correttori ad insinuare cotesta proposta; e sebbene si opponevano ad accoglierla il procuratore Giulio Antonio Contarini ed altri parecchi, pure il partito fu vinto; ma non conseguiva la presa misura l’effetto sperato, imperocché sole dieci famiglie chiesero ed ottennero l’ascrizione al patriziato. Non ebbero luogo altre riforme, quantunque l’Emo molte ancora ne proponesse; che essendo spirato nel frattempo il tempo fissato ai correttori, più non se ne parlò per allora; anzi i correttori stessi, cessati dalla carica, furono presi a soggetto di satire, di pasquinate e di altre corbellerie dal partito contrario.

Notiamo però che l’amministrazione dei vari banchi commerciali, e dei pro della zecca, essendo caduti in molti e gravi disordini, si aveva già pensato a porvi riparo. Da ciò nacquero profittevoli idee per la dilatazione e facilitazione dei vari mezzi di commercio; e ne ebbe particolar merito il conte Bonomo Algarotti, il quale propose al Senato un nuovo piano di commercio con la Russia per la via del mar Nero, ad esempio delle altre nazioni. Tale progetto trovò favore; ma siccome per porlo in atto si richiedeva molto danaro, così fu instituita una società, che ne assunse il carico.

Ma era suonata l’ora estrema per il doge Alvise IV Mocenigo. L’ultimo giorno dell’anno 1778 passava a miglior vita, lodato in funere da Pietro Berti; orazione già impressa; ed era sepolto nel tempio dei Santi Giovanni e Paolo, nelle arche dei suoi maggiori.

Oltre alle molte riforme superiormente accennate, ebbero luogo, ducando il Mocenigo, altri provvedimenti a miglior regola dell’amministrazione e ad incremento delle buone arti. Al magistrato ad pias causas, instituito nel 1766, seguì, nel 1771, la creazione di quello degli Inquisitori sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli, il cui ufficio era di sopraintendere ai ruoli dell’armata terrestre, alla classificazione dei reggimenti e delle compagnie, alla lista personale degli officiali e dei soldati, a mantenere l’ordine e la forza necessaria al presidio ed alla difesa dello Stato, in fine a custodire le munizioni da bocca e da guerra. Fu instituita contemporaneamente una commissione inquisitoriale, composta di tre nobili, per investigare nelle provincie di Terraferma ogni più lieve motivo di mal contento nei popoli; al qual fine dovevano perlustrare le provincie medesime, piantare tribunale dove meglio fosse loro piaciuto, ascoltare dalla libera voce dei popoli i loro bisogni, e suggerire al Senato i mezzi più acconci per provvedervi. Nel 1777 si destinava l’isola di Poveglia per stazione delle navi provenienti dal Levante per compiere la contumacia e ripararsi. A conservare e proteggere dalle ingiurie del tempo i capi d’opera di pittura, volse anche il governo le cure più solerti, per cui assegnò pensione ai più celebri artefici, chiamando alla direzione di quei restauri Pietro Edwards, il quale, nel 1778, ne aperse lo studio nel cenobio dei Santi Giovanni e Paolo.

Anche nuove fabbriche si eressero di questi tempi, tra le quali notiamo la facciata della chiesa di San Rocco, incominciata nel 1765 e compiuta nel 1774, dall’architetto Bernardino Maccaruzzi; il quale anche diede il disegno, nel 1775, del recinto architettonico in legno che si innalzava per la fiera della Sensa nella piazza di San Marco.

Visitarono Venezia e furono splendidamente festeggiati, nel 1767, Carlo Eugenio, duca di Wirtemberg, e nel 1769 e 1775, Giuseppe II imperatore d’Austria. La seconda volta che qui venne Giuseppe fu accompagnato dagli arciduchi suoi fratelli, e la descrizione delle feste grandissime che si fecero allora si potranno leggere nella Relazione, scritta da Nicolò Balbi, pubblicata, con note, da Pompeo Litta, a Milano nel 1833.

Notiamo da ultimo, i disastri accaduti ducando il Mocenigo. Fra i varii incendi che arsero nella città, ne accenneremo due dei principali: il primo, che ebbe luogo il dì 10 settembre 1769 nel cenobio di santa Maria dei Servi, che distrusse la libreria con grave danno, per la perdita irreparabile di molti scritti originali del p. Paolo Sarpi. Il secondo, nel 1773 ai di 5 febbraio, che rovinò interamente il teatro di San Benedetto. In fine nel 27 febbraio 1774 cadde repentinamente il campanile di San Giorgio Maggiore in isola, e la sua rovina portò quella del dormitorio, del chiostro, della sagrestia e di parte del coro, per cui rimasero feriti gravemente due monaci, ed uno cadde subito estinto. (1)

(a) Nacque Luigi IV Mocenigo il 16 maggio 1701 da Luigi, e per la sua integrità e sapienza fa presto destinato a sostenere le più cospicue magistrature, fra cui quelle di savio, di consigliere, di riformatore dello studio di Padova, ec. Poi veniva spedito ambasciatore straordinario due volte al re di Napoli, ed ordinario alla corte di Francia, da cui ottenne, fra le altre cose, tre ossa del santo doge Pietro Orseolo. Fu inviato pure, nel 1755, nella stessa qualità, a Roma, in luogo di Andrea Cappello, ove seppe cattivarsi l’affetto di quel grande pontefice Benedetto XIV, dal quale conseguì onore voli prerogative alla sua Repubblica. Era già stato eletto, fino dal 1736, procuratore di San Marco de citra, in luogo del defunto Alvise II Mocenigo, quando, dopo di aver sostenuto oltre diverse e cospicue magistrature, veniva innalzato, il 19 aprile 1763, alla suprema dignità della patria, come superiormente dicemmo; morendo nell’età sua d’anni 77 e circa otto mesi, compianto da tutti.

Il Mocenigo fu uomo adorno di splendide virtù, in cima delle quali tenne la pietà più ardente. Magistrato, si mostrò infaticabilmente zelante, fedele e giusto; ambasciatore, fu munifico e volle dimostrare agli stranieri la veneziana grandezza. In ogni suo atto traspariva l’umiltà, la moderazione, la benevolenza coi soggetti, onde si conciliava l’altrui amore e la venerazione, tonto più quanto che natura lo aveva fornito di forme prestanti e di sembianze gentili. Di animo munificentissimo, era largo coi poveri di aiuto, alimentava pupilli e vedove, traeva dal pericolo giovani miserabili provvedendo al loro collocamento, e molto danaro contribuì nel soccorrere nei lor bisogni le comunità religiose, le quali visitava sovente, ed in particolare quello dei riformati a San Bonaventura, ove di spesso, in compagnia della moglie, confortava il suo spirito coi celesti carismi. In una parola, la religione e le sue virtù si ergono a testimoni contro gli infami detrattori della Repubblica Veneziano, che quasi empia promulgarono negli ultimi cinquanta anni della sua esistenza.

(1) Il Palazzo Ducale di Venezia Volume IV. Francesco Zanotto. Venezia MDCCCLXI

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