Le Magistrature relative alle Leggi
All’amministrazione della giustizia appartiene altresì la formazione e la conservazione delle Leggi e di tuttociò, che ne può avere relazione.
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Conservatori ed Esecutori delle Leggi, fu questa magistratura composta di tre nobili, instituita dal maggior consiglio nel 1533 per far eseguire ed osservare rigorosamente le leggi, soprattutto, in ciò che spettava al foro ed ai forensi. Da lei gli intervenienti o patrocinatori, gli avvocati di Venezia e dello Stato, ed i notai delle Provincie ricevevano i mandati, o patenti per esercitare l’avvocatura, dopo che avevano presentato il diploma del dottorato ottenuto nell’università di Padova ed altre fedi, e di avere subito l’esame nelle materie legali. Erano giudici di prima istanza per le persone che sentivano il peso delle contribuzioni del cinque per cento, e così dei compromessi nel caso di disordine fra i giudici arbitri, e dei testamenti nelle questioni delle solennità volute dalle leggi nelle cedole testamentarie.
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Correttori della Promissione Ducale, fono cinque i correttori eletti straordinariamente dopo la morte di ciascun Doge, ed avevano la giurisdizione di proporre tutte le leggi che avessero credute opportune per ampliare, o moderare il potere ed i privilegi della ducale dignità. Si chiamavano Correttori della Promissione Ducale, perchè aveva questo nome il codice delle leggi appartenente al Doge fino dal 1229, nel qual anno furono creati per la prima volta, per togliere i disordini nati nell’elezione del Doge Jacopo Tiepolo. Ma poiché i loro diritti si estesero ancora a gravi altri argomenti di Stato, e ad altre leggi fuori di quelle che appartenevano ai dogi, diedero occasione al Maggior Consiglio di formare la grave magistratura dei Correttori delle Leggi e del Palazzo, di cui ora parleremo. La promissione ducale fu stampata nel 1709 col titolo Promissio Serenissimi Venetiarum Ducis. Altra edizione è del 1729 e più completa.
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Correttori delle Leggi e del Palazzo, istituiti nel 1333, affinché quelli della Promissione Ducale non estendessero ad altre materie il loro diritto, ma si limitassero unicamente alle sole leggi, che appartenevano ai Dogi. Al quale proposito giova notare, che le leggi venete nacquero, crebbero, si moltiplicarono, a seconda dell’indole del popolo e delle circostanze dello Stato. Ma poichè infinite erano le leggi e i decreti venuti in luce nel lungo corso della repubblica; perciò il governo ebbe cura di raccoglierle in un solo corpo e formarsene uno statuto codice ad uso della nazione. Ed ecco l’origine dei due Conservatori e dei Correttori delle Leggi. Lo scopo di questi correttori fu di mantenere le magistrature e gli uffizi tutti nei limiti prescritti dalle leggi di estirpare gli abusi, che vi si fossero introdotti; di conservare la tranquillità negli animi dei cittadini e di correggere le leggi. Nel 1553, segui la prima elezione di questa magistratura, composta di cinque nobili, che nell’ordine civile erano un’immagine dei dittatori romani, perchè in faccia alla loro giurisdizione dovevano tacere tutti gli altri magistrati. Duravano in carica per un anno. In questo intervallo di tempo i correttori avevano la facoltà di proporre al maggior Consiglio tutte le leggi, che riputavano utili al pubblico bene. Le più celebri correzioni delle leggi avvennero nel secolo XVII e XVIII; e tra queste, le riforme del Consiglio dei Dieci nel 1626 e 1761, la soppressione delle case di ridotto e dei giuochi di sorte, od azzardo, nel 1774, e l’ultima nel 1780, per li movimenti rivoluzionari, che si appalesavano tra i cittadini.
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Sopraintendenti alla Compilazione delle Leggi, questa magistratura fu eletta per riordinare i codici nazionali, civili, criminali e marittimi. Ma avendo conosciuto il Senato, che essa non bastava a togliere la confusione, circa la distribuzione delle cariche e degli onori, ne creò un’altra, dettadei Sopraintendenti alla Formazione dei Sommari delle Leggi del Maggior Consiglio e del Senato, sparse nei libri della Cancelleria ducale, e particolarmente in quelli del governo e degli uffizii. Da questa magistratura dipendeva il Compilatore delle leggi, che necessariamente vi dovette perciò essere eletto. Nell’anno 1784, ai 3 di giugno, fu istituita una magistratura la quale dovesse attendere alla riforma del Codice criminale, ed era composta di Aggiunti ai Sopraintendenti per la Riforma del Codice Criminale, di un Compilatore delle leggi criminali, e di alcuni assistenti, ma ben presto poi fu soppressa per decreto del Senato del di 16 agosto 1796, e l’autorità dei magistrati, che la componevano, fu rimessa ai sopraintendenti, di cui ho fatto parola fin qui.
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Deputato alla Secreta, dei Secretarii, Assistenti e Custode, un uffizio, che spettava al Consiglio dei Dieci. Fu istituito per aver cura della cancelleria secreta e per regolare tuttociò che ad essa aveva relazione.
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Cancellier Grande, e con esso il Reggente e il Vicereggente della Cancelleria Ducale, entravano a formar parte delle Magistrature legali. Di quello e di questi devo dare alcune notizie, La carica di Cancellier Grande era della massima importanza: fu istituita per decreto del Maggior Consiglio del dì 15 luglio 1268. Sino dai primi giorni della repubblica s’era avuto cura bensì di conservare e custodire le carte e i documenti, che appartenevano alla sua politica amministrazione; nè queste altrove si custodivano, che in apposito luogo a ciò stabilito, il quale si nominava Cancelleria. Essa necessariamente doveva avere chi la custodisse con fedeltà, e ne avesse cura diligentissima quanto alla preservazione ed all’uso. Anzi con il moltiplicarsi delle faccende, cresceva anche il bisogno di probi ed esperti amministratori. Perciò ne fu aumentato il numero; e questi entrarono a formare quell’ordine distinto di cittadini, che nominossi Cancelleria. Capi di questa, sino all’anno suindicato, erano stati i cancellieri del doge, i quali erano tre. Ma in quest’anno si volle stabilirvi un capo supremo di tutta intera la Cancelleria, a cui fu dato il titolo di Cancellier Grande, e di cui molte e cospicue furono le prerogative. E primieramente si sappia, che esso veniva scelto, non già tra la classe dei nobili, ma sì tra quella dei cittadini, a fine di far tacere le lagnanze, che s’ incominciavano ad udire nel popolo perchè si vedevano esclusi da quasi tutte le magistrature i cittadini, che non fossero stati delle primarie famiglie; benchè non vi fosse nessuna legge di preferenza tra nobili e non nobili. Con l’istituire il Cancellier Grande volle il Maggior Consiglio presentare al popolo un allettamento e un’apparenza di autorità; concedendogli diritto esclusivo ad una carica, che nelle prerogative di onore era la prima dopo il Doge, e che doveva inoltre sembrargli assai più importante di tutte le altre; sì perchè le era annesso un luminoso stipendio (tre mila ducati l’anno), e sì perchè la sola, che a somiglianza del Doge e dei Procuratori di San Marco, durava a vita. Il Cancellier Grande era il primo tra i secretari di qualunque consesso; precedeva di posto tutti i nobili del Maggior Consiglio non insiguiti di cariche; era decorato di veste colorata, con altre insegne; i suoi funerali erano simili, nella solennità della pompa, a quelli dei Dogi; egli aveva intervento, con distinzione di posto, in tutte le pubbliche ceremonie e funzioni; era anzi intervento necessario, perchè, lui assente, doveva fare le sue veci un altro secretario. Ma ciò, che monta, si è, che la sua elezione si faceva esclusivamente dal Maggior Consiglio; ed aveva ingresso, benchè senza diritto di suffragio, negli stessi più secreti consessi della Repubblica. L’ufficio poi del Reggente e del Vicereggente della Cancelleria Ducale consisteva nel custodire i giovani dedicati alla nell’avere cura dell’archivio, nella compilazione delle leggi di giustizia distributiva, contenute nei libri d’oro, roan (renino) e verde: il libro d’Oro raccoglieva tutte le deliberazioni ufficiali e le leggi approvate dal Maggior Consiglio; il libro Roan conteneva le deliberazioni, le leggi e i decreti del Senato Veneziano; il libro Verde custodiva gli atti e deliberazioni del Pien Consiglio. La Cancelleria Segreta era quella dove si custodivano i documenti relativi agli affari politici e diplomatici, specialmente quelli attenenti alle relazioni della repubblica con gli esteri Stati. In questa Cancelleria non potevano entrare che i soli segretari del Senato, e previo, sempre, permesso della Signoria.
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Segretario Deputato all’Archivio del Consiglio dei X, Archivisti ed altri Ministri Supplenti nelle Magistrature, per trovare con facilità i documenti delle leggi e di altre scritture, che dal pubblico o dai privati si domandavano, erano in ciascuna magistratura od ufficio alcuni particolari ministri eletti a custodire le carte e i registri detti Capitolari. ll consiglio dei dieci aveva a tal uopo un “segretario deputato”. Questo incarico negli ultimi tempi della repubblica tenne onoratamente Giuseppe Olivieri, che fece un utile e ben disposto elenco delle scritture di esso consiglio. Nelle altre magistrature esercitavano queste funzioni gli Archivisti, ed in loro vece un Notaio, o l’Avvocato fiscale, o qualche altro ministro.
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Segretari, Notai, Fiscali, Ragionati, ed altri Magistrati Inferiori, i segretari della Cancelleria ducale e del Consiglio dei Dieci, ai quali presiedeva il Cancelliere Grande, si contavano 4 nel Consiglio dei Dieci, 24 nel senato. Leggevano, nel collegio e nel senato, le lettere addirizzate alla signoria, scrivevano le risposte del Senato stesso agli ambasciatori. Non erano nobili, ma venivano estratti dal ceto veneto originario, e dovevano avere l’età di anni 18 per essere eletti. Da questo corpo si sceglievano i residenti ad alcune corti estere. Ai membri della cancellarla si vietò uscire dallo Stato e il comunicare con i personaggi stranieri. I Notai ducali ordinari erano 24, gli straordinari in numero non limitato. Venivano destinati segretari dal cancelliere nelle varie magistrature, e segretari regi dei dieci nelle ambasciate. Nell’autenticare le copie dei decreti si sottoscrivevano notai ducali. Dalla cittadinanza originaria delle provincie si estraevano i ragionati, i notai, i fiscali dei magistrati e corti inferiori. Eravi anche un collegio di notai che stipulavano i testamenti, i contratti nuziali ed altri atti sotto la presidenza del cancelliere grande e di due cancellieri ducali. Depositavano i testamenti nella cancelleria inferiore del doge. Volendoli ricuperare per pubblicarli, o cambiare le disposizioni secondo la volontà dei testatori, facevano alla cancelleria ricevuta. Morti i notai, i testamenti si depositavano all’archivio, da cui i privati, pagando una tassa, potevano ritrarre le copie delle quali sono infinite in Venezia.
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Consultore e il Coadiutore in jure, il primo fu istituito dal Maggior Consiglio il dì 23 febbrajo dell’anno 1301 ad uso veneto, ossia del 1302, in occasione di una lite mossa dal vescovo di Castello in proposito di decime dei morti. Rinomatissimo fu questo Ufficio, particolarmente dopo che lo esercitò con tanto onore il celeberrimo frate Paolo Sarpi. Era uffizio del consultore il rivedere i canoni, le bolle, i decreti pontifici, le decisioni della corte di Roma, e riferire al Collegio dei Savi tutto ciò che avesse potuto offendere la sovrana giurisdizione della Repubblica. Sorvegliava altresì alle proibizioni dei libri, alle cause degli inquisitori del Santo Uffizio, ed ai ricorsi dei Greci contro i loro prelati. Nell’anno 1754, gli fu dato un coadiutore, con cui andarono divise le incombenze, che sino allora erano state indossate a lui solo. Nè dall’ufficio delicatissimo del Consultore fu dissimile quello del Conservatore della bolla Clementina, incaricato dell’esecuzione e spiegazione di questa nelle materie concernenti ai benefici ecclesiastici di pievani o di titolati delle chiese parrocchiali e colleggiate della città, e di ordinazioni a titolo di servitù. (1)
(1) Giuseppe Cappelletti. Storia delle Magistrature Venete. Stabilimento Tipografico Grimaldo & C. Venezia 1873.
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