Magistrature per le Leggi

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Avogadori. Sala dell'Avogaria. Palazzo Ducale

Magistrature per le Leggi

Conservatori ed Esecutori delle Leggi. Fu questa magistratura composta di tre nobili, instituita dal maggior consiglio nel 1533 per far eseguire ed osservare rigorosamente le leggi, soprattutto, in ciò che spettava al foro ed ai forensi. Da lei gli intervenienti o patrocinatori, gli avvocati di Venezia e dello Stato, ed i notai delle Provincie ricevevano i mandati, o patenti per esercitare l’avvocatura, dopo che avevano presentato il diploma del dottorato ottenuto nell’università di Padova ed altre fedi, e di avere subito l’esame nelle materie legali. Erano giudici di prima istanza per le persone che sentivano il peso delle contribuzioni del cinque per cento, e così dei compromessi nel caso di disordine fra i giudici arbitri, e dei testamenti nelle questioni delle solennità volute dalle leggi nelle cedole testamentarie.

Correttori della Promissione Ducale. Furono cinque i correttori eletti straordinariamente dopo la morte di ciascun doge, ed aveano la giurisdizione di proporre tutte le leggi che avessero credute opportune per ampliare, o moderare il potere ed i privilegi della ducale dignità. Si chiamavano correttori della promissione ducale, perchè aveva questo nome il codice delle leggi appartenente al doge fino dal 1229, nel qual anno furono creati per la prima volta, per togliere i disordini nati nell’elezione del doge Jacopo Tiepolo. Ma poiché i loro diritti si estesero ancora a gravi altri argomenti di Stato, e ad altre leggi fuori di quelle che appartenevano ai dogi, diedero occasione al maggior consiglio di formare la grave magistratura dei correttori delle leggi e del palazzo, di cui ora parleremo. La promissione ducale fu stampata nel 1709 col titolo Promissio Serenissimi Venetiarum Ducis. Altra edizione è del 1729 e più completa.

Correttori delle Leggi e del Palazzo. Le leggi venete nacquero, crebbero, e si moltiplicarono a seconda dell’indole del popolo e delle circostanze dello Stato. Ma poiché infinite erano le leggi e decreti venuti in luce nel lungo corso della repubblica, il governo ebbe cura di raccoglierle in un corpo e formare uno statuto o codice ad uso della nazione. Ed ecco l’origine del magistrato dei conservatori delle leggi, del quale abbiamo parlato nella precedente classificazione, e dei correttori delle leggi, di cui ora teniamo discorso. Lo scopo di questi ultimi correttori fu quello di mantenere le magistrature e gli uffizi tutti nei limiti prescritti dalle leggi, di estirpare gli abusi che nascevano, di conservare la tranquillità negli animi dei cittadini e di correggere le leggi. Nel 1553 seguì la prima elezione di questa magistratura composta di cinque nobili, che nell’ordine civile erano l’immagine dei dittatori romani, perché in faccia alla loro giurisdizione, dovevano tacere tutti gli altri magistrati. Duravano in carica per un anno. In questo intervallo di tempo avevano la facoltà di proporre al maggior consiglio tutte le leggi che riputavano utili al pubblico bene. Le più celebri correzioni delle leggi avvennero nel secolo XVII e XVIII, e fra queste le riforme del consiglio dei dieci, nel 1628 e 1761, la soppressione delle case di ridotto, e dei giuochi di sorte o azzardo nel 1774 e l’ultima nel 1780, per i movimenti rivoluzionari che si appalesavano fra i cittadini.

Sopraintendenti alla Compilazione delle Leggi, Sopraintendenti ai sommari delle Leggi, Compilatori delle Leggi e Archivista. Venne instituita questa magistratura per riordinare i codici nazionali, civili e criminali, marittimi; ma osservando il senato che non erano bastevoli per togliere la confusione sparsa nella giustizia distributiva delle cariche e degli onori, creò a tal fine una nuova magistratura di due nobili detta dei sopraintendenti alla formazione dei sommari delle leggi del maggior consiglio e del senato sparse nei libri della cancellarla ducale, e in modo particolare in quelle del governo e degli uffizi. Per questa istituzione venne eletto il compilatore delle leggi sotto la dipendenza di questa magistratura. Ma ossia che questi compilatori mancassero dell’ingegno necessario, o che il lavoro fosse maggiore della vita d’un uomo, o che un compilatore sdegnasse di seguire il piano o il metodo del compilatore precedente, certo è che non vi fu compilatore che potesse dare termine a sì gigantesco lavoro, né riuscirono se non scarse di frutto tante fatiche sostenute nel corso dei secoli, e cosi la repubblica fu sempre priva d’un codice ben regolato e perfetto.

Aggiunti ai Sopraintendenti per la Riforma del Codice Criminale, Compilatore delle Leggi Criminali, Assistenti . L’oggetto di quest’uffizio è chiaro da sé. Istituito per riformare il codice criminale nel 1784, 3 giugno, fu soppresso il 6 agosto 1796 con un decreto del senato, e l’autorità di questi magistrati fu rimessa alla magistratura sopra accennata, a cui apparteneva l’ordine delle venete leggi.

Deputato alla Secreta, Segretari, Assistenti, Custode . Era ufficio spettante al consiglio dei dieci. Aveva cura dell’archivio della cancelleria segreta, e da lui dipendevano quattro segretari assistenti destinati a formare le rubriche ed i registri delle leggi di quel corpo, ed a preparare gli studi ai savi ed ai consiglieri e secretar! del senato.

Cancelliere grande, Reggente, Vice Reggente della Cancelleria Ducale . Il cancelliere grande teneva uffizio proprio nella cancelleria ducale, ed erano dati a lui in custodia i trattati con le potenze straniere. Custodiva le leggi della repubblica, ordinava i registri e le rubriche, e tutto ciò che aveva con le medesime una qualche relazione, e così la compilazione delle leggi della giustizia distributiva nei libri così detti d’oro, roan e verde, ed i repertori, lavoro di Gabriele Zavanti. Il reggente o vice reggente custodiva i giovani dedicati a questo ufficio, ed aveva cura dell’archivio.

Segretario Deputato all’Archivio del Consiglio dei X, Archivisti ed altri Ministri Supplenti nelle Magistrature. Per trovare con facilità i documenti delle leggi e di altre scritture, che dal pubblico o dai privati si domandavano, erano in ciascuna magistratura od ufficio alcuni particolari ministri eletti a custodire le carte e i registri detti Capitolari. ll consiglio dei dieci aveva a tal uopo un segretario deputato. Questo incarico negli ultimi tempi della repubblica tenne onoratamente Giuseppe Olivieri, che fece un utile e ben disposto elenco delle scritture di esso consiglio. Nelle altre magistrature esercitavano queste funzioni gli archivisti, ed in loro vece un notaio, o l’avvocato fiscale, o qualche altro ministro.

Segretari, Notai, Fiscali, Ragionati, ed altri Magistrati Inferiori . I segretari della cancelleria ducale e dei dieci, ai quali presiedeva il cancelliere grande, si contavano 4 nel consiglio dei dieci, 24 nel senato. Leggevano, nel collegio e nel senato, le lettere addirizzate alla signoria, scrivevano le risposte del senato stesso agli ambasciatori. Non erano nobili, ma venivano estratti dal ceto veneto originario, e dovevano avere l’età di anni 18 per essere eletti. Da questo corpo si sceglievano i residenti ad alcune corti estere. Ai membri della cancellarla si vietò uscire dallo Stato e il comunicare coi personaggi stranieri.
I notai ducali ordinari erano 24, gli straordinari in numero non limitato. Venivano destinati segretari dal cancelliere nelle varie magistrature, e segretari regi dei dieci nelle ambasciate. Nell’autenticare le copie dei decreti si sottoscrivevano notai ducali.
Dalla cittadinanza originaria delle provincie si estraevano i ragionati, i notai, i fiscali dei magistrati e corti inferiori. Eravi anche un collegio di notai che stipulavano i testamenti, i contratti nuziali ed altri atti sotto la presidenza del cancelliere grande e di due cancellieri ducali. Depositavano i testamenti nella cancelleria inferiore del doge. Volendoli ricuperare per pubblicarli, o cambiare le disposizioni secondo la volontà dei testatori, facevano alla cancelleria ricevuta. Morti i notai, i testamenti si depositavano all’archivio, da cui i privati, pagando una tassa, potevano ritrarre le copie delle quali sono infinite in Venezia.

Consultore e Coadjutore in Jure . Incerta è l’epoca in cui furono instituiti. Innanzi al secolo XIV, il governo si serviva delle persone più celebri dello Stato, o anche estere per questo incarico. Una questione sulle decime dei defunti mossa dal vescovo di Castello, fu il motivo che, nel 1301, 23 febbraio m. v. (cioè 1302), si ordinasse dal maggior consiglio l’elezione di un consultore di Stato in jure. Il primo onorato di questa carica fu Riccardo Malombra, professore nell’Università di Padova. Fra i più celebri si conta fra Paolo Sarpi, che aveva il titolo di teologo e consultore canonista della repubblica. Era ufficio del consultore di rivedere i canoni, bolle, decreti pontifici, decisioni della corte di Roma, e riferire al collegio dei savi tutto ciò che aveva relazione ai possessi temporali. Sorvegliava ancora alla proibizione dei libri ed alle cause degli inquisitori del santo offizio, ed ai ricorsi dei Greci contro i loro prelati. Nel 1754 si divise questo magistrato in due parti, dando il carico ad un coadiutore di rivedere i brevi ed altre carte di Roma, e così la materia dei possessi temporali dei benefici ecclesiastici. (1)

(1) AUTORI VARI. Venezia e le sue lagune, Volume I. Stabilimento Antonelli Venezia 1847.

FOTO: Alfonso Bussolin. Pubblicazione riservata. Non è consentita nessuna riproduzione, con qualunque mezzo, senza l'autorizzazione scritta del detentore del copyright.

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