La legge voluttuaria del 1526

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Album amicorum of a German Soldier. Gentildonna veneziana, come vannno fora di casa (foto dalla rete)

La legge voluttuaria del 1526

Il giorno 25 gennaio 1526 venne posta in Pregadi (Senato), da parte di sier Bernardino Canal, sier Alvise Contarini e sier Alvise Dolfin, Provveditori sopra le Pompe, una lunga parte (legge) circa il lusso delle donne. I tre Provveditori avevano trovato l’unanimità su tutto il testo della legge a parte un articolo riguardante la lunghezza delle code degli abiti. Il Canal e il Dolfin volevano una quarta di coa mentre il Contarini voleva mezo brazo di lunghezza, e tra le risate dei senatori, si ballotò l’articolo e fu approvato il testo proposto dai primi due provveditori, in questo modo, con le code molto corte, le donne non potevano più farle portare dalle fantesche.

Il 28 dello stesso mese, di domenica, durante la messa in tutte le chiese, venne pubblicata la parte presa in Pregadi il giorno 25 e anche quella presa nel 1522, furono stampate entrambe e si vendevano ad un bezo l’una. Dalla legge venne esclusa la festa di nozze di sier Marin Zorzi che maritava quel giorno sua figlia con sier Marco da San Severo, perché Dies a quo non computatur in termino (il giorno iniziale non si conta nel termine).

Con la nuova legge le donne veneziane non potevano portare abiti di panno d’oro o d’argento, né fatti con filati d’oro o d’argento di qualsiasi sorte, sotto pena di perdere l’abito e di pagare una multa di cento ducati, multa che doveva essere pagata dai mariti, dai fratelli o da altri di famiglia che ne avessero la tutela. Chi segnalava la trasgressione era tenuto segreto ed aveva un terzo del valore dell’abito e della multa. I sartori o altri che confezionavano gli abiti incriminati, se accusati, dovevano pagare venticinque ducati di multa e stare sei mesi in carcere, l’accusatore anche in questo caso aveva un terzo della multa, ed era tenuto segreto. Le donne non potevano portare in testa “scufia o scufìon o altro d’oro o d’arzento” ma potevano portare quelle di pizzo ricamato, purché  non eccedessero il valore di ducati dieci, nello stesso tempo anche i fazzoletti dovevano essere semplici senza nessun ornamentoPotevano portare al collo un solo filo di perle del valore non superiore a ducati cento, ma con le perle non potevano esserci pietre preziose di nessuna sorte. Potevano portare, sopra la veste, collane con gemme ma di un valore non superiore a cinquecento ducati.

Le catene d’oro o d’argento portate al posto delle cinture dalle donne, lavorate per mano di gioiellieri con perle e pietre preziose erano proibite. I paternostri d’ambra che portavano in mano o alla cintura erano proibiti, nè ad altri paternostri possino esser messi li signali di sorte alcuna che passi la valuta de ducati un el segnal, ancora, erano banditi gli zibellini che le donne portavano in mano, i manili d’oro o arzento che si portano al brazo, cadene d’oro in loco de manili, sichè usar più non si possino sì in questa città come de fuora. Erano banditi gli zoccoli o le pantofole d’oro o d’argento, ricamati  e strataiati, ma dovevono essere di cuoio, panno o seta schieti; era anche proibito alle donne portare calze ricamate in oro, argento o di seta. 

Per le nozze, i compari di anello non potevano mandare alla sposa più di sei pironi (forchette) e sei sculieri (cucchiai), che non eccedessero il valore di ducati uno per uno, e viceversa la sposa al compare non poteva servire pignocate che eccedessero i ducati dieci, sotto pena a li contrafacienti di perdere quello che havesseno contrafato, et de ducati sesanta più; et li maestri che facesseno tal pironi o sculieri caza a la pena de ducati dieci.

Per quanto riguarda il cibo erano proibite le pignocade (confettura di zucchero e pinoli), pistachi, calisoni (dolci di mandorle e frutta secca), fongi (funghi) de Savonia, trazie (confetti, bomboni), oldani et confedi senza corpo, spongade figure, fructe de zucaro (frutti di zucchero), e ogni sorta di confection grossa, sotto pena ai contraffatori di ducati cinquanta, e agli spicier venticinque. Le quali tutte le confection grosse erano vietate ai pranzi di nozze, parti di donne, battesimi, elezione a pubblici uffici, conviti e pasti domestici dei parenti.

Gli scalchi (direttori dei banchetti) e i cuochi che servivono questi pasti erano obbligati, sotto pena di ducati dieci e di stare quattro mesi in prigione, di andare nell’ufficio dei Provveditori a dare nota di quanto dovevano cucinare, a chi e dove facevano detti pasti, in modo che i fanti potessero verificare che tutto fosse in regola, e gli schalchi dovevano menarli per le camere aciò possino far l’officio suo, et se i fusseno da quelli di casa o altri molestati et non lassati far l’officio suo, sia tenuto el scalco partirse el non li servir, et tamen haver debino la sua mercede. Coloro che usavano contro i fanti dei Provveditori, atti disonesti come  lanciare pane e arancie (era ancora vivo il ricordo dei fanti dei Provveditori presi a pani, naranze et carote in casa Pisani nel 1509),  avevano una multa di ducati cinquanta

Le donne avendo iniziato ad usare ventoli o ventagli di lupi, cervi e zibellini, con nanici d’oro et d’argento con pietre e perle sopra, cosa per niun modo da esser tolerata, però sia preso che tal ventagli siano del tutto banditi che usar non se possino salvo de penne semplice cum li manegi loro de osso negro over avorio.

I tre Provveditori alle Pompe dichiaravano poi che in tutte queste limitazioni era escluso il Serenissimo Principe, in libertà dil qual è a fare quello che li piace. (1)

ConoscereVenezia

(1) I Diari di Marin Sanudo. Tomo XL (1 ottobre 1525 – 28 febbraio 1526)

FOTO: dalla rete. Pubblicazione riservata. Non è consentita nessuna riproduzione, con qualunque mezzo, senza l'autorizzazione scritta del detentore del copyright.

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