La legge voluttuaria del 1511

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Album amicorum of a German Soldier. Gentildonna veneziana, come vannno nelle loro case (foto dalla rete)

La legge voluttuaria del 1511

Il pomeriggio del 5 febbraio 1511, giorno di pioggia e di neve, in Consiglio dei Pregadi (Senato), si diede lettura della nuova legge contro le “inordinate spexe” che si facevano nella Serenissima. Promotori della legge erano stati sier Nicolò Michiel, dottore e cavalier, e sier Tomaso Mocenigo, procuratore di San Marco.   

La nuova legge stabiliva, tra le diverse disposizioni contro il lusso,  che sulla testa era lecito portare lavori d’oro o d’argento purché questi non eccedessero il valore di 15 ducati.  Le perle non si potevano portare in testa, nè al collo, nè in altri posti, salvo che un fìlo di perle al cavezo (collo), per un valore non superiore a 50 ducati. Gli anelli non potevano eccedere il valore di ducati 400. Tutte le nuove fogge erano bandite.

Gli indumenti dovevano essere semplici e di un medesimo colore e panno, senza lavoro al collo e ai piedi, né si poteva portare alcun ornamento sopra di essi salvo una collana con gemme, che non poteva avere un valore di più di ducati 500. Tali vesti si potevano fare con non più di 32 braccia di panno di seta. Item, siano bandite tutte le franze el franzete de ogni sorte, che se mettino al traverso de le investidure, come etiam, da pe’ et a mezo de le ditte investidure. Et similiter non se possi metter ditte franze et franzete a torno de le veste. Le catene, le cordicelle i cordoni di rete d’oro e d’argento che si usavano al posto delle cinture erano del tutto bandite,  era consentito solo di portare cinture che non eccedessero il valore di ducati quindici. Le pellice non potevano essere di lovo (lupo), cervo, zibellino, martora, armellino. 

Anche la biancheria era regolamentata: tutte le spaliere da  letto di seta o di lana, erano bandite, come gli specchi d’oro, i pettini d’oro o d’argento, lavorati in qualsiasi modo. Similmente nei letti non si poteva tenere lenzuoli lavorati d’oro, d’argento o di seta, né intemelle (federe), nè cussini (cuscini), nè coltra (coperta), nè covertor, nessun altro apparato dove vi fosse oro, argento, gemme, né potevano essere in velluto o raso; ma era lecito tenere coltre, coverte (coperte), cortine et tornoleti de cendado, taftà; samito, catasamito, ormesini; i quali dovevano essere semplici (schieti), senza oro, senza garzo et senza lavor alcun, execpto che oro messo per depentor. Le traverse (grembiuli), fazuoli, fazoleti, i grembiali, non potevano avere lavori d’oro o d’argento ed essere di seta.

I senatori si erano fatti premura di bandire anche gli ziponi e le camicie increspate alla francese, i roboni, le calze strichade, gli zocholi e le scarpe, sia per uomini come per le donne, doveva essere schieti, cioè semplici, non lavorati.

La nuova legge matteva nero su bianco anche le punizioni ai contravventori, i quali sarebbero stati spogliati degli abiti non conformi alla legge, senza nessuna grazia, e il fameio o la fantescha, che denunciavano i loro padroni, avrebbero avuto tutto il loro salario e una parte della condamnason. (1)

ConoscereVenezia

(1) I Diari di Marin Sanudo. Tomo XI (1 agosto 1510 – 28 febbraio 1511)

FOTO: dalla rete. Pubblicazione riservata. Non è consentita nessuna riproduzione, con qualunque mezzo, senza l'autorizzazione scritta del detentore del copyright.

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