Lo “stridar i furanti”, nella prima domenica di Quaresima

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Antonio Diziani. Il Maggior Consiglio

Lo “stridar i furanti”, nella prima domenica di Quaresima

Una legge, fatta nel 1359, puniva i patrizi e i cittadini infedeli che avevano rubato i soldi della Repubblica, questa legge diceva: “quel oficial che roberà li denari di la Signoria nostra sia bandizà in perpetuo di tutti uficii e beneficii di la Signoria nostra dentro e di fuora, e publicado ogni anno in questo Mazor Consejo per uno Avogador una Domenica“, era lo “stridar i furanti (proclamare i ladri)”, i nomi di questi infedeli funzionari venivano, ogni anno, pubblicamente ricordati fino alla loro morte.

Il primo di marzo del 1517, era la prima domenica di Quaresima, il Maggior Consiglio era gremito di patrizi venuti a sentire lo “stridar i furanti“, quel giorno, come ogni anno, si usava fare pubblicamente i nomi dei ladri delle finanze pubbliche.  Quella domenica, come imponeva la legge, salì in renga (il posto da dove si pronunciavano le arringhe) l’Avogador di comun sier Lorenzo Venier, il quale parlò con grande attenzione di tutti, e disse in buona sostanza che i soldi pubblici erano il sostentamento della Repubblica, e la che loro conservazione era la conservazione della patria, e quelli che li rubavano, per legge e ordine dei nostri progenitori, dovevano essere puniti, e i loro nomi continuamente proclamati in questo Maggior Consiglio.

Lorenzo Venier disse che così come Zeus punì Prometeo facendogli mangiare da un avvoltoio il suo cuore di giorno, il quale ricresceva di notte, sicchè in perpetuo era la pena, così bisognava ricordare sempre ogni anno chi aveva intaccato le finanze pubbliche. Poi cominciò ad elencare i nomi dei ladri ancora vivi, che erano nove: Renier Venier, sier Bertuccio (Bertuzi) da Canal, Giovanni Giacomo Rossetto (Zuan Jacomo Roseta), sier Pietro (Piero) da Canal, sier Francesco Barbo, Giovanni (Zuan) Francesco Bertoldo, sier Giovanni (Zuan) Emo, sier Pietro Giustinian, e sier Bortolomeo (Bortolamio) Moro.

Il Renier Venier, il quale riscoteva le decime del clero a Padova, era accusato di avere sottratto lire 6.000 di denari spettanti alla Repubblica, fu condannato il 6 ottobre 1499 a restituire la somma e la metà in più per pena, e ad essere proclamato ogni anno come ladro.

Sier Bertuccio da Canal, era Visdomino al Fontego dei Tedeschi, intaccò la cassa del Fontego per 619 di grossi (mezzi ducati d’argento), fu condannato il 4 aprile 1502 a restituire la somma e la metà in più per pena, condannato ad essere privato dei pubblici uffici per 5 anni, e ad essere proclamato ogni anno come ladro. Bertuccio venne giustiziato, l’8 giugno 1520, per aver rubato nelle sacrestie di tredici chiese veneziane, assieme al figlio Taddeo da Canal, anche il figlio si era macchiato di furto delle finanze pubbliche “alla Ternaria vechia di lire 25″, ma ” pagò e non fo altro“.

Il Giovanni Giacomo Rossetto, era scrivano alla tavola di l’Intrada, fu condannato il 4 marzo 1503, alle solite pene previste per i furanti delle finanze pubbliche.

Sier Pietro da Canal, era Camerlengo a Vicenza, era accusato di aver sottratto  528 ducati e 18 grossi a quella Camera, venne condannato il 13 settembre 1506, in contumacia, privato in perpetuo di tutti gli uffici e benefici, bandito “di Venezia e di tutte terre e luogi di la Signoria nostra, e de’ navili armadi e desarmadi, e venendo in le forze, habi che ’l prenderà, zoè che ’l sia trovado, habi di taja lire 1000 di soi beni, si no di danari di la Signoria nostra, nè si possi far gratia, e sia ogni anno publicato per uno avogador, come li furanti“.

Sier Francesco Barbo, era ufficiale alla Giustizia Nuova, accusato di aver rubato le pubbliche sostanze, condannato in contumacia, fu condannato il 21 luglio 1510 a restituire la somma e la metà in più per pena, privato in perpetuo di tutti gli uffici e benefici, e ad essere proclamato ogni anno come ladro.

Il Giovanni Francesco Bertoldo, era scrivan sopra le monition e biave a Padova, accusato di aver rubato 7.000 ducati in più volte, era fuggito e stava a Mantova, giudicato dalla Quarantia Criminal il 13 giugno 1513, venne condannato a restituire la somma e la metà in più per pena, e ad essere proclamato ogni anno come ladro

Sier Zuan Emo, era Camerlengo di comun (tesoriere della Repubblica), accusato di “latrocinium privatum” e di peculatus, per aver intascato e dispensato 28.000 ducati  delle finanze pubbliche, in particolare al suo consigliere l’Avogador di comun sier Michiel Trevisan, venne condannato, il 22 ottobre 1516, dopo un lungo processo composto nella lettura di circa 120 documenti. L’accusa era sostenuta da sier Marco Foscari avogador il quale sosteneva che l’Emovoleva farse grande come el se fece Governador de l’intrade, per poter ben robar li danari di la Signoria, era homo seditioso che dispensava li danari publici a chi ne voleva“. Venne condannato, contumace, al confino perpetuo nella città di Candia, e ad essere proclamato ogni anno come ladro.

Sier Pietro Giustinian, e sier Bortolomeo Moro entrambi Camerlenghi di comun. Il Giustinian era accusato di aver rubato omnibus computatis  9.000 ducati “et vicià i libri“, ascrivendo debiti  a persone che nulla avevano avuto come Alvise Pisani dal Banco, e convertendo i denari a proprio uso, inoltre  quando il Serenissimo persuase il Maggior Consiglio a prestare volontariamente soldi e preziosi alla Patria, per la guerra contro i collegati di Cambrai, sier Giustinian convertiva a suo uso una grande quantità di questi valori. Il Moro era accusato di aver rubato 560 ducati, aveva preso il vizio di rubare dal suo predecessore Zuan Emo, e dispensava soldi a chi non aveva credito, e anche lui ascriveva debiti a persone che nulla sapevano. Vennero condannati, entrambi in contumacia, che fossero proclamati ogni anno come ladri, e banditi in perpetuo da Venezia e “da tutte le terre e luoghi nostri si da mar come da terra“. (1)

ConoscereVenezia

(1) Marin Sanudo. I Diari. Volumi IV, VI, X, XVI, XXIII, XXIV, XXVIII

FOTO: Alfonso Bussolin. Pubblicazione riservata. Non è consentita nessuna riproduzione, con qualunque mezzo, senza l'autorizzazione scritta del detentore del copyright.

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