Magistrature relative al Commercio
Dieci Magistrature prendevano parte agli affari del veneziano Commercio; benchè taluna di esse anche della civile polizia si occupasse.
-
Inquisitor sopra le Arti, le opere dell’ingegno e dell’industria furono in ogni tempo protette in Venezia, come la pesca, la pastorale, l’agricoltura, la metallurgica, le arti del fabbro, del lanificio, della vetraria, della scia, ec. Un collegio detto delle arti ne correggeva gli abusi. Ed affinché in questa materia i desideri del senato fossero pienamente sodisfatti, e fossero poste in vigore le leggi del commercio contenute in codici, che si chiamavano mariegole o matricole, fu concessa nel 1707 la sorveglianza generale ad un magistrato, che si chiamò Inquisitor alle Arti sopra le arti e viveri con l’autorità, rito, e segretezza del senato, e contro gli abusi e difetti in cadaun genere di commestibili.
-
Officiali al Cattavèr, i quali appartenevano sì al ramo della polizia, nel senso riportato sopra; ma le più importanti loro attribuzioni si estendevano sotto l’aspetto commerciale. Questo vocabolo Cattavèr è un composto di due parole veneziane, catta, ossia trova; ed aver, ossia proprietà, possedimento, sostanza; e fu applicato a questa magistratura, perchè spettava ad essa l’investigare tuttociò, che aveva relazione con i pubblici averi. Dell’istituzione di essa abbiamo sicure notizie dal libro Bifrons dell’Avogaria del Comune e dal suo proprio capitolare: il decreto, che la istitui, porta la data del 26 giugno 1280. Tre nobili, che dicevansi i Cattaveri, la componevano; ed era primario ufficio di loro l’indagare su tutte le rendite della repubblica, e su tutte le sue spese. Avevano perciò il diritto d’intervenire a tutti i consigli, che fossero stati radunati, o per spendere o per regolare qual si fosse cosa di proprietà dello Stato. Perciò fu intimato a tutti i consiglieri di non radunare nessun Consiglio intorno a siffatti argomenti, senz’averne prima fatto avvisare i Cattaveri. La prima incumbenza, che venne loro raccomandata, fu d’invigilare sopra tutte le altre magistrature e di prenderle ad esame, per poi presentare in iscritto al Doge, ai consiglieri e ai Capi della Quarantia quanto avessero essi giudicato opportuno al migliore regolamento di esse, donde fosse derivato accrescimento ai beni dello Stato. Cotesto uffizio incominciò da prima in via di esperimento per allora, e provvisoriamente: ma nell’anno dipoi, il Maggior Consiglio ne decretò stabile e permanente l’esistenza, e ne intitolò Cattaveri ed anche Avogadori de intus i tre nobili, che lo formavano, i quali inoltre furono dichiarati membri perpetui, sì di esso Maggior Consiglio, benchè a quei giorni tutti gli altri nobili di questo Consiglio non vi durassero che un anno solo, e sì dello stabile e permanente consesso dei Pregadi. Poche furono le leggi regolatrici di questa magistratura; esse per altro bastano ad istruirci delle attribuzioni, che, dopo la sua primitiva, le vennero aggiunte in progresso. La più antica è dell’anno 1281, ed ordina, che i tre Cattaveri debbano ad ogni richiesta dei Tesorieri e dei Camerlenghi del Comune, consegnare tutto il denaro di pubblica ragione, che si trovassero avere in cassa. Con una legge del 1555 fu dichiarato illegale ogni e qualunque radunanza del Maggior Consiglio, qualora non vi si trovasse presente uno almeno dei Cattaveri, come Avogadori de intus, veglianti alla custodia del pubblico fisco. Poi, con l’andare degli anni, furono sottoposte al Cattavèr quattro differenti classi di materie, sulle quali doveva rigorosamente invigilare. E primieramente gli fu raccomandata la presidenza sui Pedotti, ossia piloti; su quelli, cioè, che dal governo erano destinati, nelle imboccature dei varii porti, che introducono alle lagune, perchè vegliassero alla sicurezza dei legni mercantili, i quali perciò erano strettamente obbligati a valersi dei medesimi per evitare, nell’ entrarvi, ogni pericolo di naufragio. La seconda classe delle materie appartenenti a questa magistratura fu la sorveglianza sui contratti degli ebrei dimoranti in Venezia, per impedirne le usure: la quale attribuzione non fu ad essa imposta se non che nell’anno 1316; sino al qual tempo apparteneva al Magistrato del Piovego. In terzo luogo, venne addossato al Cattavèr, nel 1348, il diritto d’investigazione sulle eredità giacenti, ossia rimaste senza eredi, le quali per ciò appartenevano al fisco: di queste si era moltiplicato il numero, appunto nel detto anno, a cagione della peste, che aveva desolato la capitale. In quarto luogo, ebbe, nel 1488, l’ispezione sul ricupero delle robe trovate in mare od in terra; nella qual classe comprendevansi anche i tesori casualmente scoperti, di cui, secondo il comune diritto delle nazioni, è padrone il pubblico erario. Su ciò per altro furono fatti, nel 1622, non pochi regolamenti.
-
Consoli dei Mercanti, allorquando Venezia fioriva in commercio e ricchezze, circa la metà del secolo XIII, venne istituita questa magistratura composta di tre cittadini estratti, dopo il 1633, dal corpo di uno dei consigli dei XL. Gli oggetti di mercatura e commercio, e le controversie a ciò relative erano suoi attributi principali. Dopo la creazione dei Cinque Savi alla Mercanzia, e dei sopra Consoli, i suoi diritti vennero ristretti in più angusti confini. Per il decoroso mantenimento dei consoli si ordinò di estrarre il due per cento sopra le merci, e questa angheria ebbe nome di cottimo, e gli esattori si chiamarono Visdomini.
-
Visdomini al Fondaco dei Tedeschi, sino dagli antichi tempi della repubblica venivano a trafficare in Venezia, assai più che i mercanti delle altre nazioni di Europa, i tedeschi dell’alta e bassa Germania, portando le loro manifatture ed estraendo le nostre. A loro concesse il governo particolar luogo, ove dimorassero insieme con le proprie merci; e questo luogo fu detto appunto fontego, ossia Fondaco dei Tedeschi. Il qual luogo di pubblico diritto, ove in gran numero si radunavano Tedeschi, non doveva, nè per le merci, nè per lo diritto dei dazii dovuti all’erario, nè per altre gravi ragioni, lasciarsi dalla vigilanza del governo veneziano senza una particolare osservazione. Perciò stabili il Maggior Consiglio, con decreto dell’ ultimo giorno di aprile 1268, che fossero eletti tre cittadini con il titolo di Fisdomini al fontego dei Tedeschi, i quali, insieme con due scrivani e un fontegaro; ossia, custode del fondaco; avessero ivi la loro residenza. Nel libro Bifrons dell’Avogaria del Comune se ne conserva il decreto, le cui particolari ordinazioni erano queste: “Che nè i Visdomini, nè i loro ministri possano comperare merci per se, nè far comprare nel fondaco e fuori di quello da alcun mercatante vegnente ad esso fondaco; nè ricever da essi dono alcuno; che nel fondaco vi debba essere un pesatore che pesi le merci tutte, che vi entrano e n’escono: nè alcun contratto possa farsene da alcuno, avanti che segua esso peso: che uno delli due scrivani per giro di un mese dormir debba nel fondaco: che ambidue sian tenuti a scrivere, insieme col fondacaro, tutta l’entrata e l’uscita dal medesimo, rendendone mensualmente conto ai Visdomini: che in questo pubblico luogo non abbia notturnamente ad abitare alcuno che non sia mercatante o servo di questo: che li sensali tutti del fondaco rimangono soggetti alla magistratura de’ consoli, con diritto bensi a’ Visdomini d’in quisizione contro essi, ma con obbligo di consegnare il formato processo alli stessi consoli, essendo di loro giurisdizione la pena; che siano tenuti li sensali porre in iscritto tutti li contratti di merci, li contraenti, la quantità, il prezzo, consegnandone lo scritto ai Visdomini: scaricar non si possano nel fondaco dai mercatanti le merci senza permission de’ Visdomini stessi, abbiano questi la facoltà per esecuzione del loro ufficio di dare il giuramento e d’impor pene a chi ricusasse prestarlo“. Altri decreti ed altre leggi stabiliscono in seguito le discipline per la direzione del fondaco stesso e per la sicurezza delle pubbliche esazioni: tutti i quali decreti e statuti formano la storia di questa magistratura, e tutti si trovano raccolti nel sopracitato libro Bifrons dell’ Avogaria del comune. Rimasero tre i Visdomini sino all’anno 1392; ma essendosene moltiplicati notevolmente gli affari, fu necessario nel detto anno aggiungerne un altro ed uno scrivano; perciocchè venne stabilita una nuova disciplina, per cui doveva questa magistratura sorvegliare la legatura delle merci alemanne, finchè fossero chiuse e sigillate, e ciò per impedirne qualunque falsificazione o contravvenzione sì rapporto alla qualità, come alla quantità.
-
Sopraconsoli dei Mercanti, magistrato superiore a quello dei Consoli dei Mercanti, dei quali abbiamo precedentemente parlato. Da lui dipendevano i fallimenti e le analoghe discipline, e le cose dei pegni. Davano sicurezza ai debitori che non sarebbero imprigionati.
-
Provveditori e Sopraprovveditori ai Banchi, fu questa magistratura instituita nel secolo XV per la decisione delle cause dei banchieri con i mercanti: vegliava al bancogiro di Venezia, a quello del Ghetto, ed ai Banchi di Pegno. A lei si notificavano le scritture di compagnie mercantili, sentenziava delle medesime e delle cedole di banco, e così degli atti in appellazione del depositario al bancogiro.
-
Depositario al Bancogiro, era mallevadore delle somme in danaro depositate nel banco veneziano di cui era presidente. Aveva cura dei libri, dei quaderni, dei ragionati, delle partite sì dei mercanti, che dei privati, che affidavano al banco stesso il loro danaro, e di tutto ciò che al bancogiro apparteneva.
-
Cinque Savi alla Mercanzia, era questa magistratura importantissima, essendo che per oggetti di commercio aveva relazioni con le potenze straniere dell’Europa, dell’Asia e dell’Africa. Scriveva ad ambasciatori e residenti veneti. Tutti i maggiori affari e la disciplina in questo argomento, e così in quello dei tabacchi, erano da lei dipendenti e regolati, e da lei i mercatanti ricevevano le patenti di navigazione. Giudicava per singolar privilegio i sudditi della Porta ottomana. Le sue leggi e le sue carte, a chi fosse amante di scrivere del commercio veneziano, sarebbero utilissime.
-
Deputati alla Regolazione delle Tariffe Mercantili, negli ultimi tempi della cadente repubblica fu questo magistrato instituito, perché caldamente si adoprasse a dare novelle forme al commercio, ad esempio delle straniere nazioni, ed a riparare ai danni sofferti da tanti ostacoli e lunghe vicissitudini, quante si contano dal finire del secolo XV al XVIII. (1)
(1) Giuseppe Cappelletti. Storia delle Magistrature Venete. Stabilimento Tipografico Grimaldo & C. Venezia 1873.
FOTO: Alfonso Bussolin. Quest'opera viene distribuita con Licenza Creative Commons. Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 International.
















































































