L’ Amministrazione del Territorio

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Giambattista Tiepolo. Daniele Dolfin (Podestà di Padova). Web Gallery of Art: (foto dalla rete)

L’ Amministrazione del Territorio

Venezia divideva i suoi possedimenti in Reggimenti (o Distretti, o Podestarie), che erano le circoscrizioni territoriali di base utilizzate per amministrare il territorio; il loro nome derivava dal fatto che Venezia inviava in questi territori dei propri magistrati, detti genericamente Rettori, con il compito di “reggere” l’amministrazione in nome e per conto della Serenissima, da cui appunto il termine di Reggimenti. I Reggimenti coprivano l’intera estensione della Repubblica, suddivisa tradizionalmente in tre grandi ripartizioni.

La Repubblica di Venezia divideva i suoi territori in tre macro-aree principali: il Dogado, lo Stato da Terra e lo Stato da Mar. Il Dogado, comprendeva la città di Venezia, le isole della laguna e una stretta fascia costiera circostante (da Grado a Cavarzere), era il cuore politico e originario dello Stato. Lo Stato da Terra, conosciuto anche come Domini di Terraferma, raccoglieva i territori dell’entroterra padano-veneto, dall’Adda fino al Friuli. Comprendeva le città e i rispettivi contadi di Bergamo, Brescia, Crema, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Bassano, Feltre, Belluno, il Polesine, il Friuli e l’Istria. Lo Stato da Mar, includeva tutti i domini marittimi, porti, isole e fortezze lungo la Dalmazia, l’Albania, le Isole Ionie, Creta (Candia) e Cipro.

Il Reggimento di ogni territorio era governato per lo più da due Patrizi Veneziani, uno dei quali aveva la dignità ed autorità di governatore civile, e l’altro quella di governatore militare. Il governatore civile, detto Podestà, aveva il compito di gestire l’amministrazione interna, far rispettare le leggi della Serenissima e presiedere il Consiglio locale dei cittadini, inoltre, deteneva la suprema giurisdizione nei tribunali civili e penali della città. II governatore militare, chiamato comunemente Capitano, si occupava della difesa, del controllo delle truppe, e della gestione delle tasse o dei beni legati al mantenimento degli eserciti. Entrambi questi governatori si chiamavano generalmente anche Rettori o Rappresentanti, ma in certi Distretti assumevano il titolo di Provveditori, Conti, Castellani, Luogotenenti, Miniscalchi e Baili, secondo le loro particolari funzioni e le caratteristiche dei luoghi amministrati.

In ogni città capoluogo di un Reggimento vi era un Consiglio comunale composto di cittadini nobili locali. Questo Consiglio eleggeva i magistrati subordinati al Rettori Veneziani, che giudicavano molte cause civili, le sole devolute a questi magistrati, gestiva la ripartizione dei tributi e delle imposte dal governo centrale, regolamentava il mercato dei viveri e la gestione dei prezzi, si occupava della manutenzione di strade, ponti, fortificazioni minori, canali e argini.

I Consigli comunali o dei cittadini eleggevano, fra i loro rappresentanti, alcuni soggetti che presiedevono le ulteriori suddivisioni del Reggimento, che si chiamavano: Capitanati, Quadre, Quartieri, Valli, Vicarie o Vicariati, sempre con subordinazione ai Rettori Veneziani. Alcune di queste ulteriori suddivisioni dei Reggimenti, per antichi previlegi, eleggevano autonomamente i loro governanti, altre erano rette da feudatari attraverso un atto chiamato Investitura Feudale. 

  • Savi di Terraferma, erano un collegio di cinque magistrati della Repubblica incaricati di amministrare e governare i territori della terraferma. Si dicevano savi, perché volgarmente si credeva, che fossero a preferenza degli altri forniti di maggiore sapienza. Gestivano le questioni politiche, amministrative, militari ed economiche relative alle città e ai territori fuori dalla laguna veneta. Venivano eletti dal Senato veneziano con cariche solitamente semestrali.

  • Podestà, amministrava la giustizia civile, manteneva l’ordine pubblico e supervisionava il governo locale del Reggimento soggetto, sostituendosi o affiancandosi alle magistrature del posto. Aveva un mandato limitato nel tempo, solitamente compreso tra i 16 e i 32 mesi. Veniva scelto dal Maggior Consiglio esclusivamente tra il patriziato Veneziano.  Nei Reggimenti più importanti, il Podestà era affiancato da un Capitano con funzioni militari. Il Podestà e il Capitano era chiamati anche Rettori o Rappresentanti. Presiedeva le riunioni del consiglio cittadino. • Aveva diritto di veto sulle decisioni locali. • Garantiva che le delibere del consiglio non contrastassero con gli interessi economici e politici della Repubblica o con le direttive del Consiglio dei Dieci e del Senato veneziano.

  • Capitano, si occupava specificamente degli affari militari, della difesa, del controllo delle fortificazioni e della gestione dell’ordine pubblico, veniva nominato solo nelle città capoluogo dei Raggimenti maggiori, in quelli minori le sue funzioni errano accorpate nella figura del Podestà. 

  • Provveditore, era il funzionario straordinario o ordinario dotato di competenze militari e logistiche, il loro potere poteva sovrapporsi o sostituire quello del Podestà. Era un magistrato incaricato di provvedere a specifiche funzioni amministrative, militari o territoriali.

  • Governatore, era la massima autorità militare delle città soggette, soprattutto nelle aree di confine o nei territori di recente conquista. Aveva il compito di garantire la difesa del territorio, il comando delle truppe stanziate in loco e l’efficienza delle milizie cittadine. 

  • Castellano, era il comandante militare a cui veniva affidato la custodia e la difesa delle singole fortezze o castelli, delle rocche e delle cittadelle fortificate. Rispondeva direttamente alle autorità militari superiori o al Senato e si occupava di mantenere armi, munizioni e truppe mercenarie all’interno della fortificazione.

  • Camerlengo, era il pubblico cassiere o esattore locale, era incaricato di riscuotere le entrate, i dazi, le tasse e di gestire le spese locali per conto del governo centrale di Venezia, lavorava a fianco dei Rettori che amministravano il singolo Reggimento. 

  • Feudatario, apparteneva a qualche famiglia patrizia locale o Veneziana che attraverso un patto di dedizione formale giuravano fedeltà a Venezia. Aveva diritti fiscali e l’amministrazione della giustizia minore nel suo territorio, ma sottostava al controllo politico e militare dei Rettori. La Dominante s’impegnava a confermare gli antichi statuti, i privilegi fiscali, le leggi locali e le giurisdizioni private già esistenti.

  • Consiglio dei Cittadini, rappresentava il principale organo di autogoverno locale delle comunità dei territori di Veneziani, si chiamavo in modi diversi come Consiglio Maggiore o Nobile, Consiglio dei Trecento, Consiglio Generale, Consiglio Minore, Consiglio dei Capifamiglia, Consiglio Speciale, Consiglio dei Comuni, Consiglio Territoriale, ecc.. L’accesso al Consiglio Maggiore era monopolio di un ristretto gruppo di famiglie patrizie locali. Il Consiglio manteneva una discreta autonomia amministrativa per la gestione del territorio, ripartiva le imposte e i dazi, gestiva l’approvvigionamento alimentare della città, i mercati e le misure di contenimento delle epidemie, curava la manutenzione delle strade locali, dei ponti e delle infrastrutture urbane non strettamente militari, eleggeva i giudici civili minori che affiancavano i rappresentanti inviati da Venezia,  nonostante l’autonomia formale dei consigli, l’autorità suprema spettava sempre ai Rettori Veneziani.  

  • Provveditore Generale di Terraferma, era una alta magistratura straordinaria della Repubblica, nominata con pieni poteri civili e militari per governare e difendere i domini della terraferma in tempi di guerra o di gravi minacce ai confini.  

  • Provveditore Generale in Dalmazia e Albania,  era una massima carica istituzionale e di governo della Repubblica, esercitava ampi poteri civili, militari, giudiziari  ed economici nei territori dello Stato da Mar sotto la sua giurisdizione. Aveva base a Zara, la carica durava solitamente tre anni (o a volte 24 mesi a seconda dei periodi). Amministrava la regione, controllava le fortificazioni, reprimeva il banditismo, gestiva i dazi e vigilava sui traffici marittimi e terrestri.

  • Provveditore Generale in Candia, era una delle magistrature straordinarie e di governo per l’amministrazione e la difesa dell’isola di Creta (Candia), specialmente durante il lungo conflitto contro l’Impero Ottomano.

  • Provveditore alla Cavalleria in Dalmazia era una carica militare e amministrativa incaricata di gestire le forze di cavalleria nello Stato da Mar durante le guerre, in particolare contro i Turchi.

  • Provveditore delle Tre Isole era un rappresentante straordinario della Repubblica incaricato di governare e amministrare un gruppo di tre isole ioniche (originariamente Corfù, Cefalonia e Zante, quando Cerigo dipendeva da Candia e Santa Maura era ottomana) nei periodi di assenza o necessità rispetto al supremo Provveditore Generale da Mar. L’incarico divenne continuativo a partire dal XVII secolo, formalizzato nel gennaio del 1644 dal Senato veneto. Aveva la sorveglianza militare, la custodia e il controllo delle isole del Levante, garantendo la sicurezza delle rotte di navigazione verso il Regno di Candia e intervenendo nelle emergenze belliche o di armamento delle galee. 

  • Provveditore sopra i sali in Istria e Dalmazia. era un’importante carica istituzionale della Repubblica destinata alla gestione tecnica, fiscale e amministrativa del monopolio del sale nei territori adriatici dello Stato da Mar. Il Provveditore inviato in queste aree aveva il compito di ispezionare i cavedini (le vasche delle saline) e catalogarli accuratamente in appositi registri detti catastici, controllare lo stato dei magazzini e verificare che le tecniche di estrazione e di lavorazione del sale rispettassero gli standard qualitativi e quantitativi richiesti da Venezia, e combattere il contrabbando.

  • Sindico Inquisitore di Terraferma, Sindico Inquisitore in Levante, Sindico Inquisitore in Dalmazia, erano incaricati del periodico controllo in loco dell’esercizio del dominio veneto sui territori sottoposti alla Repubblica di Venezia ed alla raccolta di informazioni sulla loro situazione da trasmettere al Governo centrale. Avevano anche compiti funzionali alla conoscenza, sotto una pluralità di aspetti (amministrazione locale, ordine pubblico, forze armate, economia e finanza, ambiente), da parte della Dominante della situazione dei territori, sia per lo Stato da Terra che per lo Stato da Mar. Questa magistratura era composta da tre membri che, come per tutte le altre magistrature della Repubblica, erano scelti esclusivamente tra il patriziato Veneziano. La nomina dei Sindici spettava al Senato veneziano, ma doveva venir confermata dal Maggior Consiglio.

FONTI PRINCIPALI: Andrea Da Mosto. Archivio di Stato di Venezia. Indice Generale, Storico, Descrittivo ed Analitico Tomo II; https://it.wikipedia.org/wiki/Reggimenti_veneziani; Antonio Federico Busching. La Italia Geografico – Sorico – Politica Tomo XXII (Cremasco, Bresciano, Salodiano, Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine, il Dogado, ed il Trevisano) Venezia 1780; Antonio Federico Busching. La Italia Geografico – Sorico – Politica Tomo XXIII (Istria – Dalmazia – Levante Veneto) Venezia 1780; https://www.statodamar.it/index.php; WIKIPEDIA pagine diverse; IA GOOGLE richieste diverse.

FOTO: Alfonso Bussolin. Quest'opera viene distribuita con Licenza Creative Commons. Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 International.

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