I tre Consigli dei XL o Quarantie al Criminal e al Civil nuovo e vecchio

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Sala della Quarantia Civil Vecchia. Palazzo Ducale

I tre Consigli dei XL o Quarantie al Criminal e al Civil nuovo e vecchio

Alcuni storici segnano nei giorni del dogalo di Pietro Ziani (1205-1229) l’istituzione della magistratura dei quaranta, nominata perciò la Quarantia. Ma siccome triplice fu questa, ed ebbe tre differenti stadi od epoche, cosi sbagliarono circa la primaria istituzione, che fu alquanto più antica, benché di questo medesimo secolo, e ne stabilirono il principio soltanto sotto il dogado dello Ziani, che forse ne regolò la seconda epoca.

Con il nome infatti di Quarantia furono chiamati i tre consigli o tribunali supremi, che giudicavano le cause criminali e civili: si distinguevano con la secondaria intitolazione di consiglio dei XL al criminal, dei XL al civil vecchio e dei XL al civil nuovo; ed era appunto composto ciascuno di quaranta giudici. Del primo di essi non si potrebbe segnare l’origine: certo è, che nel secolo XIII era tribunale assoluto sopra le sentenze fatte dai magistrati delle città del dogado, della Dalmazia e degli altri stati marittimi. Una delle sue attribuzioni era allora l’approvare i membri, che dovevano comporre il Consiglio dei Pregadi e il Maggior Consiglio. Aveva inoltre l’amministrazione di una gran parte degli affari, che appartenevano alla polizia dello stato. Gli spettava anche l’economia delle pubbliche gravezze; ossia ne faceva esso da prima il piano e poi dal maggior consiglio venivano approvate. Gli era appoggiato altresì il governo della zecca, dell’oro, dell’argento, del rame: nel che i quaranta deliberavano spesse fiate senza punto dipendere dal consiglio maggiore (1) .

E poiché appartenevano a questa magistratura , sino dalla sua primitiva istituzione, i giudizi supremi nelle cause civili e nelle criminali; perciò aveva i suoi giorni determinati in ciascuna settimana, perché vi si trattassero distintamente le molteplici materie, che le appartenevano. Ma quando, per la troppa affluenza degli affari, fu smembrata successivamente nelle altre due classi civili, cioè del civil vecchio e del civil nuovo, la parte criminale rimase ad una sola affidata. Nella prima separazione delle materie, non furono queste distinte che in civili e in criminali; quaranta giudici per le une e quaranta per le altre: né altrimenti si nominavano allora le due quarantie, se non che consiglio dei XL al criminal, e consiglio dei XL al civil. La quale distinzione incominciò soltanto nei primi anni del secolo XV. Ma quando, con l’aumentarsi dei possedimenti dello stato, e con il moltiplicarsi quindi il numero dei sudditi, crebbero altresì gli affari privati da doversi giudicare in questa suprema appellazione, furono aggiunti altri quaranta giudici al consiglio dei XL al civil, e ne venne la suddivisione del civil vecchio e del civil nuovo. Alla quarantia civil vecchia rimase la giudicatura dei fatti della città e del dogado con il mezzo degli auditori vecchi; e alla quarantia civil nuova furono appoggiati quelli della terraferma, con il mezzo degli auditori nuovi.

Da tutto ciò si vede, che, ad eccezione degli affari di commercio, tutta la mole grandissima degli affari interni ed esterni dello stato era addossata al consiglio dei quaranta. Ed oltre a ciò gli apparteneva il ricevimento degli ambasciatori esteri e l’ascoltarne le ambasciate, l’accogliere le istanze delle città e delle provincie soggette, il leggere le lettere e i ricorsi indirizzati alla presidenza, per poi presentarli al pieno consiglio, acciocché fossero definitivamente decisi. Una camera, appositamente e ciò destinata, vi era nel palazzo ducale, la quale si nominava quarantia, “e in essa, dice il Tentori, si presentarono gli ambasciatori dei principi crociati francesi, venuti l’anno 1202 a chiedere alleanza o soccorsi per terra santa”. Ciò mostrerebbe l’antichità di questa magistratura; perché se in quell’anno esercitava le sue funzioni, vuol dire ch’essa da più remoto tempo esisteva.

La delicatezza degli affari, che venivano appoggiati a questa magistratura, esigeva naturalmente, che i giudici, i quali la componeva, fossero dei più qualificati e probi cittadini: anzi, nell’anno 1262, fu decretato, che di questo corpo non potessero formar parte se non consiglieri, giudici del proprio, del petizion ed avogadori del comun, le cui magistrature ebbero principio in questo medesimo secolo. (1)

(1) GIUSEPPE CAPPELLETTI. Storia della Repubblica di Venezia. Volume secondo. Stabilimento Antonelli Venezia 1850.

FOTO: Alfonso Bussolin. Pubblicazione riservata. Non è consentita nessuna riproduzione, con qualunque mezzo, senza l'autorizzazione scritta del detentore del copyright.

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