Il Collegio dei Savi

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1588
Sala del Collegio. Palazzo Ducale

Il Collegio dei Savi

Il collegio comprendeva i savi grandi, o del consiglio dei pregadi, i savi di terraferma ed i savi agli ordini: sei erano i primi, e cinque per ciascuno gli altri. Questi 16 nobili cittadini venivano scelti da qualunque magistratura, eccetto che da quelle dei procuratori di San Marco, degli avvogadori, degli auditori, dei provveditori alle biade, che si rispettavano per l’importanza dei loro carichi, e poi venivano eletti in senato. In tal modo nel 1430 si formò il collegio ordinario e permanente, e sì vantaggioso al veneziano governo.

Si dicevano savi, perché volgarmente si credeva, che fossero a preferenza degli altri forniti di maggiore sapienza.

I savi agli ordini, che erano giovani cittadini e cominciavano da questa carica la carriera politica, avevano cura di far eseguire gli ordini stessi, ed attendevano alle cose marittime dell’arsenale, dei navigli, delle mercanzie e mercanti sopra le isole di Candia, Corfù, Dalmazia, Albania, Romania ed altri luoghi di mare, e riferivano queste materie al Senato, e perciò erano anche chiamati ordine delle navi o savi di mare. Intervenivano al Senato, ma non avevano suffragio deliberativo.

I savi di terraferma attendevano alle faccende di guerra e di pace appartenenti al dominio terrestre. Questi savi avevano cinque uffizi detti:

1. Savio alla scrittura, o ministro di guerra.
2. Savio alle ordinanze, o ai ruoli militari di villici per riserva.
3. Savio cassiere, o ministro delle finanze.
4. Savio ai da mo, cioè alle deliberazioni che si dovevano sollecitamente spedire.
5. Savio ai cerimoniali, avente l’uffizio di ricevere i principi e ministri stranieri.

l savi grandi o del consiglio del senato, che sovra gli altri godevano di riputazione, procuravano gli uni e gli altri uffizi sì nella città di Venezia, che nelle provincie.

L’ufficio, in una parola, di questi savi, era quello di proconsultori della repubblica. Il decreto dei Pregadi del 1440 dichiara che dovevano trattare de omnibus et singulis e riferire a lui. Potevano talvolta sospendere le deliberazioni del Senato, ma con il dovere di dichiarare le ragioni nella prossima adunanza dello stesso.

Era ai savi proibito aver comunicazione con ministri stranieri sotto pene severe, ed introdurre senza licenza della signoria persone in collegio. Ecco il perché le suppliche delle persone private, o delle comunità, si indirizzavano alla signoria e non al corpo dei savi. Questi ancora dovevano tener secreti gli affari di tutto il dominio, ed avevano l’incombenza di spedire lettere, ducali e decreti del Senato. (1)

(1) AUTORI VARI. Venezia e le sue lagune, Volume I. Stabilimento Antonelli Venezia 1847.

FOTO: Alfonso Bussolin. Pubblicazione riservata. Non è consentita nessuna riproduzione, con qualunque mezzo, senza l'autorizzazione scritta del detentore del copyright.

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