Magistrature di Polizia

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2008
Magistrati. Sala dell'Avogaria. Palazzo Ducale

Savi ed Esecutori, e Collegio alle acque. La cura delle acque spettava un tempo al consiglio dei dieci, ed anche al senato. Nel 15o1 si creò un magistrato di tre savi presi dal corpo dei pregadi, e nel 1505 un collegio che giunse al numero di 76, tratti dalle più solenni magistrature. Da questo erano esclusi i nobili che non avevano beni o poderi nella laguna. Nel 1542 si elesse un pubblico matematico ad informare a voce ed per scritto i provvedimenti necessari della laguna, dei liti, dei canali, dei fossi, dei fiumi col mezzo d’ingegneri, o periti pratici, che portavano il titolo di proti e vice proti. Vegliava il magistrato, perché non fossero ridotti a coltura i luoghi boschivi senza licenza, ed aveva l’autorità di vendere con titolo pubblico terreni nelle alluvioni del Po e del Piave, e di rilasciare le stampe dette di taglio, con le quali si accompagnavano le lettere delle corti, e si spedivano ai reggimenti; erano in fine giudici delle differenze che nascevano tra gli Schiavoni per le stazioni sulla riva, che in Venezia prese da loro il nome.

Aggiunto Inquisitor alle acque. Questo magistrato, instituito nel 1745, aveva quelle attribuzioni, che già appartenevano ai savi ed esecutori alle acque, ed inoltre aveva l’incarico di esigere il cinque per cento sopra l’eredità a benefizio della laguna.

Avvogaria di Comun ed araldica. Gli avvogadori hanno un’origine antichissima e precedente alla riforma del maggior consiglio del 1297. E perché, avvocati e giudici del fisco che erano, custodivano e difendevano i diritti comunali, ebbero il nome di avvogadori di comun, che si assomigliavano ai tribuni della plebe nella romana repubblica. Giudicavano sommariamente delle ingiurie, offese, piccoli delitti, e nei gravi erano i pubblici accusatori. Vacante il dogado, insieme coi signori di notte al civil supplivano per tutti i magistrati, ed ancora allora quando mancava negli uffizi qualche impiegato. Era di questo magistrato il trattare le contese insorte per testamenti e per carte falsificate. Le cose criminose le sottoponeva al tribunale dei XL al criminale, e le suppliche ed i privilegi alla signoria, o al pien collegio. Da lui si dispensavano le grazie concesse dal Maggior Consiglio. Gli avvogadori attendevano ancora alle cose appartenenti all’araldica, poiché presso loro si facevano le prove della nobiltà delle famiglie inscritte nel libro d’oro. Si notavano i figli nati da nobili matrimoni. Processavano le donne, a tenore di legge, che amavano maritarsi con un patrizio, e vegliavano sulla prole della cittadinanza originaria, o nobiltà municipale, considerata eguale alla nobiltà di quelli di terraferma. E poiché nel correre dei secoli ebbero gli avvogadori diversi incarichi, noverare ciascuno sarebbe difficile assai e contrario al nostro divisamento che è quello della brevità. Gli avvogadori venivano scelti dal corpo del senato, ed erano tre ordinariamente, ma si accrescevano di straordinari a seconda dell’ importanza e del numero grande delle faccende.

Officiali al Cattaver. Venne nominato cattaver (trova avere), perché aveva il diritto d’inquirere dei pubblici averi. Spettava a questo magistrato il giudicare le controversie fra gli incantatori dei pubblici dazi; il presiedere ai piloti veneti per la sicurezza dei navigli nei viaggi dall’Istria a Venezia; l’inquisizione delle usure degli Ebrei e del modo con cui dovevano domiciliare in Venezia; l’amministrare le cose e temi nascosti, e l’eredità senza eredi appartenenti al fisco; il definire le sentenze dei magistrati, che non sorpassavano i dieci ducati, ed alcuni altri oggetti di polizia. Presso questo magistrato si facevano nei casi di naufragio le prove dette di fortuna, ed i denari si dividevano in proporzione, e così i generi caricati sopra la nave perduta, fra i proprietari ed assicuratori, il che si diceva avaria. Fu questa magistratura instituita nel 1280 ai 26 giugno, ed i giudici stavano in carica per sei mesi.

Censori. Il nome di censore trae il significato dal verbo latino censere, cioè stimare, valutare, e questa carica era ai tempi dei Romani importantissima. Nella repubblica veneziana i censori vigilavano sopra l’àmbito, ossia broglio per ottenere le cariche. La voce broglio significa volgarmente una vigna, od un orto, od un bosco chiuso di muri. Nei Capitolari di Carlo Magno, nell’anno 800, si legge : Lucos nostros quos brogilos vulgus vocat. E poichè anticamente in Venezia nel luogo dove ora sono il tempio di San Marco, il palazzo ducale, le procuratie nuove, fino a san Moisè vi era una vigna, conservò l’antico nome, dicendosi metaforicamente broglio quei maneggi, che in questo sito adoperavano fra sé i nobili per ottenere qualche uffizio. L’autorità dei censori fu quasi promiscua a quella degli avvogadori. Erano a loro soggetti i domestici e gli artieri, i barcaiuoli, perché esattamente adempissero i propri doveri. L’arte vetraria in Murano, che un tempo era d’attribuzione del consiglio dei dieci, nel 1762 fu data a questa magistratura. Gli atti dei censori si appellavano ai capi del consiglio dei dieci.

Aggiunto Inquisitor. Esso aveva il carico di vegliare l’arte vetraria in Murano, materia, che era un tempo soggetta, come dicemmo, ai dieci, ed erano i Veneziani sì gelosi, che gli stessi inquisitori di Stato avevano somma cura, perché l’arte non fosse agli stranieri comunicata.

Provveditori ai Feudi. Il fondamento di questo magistrato, composto di tre nobili scelti dal pien collegio, si stabilì nel 1586. Spettavano a questo tutte le materie feudali, e l’esecuzione delle massime sovrane, le quali un tempo erano di diritto dei provveditori sopra le camere. Il codice feudale fu compilato e stampato negli ultimi tempi della repubblica.

Officiali al formento. Attendevano alla cura d’oggetti di vittuaria.

Giustizia Vecchia e Nuova e Provveditori sopra la Vecchia. Magistratura instituita nel 1172, ed aveva il carico sopra le arti tutte di Venezia, ed a lei si assoggettavano e misure, e pesi, e prezzi, e questioni delle stesse arti. Tre erano i magistrati e si chiamavano giustizieri. Nel 1266 s’instituirono altri tre giudici, e questa magistratura si disse giustizia nuova, e l’altra giustizia vecchia, ed ambedue attendevano alle cose del pubblico erario, dell’economia pubblica di polizia. La vecchia conservò le antiche attribuzioni; la nuova ebbe cura delle taverne e venditori di vino al minuto nei magazzini, e dei pegni fatti nelle medesime. Le cause minori di ducati 50 si portavano al cattaver, le maggiori agli auditori vecchi. Nel 1565 vennero dal senato scelti dal proprio corpo due provveditori sopra la giustizia vecchia, indi un terzo, e si prescrisse che a questi si appellassero le condanne intorno alle arti ed al vitto. Le arti si dividevano in mercanzia, ed erano in Venezia 26. Le manifatture erano 71, e fra queste si notavano anche i pittori, scultori, chirurghi. Le vittuarie erano 26. Tutte queste arti, in numero di 113, dipendevano dalla descritta magistratura.

Provveditori e Sopraprovveditori alle Legna e Boschi. Per questo importante oggetto delle legna e dei boschi, un tempo di attribuzione dei dieci, e della giustizia vecchia, ebbe origine, nel 1532. Questa magistratura, che poi fu interamente costituita nel 1677, nel qual anno, a tre provveditori scelti dal maggior consiglio, si aggiunsero due sopraprovveditori dal senato, i quali si appellavano gli atti dei primi. Questo corpo, e perché non uscissero dallo Stato le legna, e perché la città fosse in ogni tempo ben provveduta, aveva la cura sì dei boschi pubblici che dei privati, dei tagli delle piante, della divisione delle stesse, e di tutto ciò che a questa materia spettava, eccettuati i roveri per la costruzione delle navi, che apparteneva alla magistratura sopra l’arsenale.

Provveditori sopra Ospitali e luoghi pii. Questa magistratura di tre Senatori, venne nel 1561 dal Maggior Consiglio. creata, per rivedere i testamenti lasciati a benefizio di questi istituti, per esaminare gli ordini e costituzioni loro, come fossero trattati i poveri, dispensate le rendite, vegliate le commissarie lasciate da pii testatori nel dominio, per fondare, dotare, mantenere ospitali ed altre cose di carità. Giudice d’appellazione era il collegio dei XX savi del corpo del senato. Fatto il catastico nel 1724 di questi luoghi pii in Venezia, ve ne erano trentatré senza contare i quattro ospitali maggiori, cioè della Pietà destinato per i bambini esposti e abbandonati, dei Mendicanti pei poveri lebbrosi, degli Incurabili per gli infermi d’ambedue i sessi, e degli orfani derelitti. Oltre a questi vi erano le case di ricovero per vecchi e vecchie, dei Catecumeni per la conversione degli ebrei, del Soccorso per le donne di mala vita, delle Zitelle a salvezza delle pericolanti vergini, e delle Penitenti a riforma dei costumi. Tutti i sopra nominati luoghi, ad eccezione d’alcuni, erano di jus patronato dei dogi.

Provveditori alla Pace. A questi si riferivano le violenze leggere, le tenui contese ed i piccoli delitti.

Provveditori e Sopraprovveditori alle Pompe. Era un collegio composto di tre provveditori e di due sopraprovveditori, instituito nel 1514, a porre freno al lusso smoderato ed alle spese eccedenti dei sudditi, degli uffizi, magistrature, dignità, rappresentanti, ec. Le leggi sul lusso possono anche ai tempi nostri servire di modello per coloro che non amano l’eccidio delle proprie famiglie.

Procuratori di San Marco di Sopra, Ultra, Citra. Dopo la dignità del doge, quella dei procuratori di San Marco era la più eminente, e teneva luogo dopo lui. Non veniva concessa se non a quei cittadini che n’erano i più meritevoli per l’esercizio delle principali cariche dello Stato. Tre erano le procuratie, e tre i soggetti ordinariamente per ciascuna, ma furono anche di più quando, per le circostanze, fu il governo costretto a venderle per avere denaro, ma sempre a persone degnissime di ottenerle. La prima procuratia si chiamava di sopra, ed aveva cura della chiesa di san Marco e della piazza; le altre de ultra e de citra amministravano le tutele o commissarie lasciate dai testatori di qua e di là del canal grande. Abitavano questi gravi dignitari sulla piazza di San Marco, e da essi presero il nome le procuratie. Tre procuratori assistiti da pubbliche guardie dimoravano alla loggia del palazzo, quando il maggior consiglio era radunato. Da questa dignità si eleggevano anticamente spesse volte i dogi. Fino dal 1453 con diritto di suffragi erano resi senatori perpetui. Formavano tre uffizi distinti per amministrare le rendite della chiesa ducale, e quelle dei testatori lasciate ad oggetti di pietà e per soccorso del popolo, ed anco avevano la tutela dei pupilli e dei mentecatti. Nel secolo nono non fu che un solo procuratore eletto alla custodia del tempio di San Marco, poi andò il numero crescendo in proporzione dell’aumento degli affari.

Procuratori di Comun. Sopra vegliavano alle strade, ponti, fabbriche della città, davano voto per la vendita delle case rovinose, quand’erano soggette a fideicommisso. Da questo magistrato dipendevano le poste interne dello Stato e di corrieri, e sotto l’ispezione di lui erano le confraternite del Santissimo, quelle delle arti, le scuole ed altre pie unioni.

Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità. Era celebre questo magistrato presso le nazioni. E salvò tante volte il veneto dominio dai flagelli della peste e da altre malattie. La pubblica salute veniva anticamente difesa da savi, che si eleggevano nelle bisogna, ma nel 1485 il senato scelse tre nobili col titolo di provveditori forniti d’intera podestà e libertà di agire in materia di comune salute. Nel 1556 vennero ai tre nobili aggiunti altri due col titolo di sopraprovveditori. La giurisdizione di questo magistrato era ampia assai come conveniva all’importanza delle cose, vigilava sopra i lazzaretti, gli esteri questuanti, i cibi e le bevande non sane, l’infezione meretricia, la mondezza delle strade e delie cisterne, lo stato dei sepolcri, i medici, i fisici, i chirurghi, ec. I benefici effetti esperimentati in Venezia si estesero nelle città e nei luoghi importanti del dominio.

Inquisitori e Regolatori alle Scuole grandi. Sei erano in Venezia le scuole grandi o confraternite maggiori, cioè di San Marco, di San Giovanni Evangelista, di San Teodoro, di San Rocco, della Carità, della Misericordia. Furono soppresse sotto il governo francese, eccettuata quella di San Rocco che è ancora in splendore. Quanto alla disciplina ed economia, erano subordinate al consiglio dei dieci, e sotto la dipendenza di questo corpo nell’anno 1622 furono eletti tre inquisitori, e poscia i regolatori col jus di togliere gli abusi, d’introdurre buone regole nell’amministrazione dell’entrate a benefizio dei poveri, e al decoro della città, di approvare li nominati alle cariche. Da dette scuole erano esclusi i patrizi.

Provveditori sopra Banchi. (V. Magistrature per il Commercio)

Provveditori ed Aggiunto alle Beccarie. Venne fino dai primi tempi della repubblica destinata questa magistratura a mantenere la buona regola nelle beccarie. La giurisdizione nel 1545 si estese a tutto il dogado, perchè vi fosse abbondanza di carne, dazio regolare, equità nei prezzi e nei pesi. Nel 1768 ai due provveditori si aggiunse un’altra persona col titolo di aggiunto. Ebbero dal senato l’autorità di punire con pena di galera e carcere le trasgressioni mercantili, di giudicare con li rettori di terraferma le accuse contro coloro che alterassero il prezzo nella vendita delle carni. Avevano la presidenza sopra il fondaco dei corami in Venezia. Le sentenze dei provveditori si appellavano ai consigli o collegi.

Provveditori e Sopraprovveditori alle Biade. L’autorità di questa magistratura curava l’abbondanza dei grani, l’esame delle ragioni degli ufficiali sopra il frumento, sopraintendeva all’arte dei pistori, agli affari delle farine, del biscotto, dei fondacari, dei dazieri, ecc. Per renderla più importante fu dal consiglio dei dieci con aggiunta, fatta l’elezione dei due sopraprovveditori. Le appellazioni delle sentenze dell’ufficio del frumento a Rialto e San Marco, e dei contrabbandi delle farine, spettavano a questa magistratura.

Capi Superiori e Presidenti sopra Offizi. Erano due uffici interni del consiglio dei XL al criminale importanti per la destinazione alle cariche del ministero, per i rapporti dei banchi di Ghetto, e per altri oggetti, che appartenevano alla conservazione dei privati diritti.

Provveditori ed altri Offiziali in Zecca. Nei remoti tempi della repubblica fu la zecca governata dal consiglio dei XL, poscia dal maggior consiglio e da quello dei dieci, e sul fine del secolo XVI dal senato. Questi consessi stabilirono l’ordine e le discipline, e divisero le varie mansioni ai magistrati, che brevemente numereremo.

I Massari all’oro ed all’argento, chiamati anche estimatori ed ufficiali alle monete, curavano dei fatti tutti dell’oro e dell’argento, dei manufattori di queste materie in Venezia, e del bollo relativo. Avevano il diritto d’inquisizione e di pena per viziature, contraffazioni di misure, di peso, di qualità, ec. Nel secolo XVI gli uffizi dei massari si resero subordinati a tre provveditori scelti dal consiglio dei dieci, ai quali si affidò il governo della zecca e il diritto di far battere monete per conto pubblico e privato.

I Provveditori sopra gli ori e monete punivano coloro che nello Stato spendevano monete a prezzo maggiore del valore intrinseco, o le monete bandite. Esaminavano gli uffizi di Venezia perché non entrassero frodi. Entravano a parte dei pagamenti e depositi, vegliavano alle bilance ed ai pesi dell’oro e dell’argento. A questi si aggiunse un inquisitore, perché tutte le monete sì nazionali che forestiere fossero di giusto peso, ed i pagamenti mercantili e le cambiali si eseguissero legalmente. Proibivano estrarre verghe di oro, di argento, o miste dallo Stato, e monete veneziane senza licenza di lui, e che nessun suddito potesse avere interesse in zecche forestiere, ed in fine, che alcuno non ardisse rispedire a Venezia le piccole monete che avevano corso in terraferma.

Il Conservatore aveva cura dei pubblici depositi per conservarli e disporli a tenore delle leggi.

Il Depositario conservava i depositi privati di oro e di argento con obbligazione di investirli, o fare qualche altro legittimo uso.

Il Provveditore alli pro sopraintendeva alla cassa, e riceveva quei depositi che non erano maggiori di ducati 40. Gli esattori portavano le somme raccolte a questa cassa. Fuori di zecca, presiedeva al deposito dei capitali investiti nelle varie magistrature. Tre si contavano i depositi dei capitali dai quali si traeva un interesse, cioè monte vecchio, monte nuovo, monte nuovissimo, così detti secondo il tempo in cui vennero instituiti.

I Revisori e regolatori dell’entrate pubbliche in zecca, il camerlengo del comune tenevano con le magistrature della zecca stessa continue relazioni e comunicazioni d’ufficio. (1)

(1) AUTORI VARI. Venezia e le sue lagune, Volume I. Stabilimento Antonelli Venezia 1847.

FOTO: Alfonso Bussolin. Pubblicazione riservata. Non è consentita nessuna riproduzione, con qualunque mezzo, senza l'autorizzazione scritta del detentore del copyright.

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