Le Magistrature relative alla Polizia

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Magistrati. Sala dell'Avogaria. Palazzo Ducale

Le Magistrature relative alla Polizia

La parola di Polizia non era intesa nel senso odierno di sorveglianza sulle materie di Stato, quanto di pubblico governo o di amministrazione politica.

  • Savi ed Esecutori e Collegio alle Acque; creata nel 1501, e composta di tre savi, presi dal corpo dei Pregadi; la quale nel 1505 crebbe in un Collegio di settantacinque nobili, scelti tra le primarie magistrature; ebbero questi la cura sulle acque, di cui si occupavano da prima il Consiglio dei X e il Senato. Questo Collegio aveva a suo servizio un matematico od ingegnere, perchè informasse sui bisogni della laguna, dei lidi, dei canali, dei fossi, dei fiumi, ed aveva degli ingegneri subalterni, ossia dei periti valenti, i quali si nominavano proti e viceproti.

  • Aggiunto Inquisitor alle Acque, il quale, istituito soltanto nel 1745, aveva l’incarico di esigere il cinque per cento sopra le eredità, a beneficio della laguna.

  • Avogaria di Comun e dell’Araldica, di cui si può segnare l’istituzione circa l’anno 1187; e coloro che la componevano, si dicevano Avogadori del Comune. Nella primissima loro origine avevano autorità soltanto di agire e di decidere sulle controversie tra il fisco e i privati; ed erano essi infatti veramente gli avvocati e i giudici del fisco. Il loro capitolare antico, riportato nel nuovo, comincia con il giuramento, che doveva pronunziare chiunque vi veniva eletto a sostenerne l’ufficio: nel quale giuramento si legge espresso l’obbligo “di procurare il profitto e l’onore di Venezia; amministrare e ricevere tutti i beni del comune mobilie immobili, trattenuti da chicchessia dentro e fuori della città“. Ed avevano il diritto di citarne dinanzi a qualsiasi tribunale gli usurpatori od ingiusti detentori, e di costringerli alla restituzione. Ma con l’andare del tempo crebbero di molto le incombenze di questa magistratura, particolarmente circa i delitti e circa l’esecuzione di tante leggi politiche ed economiche dello Stato. Ebbe essa persino la gravissima autorità delle intromissioni; ossia, del sospendere temporaneamente i decreti di qualunque Consiglio; persino del Maggior Consiglio. E quanto al numero degli Avogadori, non vi fu sempre la stessa regola: ora furono tre, ed ora più ed ora meno, a tenore delle circostanze e del bisogno. L’elezione di loro apparteneva esclusivamente al Maggior Consiglio. L’archivio di questa magistratura è della massima importanza, ed è una delle fonti più sicure, da cui trarre autentici documenti sulla, originaria e successiva polizia della repubblica di Venezia.

  • Officiali al Cattavèr, i quali appartenevano sì al ramo della polizia, nel senso riportato sopra; ma le più importanti loro attribuzioni si estendevano sotto l’aspetto commerciale. Questo vocabolo Cattavèr è un composto di due parole veneziane, catta, ossia trova; ed aver, ossia proprietà, possedimento, sostanza; e fu applicato a questa magistratura, perchè spettava ad essa l’investigare tuttociò, che aveva relazione con i pubblici averi. Dell’istituzione di essa abbiamo sicure notizie dal libro Bifrons dell’Avogaria del Comune e dal suo proprio capitolare: il decreto, che la istitui, porta la data del 26 giugno 1280. Tre nobili, che dicevansi i Cattaveri, la componevano; ed era primario ufficio di loro l’indagare su tutte le rendite della repubblica, e su tutte le sue spese. Avevano perciò il diritto d’intervenire a tutti i consigli, che fossero stati radunati, o per spendere o per regolare qual si fosse cosa di proprietà dello Stato. Perciò fu intimato a tutti i consiglieri di non radunare nessun Consiglio intorno a siffatti argomenti, senz’averne prima fatto avvisare i Cattaveri. La prima incumbenza, che venne loro raccomandata, fu d’invigilare sopra tutte le altre magistrature e di prenderle ad esame, per poi presentare in iscritto al Doge, ai consiglieri e ai Capi della Quarantia quanto avessero essi giudicato opportuno al migliore regolamento di esse, donde fosse derivato accrescimento ai beni dello Stato. Cotesto uffizio incominciò da prima in via di esperimento per allora, e provvisoriamente: ma nell’anno dipoi, il Maggior Consiglio ne decretò stabile e permanente l’esistenza, e ne intitolò Cattaveri ed anche Avogadori de intus i tre nobili, che lo formavano, i quali inoltre furono dichiarati membri perpetui, sì di esso Maggior Consiglio, benchè a quei giorni tutti gli altri nobili di questo Consiglio non vi durassero che un anno solo, e sì dello stabile e permanente consesso dei Pregadi. Poche furono le leggi regolatrici di questa magistratura; esse per altro bastano ad istruirci delle attribuzioni, che, dopo la sua primitiva, le vennero aggiunte in progresso. La più antica è dell’anno 1281, ed ordina, che i tre Cattaveri debbano ad ogni richiesta dei Tesorieri e dei Camerlenghi del Comune, consegnare tutto il denaro di pubblica ragione, che si trovassero avere in cassa. Con una legge del 1555 fu dichiarato illegale ogni e qualunque radunanza del Maggior Consiglio, qualora non vi si trovasse presente uno almeno dei Cattaveri, come Avogadori de intus, veglianti alla custodia del pubblico fisco. Poi, con l’andare degli anni, furono sottoposte al Cattavèr quattro differenti classi di materie, sulle quali doveva rigorosamente invigilare. E primieramente gli fu raccomandata la presidenza sui Pedotti, ossia piloti; su quelli, cioè, che dal governo erano destinati, nelle imboccature dei varii porti, che introducono alle lagune, perchè vegliassero alla sicurezza dei legni mercantili, i quali perciò erano strettamente obbligati a valersi dei medesimi per evitare, nell’ entrarvi, ogni pericolo di naufragio. La seconda classe delle materie appartenenti a questa magistratura fu la sorveglianza sui contratti degli ebrei dimoranti in Venezia, per impedirne le usure: la quale attribuzione non fu ad essa imposta se non che nell’anno 1316; sino al qual tempo apparteneva al Magistrato del Piovego. In terzo luogo, venne addossato al Cattavèr, nel 1348, il diritto d’investigazione sulle eredità giacenti, ossia rimaste senza eredi, le quali per ciò appartenevano al fisco: di queste si era moltiplicato il numero, appunto nel detto anno, a cagione della peste, che aveva desolato la capitale. In quarto luogo, ebbe, nel 1488, l’ispezione sul ricupero delle robe trovate in mare od in terra; nella qual classe comprendevansi anche i tesori casualmente scoperti, di cui, secondo il comune diritto delle nazioni, è padrone il pubblico erario. Su ciò per altro furono fatti, nel 1622, non pochi regolamenti.

  • Censori, il cui ufficio consisteva in vegliare sopra gli ambiti, ossia i brogli, che abusivamente facevansi da taluni, per ottenere le cariche, a cui aspiravano, e di cui per l’ordinario non erano degni. Sopra di essi era il Consiglio dei Dieci.

  • Aggiunto Inquisitor, che era quasi una diramazione della Magistratura dei Censori, e che aveva l’incombenza di vegliare sull’arte vetraria e su coloro che la esercitavano, acciocchè non fosse comunicata agli stranieri.

  • Provveditori ai Feudi, istituita nel 1586, per trattare le materie feudarie, il cui codice fu stampato negli ultimi tempi della Repubblica. Questa magistratura componevasi di tre nobili, scelti dal Pieno Collegio.

  • Ufficiali al Formento, i quali attendevano agli oggetti di vittuaria.

  • Giustizia Vecchia e Nuova, e Provveditori sopra la Giustizia Vecchia, da cui dipendevano tutte le arti, che si esercitavano in Venezia, le quali nella loro totalità si riducevano a centoventitrè; 26 di vittuaria, 71 di manifatture, 26 di mercanzia. Nel 1172 ebbe principio questa magistratura sotto il nome di Giustizia; e si dicevano giustizieri i tre nobili, che avevano ispezione sulle misure, sui pesi, sui prezzi, ed esaminavano le questioni sulle arti stesse. Le fu aggiunto il qualificativo di vecchia, quando nel 1266, venne accresciuta di altri tre giustizieri, detti perciò Giustizieri Nuovi, per distinguerli dai tre precedenti, i quali presero la denominazione di Giustizieri Vecchi. Questi conservarono le attribuzioni antiche; presero cura dei venditori di vino al minuto, delle taverne e dei pegni fatti in esse. Le cause minori di cinquanta ducati si portavano al Cattavèr; le maggiori agli Auditori Vecchi. A questa magistratura furono aggiunti nel 1563, due Provveditori sopra la Giustizia Vecchia, scelti dal corpo del Senato, ed indi un terzo similmente; ai quali apparteneva il ricevere le appellazioni dalle condanne circa le arti ed il vitto.

  • Provveditori e Sopraprovveditori alla Legna ed ai Boschi, incaricati a sorvegliare diligentemente perchè le città fossero sempre ben provviste di legno, e perché non se ne trasportasse fuori dello Stato. Perciò presiedevano al taglio dei boschi, si pubblici che privati. La loro magistratura ebbe principio nel 1532, ed era composta di tre, scelti dal Maggior Consiglio: fu interamente costituita nel 1677, quando crebbe di due Sopraprovveditori, a cui si portassero in appello gli atti dei primi.

  • Provveditori sopra Ospitali e Luoghi Pii, ai quali sino dall’anno 1561, fu affidata la cura, di cui parla lo stesso loro nome: le appellazioni dalle loro sentenze passavano al Collegio dei Venti Savi del corpo del Senato.

  • Provveditori alla Pace, che si adoperavano a rincoporre tra i cittadini le discordie e i litigi di lieve a momento.

  • Provveditori e Sopraprovveditori alle Pompe; ossia allo smoderato lusso ed alle spese soverchie, tanto delle private famiglie, quanto degli uffici pubblici, delle magistrature e dei rappresentanti diplomatici. Tre ne erano i Provveditori, due i Sopraprovveditori: furono istituiti nel 1514. Le loro leggi sul lusso sono della massima importanza.

  • Provveditori di San Marco di Sopra, di Ultra, di Citra; magistratura della più eminente dignità; anzi la prima dopo la ducale. Essa è del secolo IX; ed era in origine che di un solo procuratore, eletto a custodia della Basilica di San Marco. Con il crescer poi degli affari, crebbe anche il numero dei nobili, che la componevano. Perciò diventarono sino a nove, e le loro incumbenze furono compartite in tre differenti classi, che si dicevano Procuratie, ad ognuna delle quali tre di essi attendevano. Queste distinguevansi in Procuratia di sopra, Procuratia di ultra, e Procuratia di citra, e quindi con questa triplice qualificazione se ne distinguevano i rispettivi Procuratori. Quelli di sopra avevano la cura immediata della Chiesa di San Marco e della contigua piazza: quelli di ultra e di citra amministravano le tutele o commissarie lasciate dai testatori di qua o di là del Canal Grande: da ciò la loro distinzione suindicata. I procuratori abitavano sulla piazza di San Marco, e da loro presero il nome le fabbriche, sino al giorno di oggi conosciute con il nome di Procuratie. Tre di loro, assistiti da pubbliche guardie, stavano alla loggia del palazzo ogni qualvolta trovavasi radunato il Maggior Consiglio. Sino dall’anno 1453, fu concesso loro il privilegio di essere anche senatori perpetui, con diritto di suffragio. Questa dignità non si soleva dare se non a chi se ne fosse reso meritevole con l’avere sostenuto le primarie cariche dello Stato. Vi fu bensi un tempo, in cui le circostanze costrinsero il governo a venderla per avere denaro; ma sempre a persone degnissime di ottenerla. Perciò talvolta i procuratori di San Marco oltrepassarono lo stabilito loro numero.

  • Procuratori o Provveditori di Comune, i quali sorvegliavano le strade, i ponti, le fabbriche della città, le poste interne dello Stato, i corrieri, le confraternite del Santissimo e delle arti, le scuole pie ed altre simili unioni.

  • Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità; magistratura celebratissima presso tutte le nazioni, alle quali la nostra Repubblica fu maestra in tutto ciò che appartiene alla sanità pubblica, particolarmente in occasione di peste. Fu istituita nel 1485, composta di tre nobili, ai quali nel 1555, ne furono aggiunti altri due: i primi ebbero il titolo di Provveditori, i secondi di Sopraprovveditori.

  • Inquisitori e Regolatori alle Scuole Grandi: il nome ne manifesta l’ufficio, che soltanto nel 1622 fu loro affidato, mentre in addietro apparteneva al Consiglio dei Dieci.

  • Provveditori ed Aggiunto alle Beccarie (ossia ai macelli); affinchè Venezia da prima e in seguito le altre città fossero sempre ben provvedute di carni, ed affinchè non vi fossero frodi nei dazi, nei pesi, nei prezzi. Sino al 1768 i Provveditori erano stati due; in quell’anno se ne decretò un terzo col titolo di Aggiunto: potevano, per concessione del Senato, condannare alla galera e al carcere le trasgressioni mercantili, particolarmente sui prezzi e sui pesi, nella vendita delle carni.

  • Provveditori e Sopraprovveditori alle Biade, che avevano la suprema sorveglianza sopra le farine e il pane, si per la qualità e si per la stabilita misura: erano magistrature di appello sopra l’ufficio del frumento.

  • Capi Superiori e Presidenti sopra Uffizi, i quali formavano parte del Consiglio dei Quaranta al Criminale, ed attendevano alla destinazione per le cariche del ministero, ai rapporti dei Banchi del Ghetto, ed a tutelare in altri oggetti i diritti dei particolari.

  • Magistratura dei Provveditori e degli Uffiziali della Zecca. Sino dai remoti tempi della repubblica, la zecca era governata dal Consiglio dei XL; poi lo fu dal Maggior Consiglio e dal Consiglio dei Dieci; e sul fine del secolo XVI, dal Senato. Questi consessi ne avevano stabilito l’ordine e le discipline e ne avevano diviso le varie mansioni ai magistrati. I Massari all’oro e all’argento, chiamati anche stimatori ed ufficiali delle monete. Si prendevano cura di tutti i fatti relativi all’oro e all’argento, dei manifattori di queste materie in Venezia e del bollo relativo. Avevano il diritto d’inquisizione e di pena per viziature e contraffazioni di misure, di peso, di qualità ecc. Nel secolo XVI, gli uffici dei massari furono assoggettati a tre provveditori, di cui la scelta apparteneva al Consiglio dei X, siccome al consesso, che aveva in mano il governo della zecca ed il diritto di far battere monete per conto pubblico e privato. I Provveditori sopra gli ori e monete punivano coloro, che nello Stato spacciavano monete a prezzo maggiore del valore intrinseco, ovvero monete bandite: esaminavano gli uffici di Venezia perchè non vi s’introducessero frodi: prendevano parte nei pagamenti e nei depositi: vegliavano alla giustezza delle bilancie e dei pesi dell’oro e dell’argento. A questi fu aggiunto un Inquisitore, perchè tutte le monete si nazionali che forestiere fossero di giusto peso, e perchè i pagamenti mercantili e le cambiali si eseguissero legalmente: proibiva l’estrazione dallo Stato di verghe d’oro o di argento o miste, e di monete veneziane; nè nessun suddito poteva entrare in interesse con zecche forestiere, nè poteva rispedire a Venezia le piccole monete, che avevano corso in terraferma. Il Conservatore aveva cura dei pubblici depositi per conservarli e disporli a tenore delle leggi. Il Depositario conservava i depositi privati di oro e di argento, con obbligazione d’investirli o farne qualche altro legittimo uso. Il Provveditore alli prò sopraintendeva alla cassa e riceveva quei depositi, che non oltrepassavano la somma dei quaranta ducati; gli Esattori portavano a questa cassa le somme raccolte: fuori di zecca, presiedeva al deposito dei capitali investiti presso varie magistrature: e n’erano tre i depositi dei capitali, da cui si traeva un interesse, cioè, Monte Vecchio, Monte Nuovo, Monte Nuovissimo, così detti, per la progressione del tempo, in cui vennero istituiti. Finalmente, i Revisori e Regolatori delle entrate pubbliche in Zecca, ed il Camerlengo del Comune tenevano con le magistrature della zecca, continue comunicazioni di ufficio. (1)

(1) Giuseppe Cappelletti. Storia delle Magistrature Venete. Stabilimento Tipografico Grimaldo & C. Venezia 1873.

FOTO: Alfonso Bussolin. Quest'opera viene distribuita con Licenza Creative Commons. Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 International.

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