{"id":31285,"date":"2017-12-04T17:44:10","date_gmt":"2017-12-04T17:44:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.conoscerevenezia.it\/?p=31285"},"modified":"2017-12-04T17:44:10","modified_gmt":"2017-12-04T17:44:10","slug":"magistrature-per-leconomia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.conoscerevenezia.it\/?p=31285","title":{"rendered":"Magistrature per l&#8217;Economia"},"content":{"rendered":"<h3>Magistrature per l&#8217;Economia<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">  <strong> Inquisitori all&#8217;Appuntadore<\/strong>. Aveva la facolt\u00e0 di inquisire le amministrazioni di tutti i magistrati, ufficio che ai tempi nostri potrebbesi chiamare il controllore supremo. L&#8217;esame e la revisione dei quaderni d&#8217;ufficio si facevano da alcuni principali ragionati detti <em>appuntadori<\/em>, con il dovere di riferire ogni cosa all&#8217;inquisitore. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">  <strong> Provveditori sopra Camere<\/strong>. Questa magistratura fu il centro universale a cui tendevano tutte le imposizioni ed esazioni dirette ed indirette, fatte per conto pubblico, delle camere dello Stato e degli oggetti economici del dominio col mezzo dei camerlenghi ed officiali, che risiedevano nei capoluoghi delle provincie. Fatta dalla repubblica l&#8217;eredit\u00e0 dei duchi d&#8217;Este nel secolo XV, questi magistrati ebbero il carico di una faccenda si importante, ed insieme dei privilegi feudali derivati dalle disposizioni di quei sovrani, finch\u00e9 nel 1586 la materia fu affidata alle cure del magistrato sopra feudi. Questa magistratura teneva l&#8217;uffizio del <em>quartieron<\/em>, Lo scopo di cui era di provvedere del necessario vestito la scolaresca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">  <strong> Camerlenghi di Comun<\/strong>. Questo titolo significava un tempo il tesoriere del papa e dell&#8217;imperatore. Ora si d\u00e0 in Roma a quel cardinale, che amministra la giustizia e presiede alle finanze di quella corte. In Venezia vennero fino dai primi tempi della repubblica instituiti per la sollecita esazione, custodia e giusta distribuzione delle pubbliche entrate. Questo magistrato, composto di tre nobili, aveva uffizio in zecca ed a Rialto, ed era come il cassiere dello Stato. Eseguiva e teneva registro di tutti i pagamenti fatti per conto pubblico, eccettuati alcuni chi erano serbati ad altre magistrature nelle loro casse private. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">  <strong> Officiali alla Cazude<\/strong>. La parola <em>cazude<\/em> corrisponde all&#8217;italiana cadute, e si dicevano cazude quelle pubbliche imposte dirette, che non pagate cadevano in pena. Questo magistrato aveva il carico di riscuoterle col mezzo della forza e della vendita dei poderi dei debitori. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">  <strong> Provveditori sopra Conti<\/strong>. Il fine di questa magistratura era quello di farsi render conto del danaro, e di tutti gli effetti di pubblica ragione che avessero ricevuto, e le spese fatte dagli ambasciatori, baili, residenti, generali, comandanti d&#8217;armata, amministratori di galera o somiglianti ministri. Era a lui anche commesso l&#8217;oggetto delle ripudie dell&#8217;eredit\u00e0, e i ripudianti dovevano con giuramento affermare che il defunto non aveva lasciata veruna sostanza. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">  <strong> Inquisitorato all&#8217;Esazione dei Crediti Pubblici<\/strong>. La generosa repubblica don\u00f2 ai sudditi tutti i debiti o tanse precedenti alla redecima del 1740, ed i debiti posteriori divise in classi con ferme ed eque misure, perch\u00e9 pi\u00f9 facilmente fossero soddisfatti, e diminuita la gravezza del peso. A questo scopo cre\u00f2 l&#8217;<em>inquisitorato<\/em>. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">  <strong> Provveditori sopra Danaro Pubblico<\/strong>. Stabilivano con tariffe le tanse che si dovevano pagare dal magistero sopra l&#8217;utile ritratto dall&#8217;impiego, o provenisse da esazioni incerte sopra gli atti d&#8217;uffizio, o da salario stabilito. Quest&#8217;operazione si chiamava <em>redicimare<\/em>, o <em>decima degli uffizi<\/em>, e della tansa si faceva uso, o a sussidio del popolo, o nei bisogni dello Stato, e sempre a pubblico vantaggio. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">  <strong> Sopraintendenti alle Decime del Clero<\/strong>. I benefici ecclesiastici, fossero parrocchiali o semplici, derivavano dai fondi posseduti, o dal quarantesimo, detto volgarmente <em>quartese<\/em>. Sulle rendite dei primi e del secondo codesta magistratura stabiliva ed esigeva le decime del clero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">  <strong> Dieci Savi sopra le Decime in Rialto<\/strong>. Questa importantissima magistratura censuaria aveva il carico delle imposizioni dirette, chiamate decime, sopra i fondi detti <em>allibrati a fuochi veneti<\/em>, ossia di possessori veneziani, che dovevano pagare in Venezia. Nei casi di rinnovazione di decime, o d&#8217;un nuovo censimento, e d&#8217; altra imposizione fondiaria, si dovevano dagli abitanti dare le notifiche dei possedimenti, il che si chiamava <em>dar la sua condizione<\/em>. Queste notifiche negli archivi cominciano nel 1514, essendo le precedenti consumate dagli incendi di Rialto, e si possono unire ai numeri del censo e delle mappe dei tempi nostri. Le notifiche giovano assai per chi vuole conoscere lo stato dell&#8217;antiche famiglie, le case degli uomini illustri, i poderi ottenuti, o per diritto d&#8217;eredit\u00e0 o di acquisto. Con tale mezzo, esaminando i traslati di dita in dita e le volture dei fondi si scoprirono in Venezia le case di Tiziano in Biri, di San Girolamo Miani a San Vitale, dello scultore Vittoria sulla riva degli Schiavoni, di Paolo Galiari detto Veronese a San Samuele. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">  <strong> Officiali alla Dogana de Mar<\/strong>. Ordinati sotto il dogado di Tommaso Mocenigo, vegliavano a tutte le mercanzie provenienti dal mare, n\u00e9 le lasciavano uscire dalla dogana se non avevano pagati i dazi stabiliti. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">  <strong> Governatori ed Esattori dell&#8217;Entrade Pubbliche<\/strong>. I dieci savi sopra le decime (dei quali gi\u00e0 dicemmo), fatti che avevano i conti censuari delle imposizioni dirette sopra i fondi <em>allibrati a fuochi veneti<\/em>, venivano pagate alla cassa di questa magistratura, alla quale apparteneva ancora l&#8217;amministrazione e l&#8217;esazione di alcuni dazi particolari. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">  <strong> Revisori e Regolatori dell&#8217;Entrade Pubbliche<\/strong>. Sopraintendevano in generale alle pubbliche entrate, perch\u00e9 si conservassero ed esattamente si pagassero, e fossero bene dirette e regolate. In questo proposito potevano farsi rendere conto dai magistrati di tutti gli uffizi dello Stato del modo con cui amministravano le entrate, e correggevano gli abusi, e provvedevano all&#8217;ordine, e di ogni cosa consigliavano ed informavano il senato. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">  <strong> Deputati all&#8217;Esazione del Denaro Pubblico e Presidenti alle Vendite<\/strong>. Era mansione di codesta magistratura il vagliare sopra gli oggetti straordinari di pubblica economia, il vendere alcune cariche del ministero giusta la tariffa delle redecime stabilite dai provveditori sopra danaro, quando lo Stato abbisognava; aveva il diritto d&#8217;esazione sopra le tasse stesse, e contro i morosi procedeva con la forza, dopo di avere inteso le informazioni proposte dai magistrati che avevano di ci\u00f2 incarico particolare. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> <strong> Officiali alla Messetaria<\/strong>. I nostri antichi  davano il titolo di <em>messeti o misseti<\/em> ai sensali o mezzani di contratti, perch\u00e9 si mandavano pi\u00f9 volte dal compratore al venditore, prima che si conchiudesse il contratto. Da ci\u00f2 venne questo ufficio chiamato <em>messetaria<\/em>. Aveva questo magistrato, nel decimo terzo secolo, la giurisdizione di prescrivere il dazio, per conto della signoria, sopra i contratti fatti in Venezia e nello Stato di vendita e compera di stabili e di fondi; il che era il tre per cento sopra i beni della citt\u00e0 ed il due per cento sopra quelli di terraferma. Le tasse prescritte o sopra alcune carte notarili, in virt\u00f9 delle quali la propriet\u00e0 di un fondo di uno veniva ad altro trasportata, o sopra le sentenze di alcuni magistrati, e sopra altri atti legali, servivano, mediante questi ufficiali, a pagare i pubblici sensali, ed a mantenere i maestri di grammatica italiana nelle scuole normali. Per il che vennero questi dazi divisi, e l&#8217;uno si chiam\u00f2 <em>dazio messetaria<\/em>, l&#8217;altro <em>dazio grammatici<\/em>. Nel 1777 il magistrato ai deputati ed aggiunti alla provvision del danaro, fecero il capitolare della <em>messetaria<\/em>, in cui si manifestano i diritti di questa magistratura. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> <strong> Deputati alle Miniere<\/strong>. Alle miniere dello Stato veneto attendeva il consiglio dei dieci fino da remotissimi tempi col mezzo di un vicario generale che le affittava ai privati e ne dava investiture. Introdotti nel correre dei secoli vari abusi, si cre\u00f2, nel 1665. dal corpo dei dieci, i tre <em>deputati sopra le miniere<\/em>, e si destin\u00f2 alla deputazione un segretario. Nelle controversie per giudice in appellazione si stabil\u00ec un collegio estratto dal doge di sette giudici. Fu utilissima allo Stato l&#8217;istituzione di questo magistrato, poich\u00e9 ordin\u00f2 con ottimo metodo e disciplina questa materia tanto importante al pubblico erario. Si contavano nello Stato 53 miniere, se dobbiamo credere agli scrittori vendi. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> <strong> Officiali alle Rasoni Vecchie e Nove<\/strong>. Portavano questo nome due magistrature, che avevano per oggetto di farsi render conto o <em>ragione<\/em> del danaro pubblico dai reggimenti ed officiali dello Stato veneto. Il magistrato delle <em>rason vecchie<\/em> venne instituito dal senato nel 1375, ed era composto di quattro membri o giudici, ma aggiunti altri due membri nel 1396, si separarono le mansioni e le residenze. Tre giudici curarono le <em>rason vecchie<\/em> e gli altri tre le <em>rason nove<\/em>, e cos\u00ec ebbe origine la distinzione del nome di vecchie e nove. L&#8217;incarico era di attendere all&#8217;economia e discipline dell&#8217;erario, ed a questo fine tenevano un catalogo dei pubblici beni o demaniali, amministravano le derrate, dispensavano i guadagni dei dazi ai caratadori, giudicavano gli appaltatori pubblici che non pagassero. Inoltre avevano lo speciale uffizio di fornire gli addobbi nelle pubbliche festivit\u00e0, di sopraintendere allo spettacolo del gioved\u00ec grasso, che si faceva nella piazza, di provvedere a quanto era d&#8217;uopo ai magistrati nell&#8217;occasione di visite o funzioni fuori di Venezia, allorquando si eleggeva il doge, e cos\u00ec ai pranzi dati dal doge stesso ai senatori nelle quattro volte all&#8217;anno, ed a quelli dei ministri diplomatici residenti in Venezia. A nome pubblico mandavano doni ai principi o ad altri personaggi che arrivavano nelle citt\u00e0, regalavano ogni anno tutti i nobili della moneta detta <em>osella<\/em>, che facevano stampare. In fine questi magistrati con <em>jus<\/em> di suffragio entravano in senato. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> <strong> Ternaria Vecchia e Nova<\/strong>. Le incombenze di queste due magistrature erano quelle di sopraintendere alle derrate, all&#8217;uso, al consumo, ai dazi d&#8217;ingresso ed uscita dell&#8217;olio, del legname, del sapone, della <em>grascia<\/em> (grassina), il che \u00e8 sinonimo a ternaria, poich\u00e9 i venditori di tali generi si dicevano anticamente <em>ternieri<\/em>, \u00e9 <em>terniere<\/em> si chiam\u00f2 questo uffizio, che aveva la giurisdizione di procedere contro i debitori dei dazi. La <em>ternaria vecchia<\/em> fu instituita nella met\u00e0 del secolo XIII, e negli ultimi tempi della repubblica non aveva che l&#8217;ispezione della cassa d&#8217;esazione del dazio dell&#8217;olio, col titolo di visdomini, mentre agli altri oggetti attendevano i provveditori sopra oli. La <em>ternaria nova<\/em> fu instituita poco tempo dopo la vecchia, ed aveva particolarmente la cura della grassina e sapone e dei dazi relativi. La <em>ternaria<\/em> era dipendente dal detto magistrato dei provveditori sopra l&#8217;olio. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> <strong> Provveditor al Sal<\/strong>. Questa magistratura, importantissima alla pubblica economia dei Veneziani ed al loro commercio, era composta di quattro cittadini, fino dal secolo XII, che si chiamavano <em>salinieri del mare<\/em>. Si addomandavano al suo uffizio le saline dell&#8217;Istria e dello Stato, il mantenimento, la custodia, il lavoro, le rendite, i dazi, le regole degli appalti, in somma tutto ci\u00f2 che spettava alla materia del sale. Gli acconciamenti o restauri delle pubbliche fabbriche venivano dal senato ordinati a questo magistrato, e si pagavano l&#8217;opere con la cassa di lui. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> <strong> Visdomini all&#8217;Intrada e all&#8217;Insida (o Uscida)<\/strong>. Due antichi magistiati, che presentemente si possono paragonare agli uffizi di dogana d&#8217;ingresso e dogana di uscita, e che furono istituiti per provvedere alle esazioni dei pubblici diritti sopra le merci. Ambi magistrati erano soggetti al seguente. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> <strong> Provveditori, Revisori e Regolatori sopra i Dazi<\/strong>. Non vi \u00e8 cosa che alla pubblica economia tanto importi quanto l&#8217;esazione regolare dei dazi. A questo fine la repubblica institu\u00ec nel secolo XIII varie magistrature, delle quali precedentemente abbiamo parlato. Nel 1500 ebbero origine i provveditori. Aveano questi l&#8217;autorit\u00e0 di inquisire e dar pene a coloro che commettevano contrabbandi a danno del pubblico erario, ed a togliere l&#8217;occasione al mal fare tenevano in custodia il Golfo, il Quarnaro ed il Po, e le altre strade per le quali si giungeva in Venezia. Era anche loro uffizio rilasciare le <em>bollette<\/em> d&#8217;introduzione ed estrazione delle merci, e di vegliare i salariati pubblici, gli <em>scrivani, massari, pesadori<\/em> ed altri bassi ministri. Ma essendosi nelle vicende dello Stato introdotti nei dazi vari abusi, a toglierli la repubblica, nel 1617, scelse tre membri del senato, ai quali diede il titolo di <em>revisori e regolatori<\/em> con le maggiori incombenze in questa materia, lasciando ai provveditori le minori. Con giusto sistema si trov\u00f2 modo di regolare i dazi con l&#8217;aiuto dei cinque savi alla mercanzia e dei governatori dell&#8217;<em>intrade<\/em>. Nel 1628, per non lasciare confuse le attribuzioni dei <em>revisori e regolatori<\/em>, il senato dichiar\u00f2 appartenere a quest&#8217;ultimi le appellazioni dei proclami, che fossero contrari ai capitoli dei dazi, e delle loro regole, e sentenze dei rettori che portassero pena ai contrabbandanti. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> <strong> Officiali al Dazio del Vino<\/strong>. Spettavano a questi la direzione, amministrazione ed esazione dei dazi d&#8217;entrata ed uscita dei vini nazionali e stranieri. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> <strong> Provveditori sopra Offici <\/strong>. Sovrintendevano all&#8217;amministrazione degli uffizi dei magistrati nei rapporti economici, nell&#8217;esazione delle tasse, nel maneggio del danaro, che per sovrano decreto doveva servire a pubblico uso, ed avevano il diritto di tarsi rendere conto di ogni cosa in questo argomento. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> <strong> Provveditori sopra Oli<\/strong>. La materia dell&#8217;olio era affidata a questa magistratura, che doveva osservare la qualit\u00e0, il consumo, le misure, gli incanti, le vendite, i magazzini dove si conservava, e le discipline mercantili, tanto per la dogana che per la doganetta. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> <strong> Deputai ed Aggiunti ala Provvision del Danaro<\/strong>. Il senato era il solo consesso a cui dal maggior consiglio era commessa la materia economica, e quindi la disposizione del pubblico danaro tanto necessario a mantenere gli eserciti e le spese dello Stato. Per l&#8217;esazione delle pubbliche regalie, imposte, dazi, per trovare il modo di far danaro, e per castigare i contumaci debitori, si crearono in ogni tempo varie magistrature, fra le quali nel 1604 ebbero origine i <em>presidenti all&#8217;esazione del pubblico danaro<\/em>, e nel 1658 i deputati <em>alla provvision<\/em> dello stesso, e poi gli aggiunti. A questa magistratura era aperto l&#8217;ingresso al <em>savio cassier<\/em>, per lo strettissimo legame che aveano fra loro in materie economiche dello Stato, in guisa che uniti costituivano in Venezia il ministro delle finanze. Era quindi loro cura fare annualmente un quadro dello stato attivo e passivo della repubblica, e consigliare i mezzi pi\u00f9 opportuni al senato per la migliore direzione delle pubbliche rendite, e per il vantaggio del pubblico erario. Da questa magistratura si ordinavano l&#8217;anagrafi, s\u00ec di Venezia che dello Stato, e da lei dipendevano tutti i ministri incaricati al bene della pubblica economia. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> <strong> Savio Cassier<\/strong>. Era uno dei membri, come dicemmo, del collegio dei savi. Aveva parte in tutti gli oggetti economici dello Stato, o deliberati dal senato, o da proporsi al senato, in tutte le faccende dei dazi, nei debiti e crediti pubblici, nelle questioni giudiziali, nelle quali veniva assistito dagli avvocati fiscali, o dal procuratore fiscale della signoria. Era egli, unito ai deputati ed aggiunti alla provvision del danaro, come precedentemente abbiamo accennato, il ministro delle finanze della repubblica. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> <strong> Provveditori e Regolatori sopra la Scansazione delle spese Superflue<\/strong>. Furono istituiti nel i576 per scemare le spese superflue di tutti gli uffici a vantaggio del pubblico erario, e principalmente nei dazi e nella loro esazione in tutto lo Stato, assumendo la cura che avevano in questa materia gli altri magistrati, e con l&#8217;incarico di esaminare le casse degli uffizi allora i pi\u00f9 mportanti. Questa magistratura nel 1754 fu sostituita a quella dei revisori e regolatori dell&#8217;entrate pubbliche in zecca, ed aveva la direzione dei monti di Piet\u00e0. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> <strong> Revisori e Regolatori alla Scrittura<\/strong>. Il collegio dei savi era quello che teneva l&#8217;autorit\u00e0 sopra il maneggio del pubblico danaro; ma il senato nel i574 giudic\u00f2 che fosse utile, per togliere in proposito qualunque confusione, eleggere tre <em>revisori e regolatori<\/em> per esaminare i conti di tutti gli uffici, rappresentanti, ambasciatori, presidenti, generali, ec. Al qual fine venivano a questi rassegnati i quaderni, giornali, registri di cassa, e tutti i libri che trattavano di esazioni, e sopra questi esaminavano la scrittura, d&#8217;onde si prese il titolo. Questa facolt\u00e0 di rivedere i conti e l&#8217;ordine della scrittura si estese anche ai ragionati del collegio dei savi, quindi questa magistratura si elesse preside agli esami di quei giovani che desideravano di essere fatti pubblici ragionati (1). <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(1) AUTORI VARI. Venezia e le sue lagune, Volume I. Stabilimento Antonelli Venezia 1847.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Magistrature per l&#8217;Economia Inquisitori all&#8217;Appuntadore. Aveva la facolt\u00e0 di inquisire le amministrazioni di tutti i magistrati, ufficio che ai tempi nostri potrebbesi chiamare il controllore supremo. L&#8217;esame e la revisione dei quaderni d&#8217;ufficio si facevano da alcuni principali ragionati detti appuntadori, con il dovere di riferire ogni cosa all&#8217;inquisitore. Provveditori sopra Camere. 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