{"id":22755,"date":"2017-06-10T18:42:58","date_gmt":"2017-06-10T18:42:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.conoscerevenezia.it\/?p=22755"},"modified":"2026-10-10T13:57:17","modified_gmt":"2026-10-10T13:57:17","slug":"magistrature-per-il-commercio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.conoscerevenezia.it\/?p=22755","title":{"rendered":"Magistrature relative all Commercio"},"content":{"rendered":"<h3>Magistrature relative al Commercio<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dieci Magistrature prendevano parte agli affari del veneziano Commercio; bench\u00e8 taluna di esse anche della civile polizia si occupasse.<\/p>\n<ul>\n<li><a name=\"Inquisitor sopra le Arti\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Inquisitor sopra le Arti<\/strong><\/em>, le opere dell&#8217;ingegno e dell&#8217;industria furono in ogni tempo protette in Venezia, come la pesca, la pastorale, l&#8217;agricoltura, la metallurgica, le arti del fabbro, del lanificio, della vetraria, della scia, ec. Un collegio detto delle arti ne correggeva gli abusi. Ed affinch\u00e9 in questa materia i desideri del senato fossero pienamente sodisfatti, e fossero poste in vigore le leggi del commercio contenute in codici, che si chiamavano <em>mariegole<\/em> o <em>matricole<\/em>, fu concessa nel 1707 la sorveglianza generale ad un magistrato, che si chiam\u00f2 <em>Inquisitor alle Arti<\/em> sopra le arti e viveri con l&#8217;autorit\u00e0, rito, e segretezza del senato, e contro gli abusi e difetti in cadaun genere di commestibili.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Officiali al Cattav\u00e8r\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em style=\"text-align: justify;\"><strong>Officiali al Cattav\u00e8r<\/strong><\/em><span style=\"text-align: justify;\">, i quali appartenevano s\u00ec al ramo della polizia, nel senso riportato sopra; ma le pi\u00f9 importanti loro attribuzioni si estendevano sotto l&#8217;aspetto commerciale. Questo vocabolo <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Cattav\u00e8r<\/em><span style=\"text-align: justify;\"> \u00e8 un composto di due parole veneziane, <\/span><em style=\"text-align: justify;\">catta<\/em><span style=\"text-align: justify;\">, ossia trova; ed <\/span><em style=\"text-align: justify;\">aver<\/em><span style=\"text-align: justify;\">, ossia propriet\u00e0, possedimento, sostanza; e fu applicato a questa magistratura, perch\u00e8 spettava ad essa l&#8217;investigare tuttoci\u00f2, che aveva relazione con i pubblici averi. Dell&#8217;istituzione di essa abbiamo sicure notizie dal libro <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Bifrons<\/em><span style=\"text-align: justify;\"> dell&#8217;<\/span><em style=\"text-align: justify;\">Avogaria del Comune<\/em><span style=\"text-align: justify;\"> e dal suo proprio capitolare: il decreto, che la istitui, porta la data del 26 giugno 1280. Tre nobili, che dicevansi i <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Cattaveri<\/em><span style=\"text-align: justify;\">, la componevano; ed era primario ufficio di loro l&#8217;indagare su tutte le rendite della repubblica, e su tutte le sue spese. Avevano perci\u00f2 il diritto d&#8217;intervenire a tutti i consigli, che fossero stati radunati, o per spendere o per regolare qual si fosse cosa di propriet\u00e0 dello Stato. Perci\u00f2 fu intimato a tutti i consiglieri di non radunare nessun Consiglio intorno a siffatti argomenti, senz&#8217;averne prima fatto avvisare i <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Cattaveri<\/em><span style=\"text-align: justify;\">. La prima incumbenza, che venne loro raccomandata, fu d&#8217;invigilare sopra tutte le altre magistrature e di prenderle ad esame, per poi presentare in iscritto al Doge, ai consiglieri e ai <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Capi della Quarantia<\/em><span style=\"text-align: justify;\"> quanto avessero essi giudicato opportuno al migliore regolamento di esse, donde fosse derivato accrescimento ai beni dello Stato. Cotesto uffizio incominci\u00f2 da prima in via di esperimento per allora, e provvisoriamente: ma nell&#8217;anno dipoi, il <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Maggior Consiglio<\/em><span style=\"text-align: justify;\"> ne decret\u00f2 stabile e permanente l&#8217;esistenza, e ne intitol\u00f2 <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Cattaveri<\/em><span style=\"text-align: justify;\"> ed anche <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Avogadori<\/em> <em style=\"text-align: justify;\">de intus<\/em><span style=\"text-align: justify;\"> i tre nobili, che lo formavano, i quali inoltre furono dichiarati membri perpetui, s\u00ec di esso <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Maggior Consiglio<\/em><span style=\"text-align: justify;\">, bench\u00e8 a quei giorni tutti gli altri nobili di questo Consiglio non vi durassero che un anno solo, e s\u00ec dello stabile e permanente consesso dei <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Pregadi<\/em><span style=\"text-align: justify;\">. Poche furono le leggi regolatrici di questa magistratura; esse per altro bastano ad istruirci delle attribuzioni, che, dopo la sua primitiva, le vennero aggiunte in progresso. La pi\u00f9 antica \u00e8 dell&#8217;anno 1281, ed ordina, che i tre <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Cattaveri<\/em><span style=\"text-align: justify;\"> debbano ad ogni richiesta dei <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Tesorieri<\/em><span style=\"text-align: justify;\"> e dei <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Camerlenghi del Comune<\/em><span style=\"text-align: justify;\">, consegnare tutto il denaro di pubblica ragione, che si trovassero avere in cassa. Con una legge del 1555 fu dichiarato illegale ogni e qualunque radunanza del <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Maggior Consiglio<\/em><span style=\"text-align: justify;\">, qualora non vi si trovasse presente uno almeno dei <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Cattaveri<\/em><span style=\"text-align: justify;\">, come <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Avogadori de intus<\/em><span style=\"text-align: justify;\">, veglianti alla custodia del pubblico fisco. Poi, con l&#8217;andare degli anni, furono sottoposte al <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Cattav\u00e8r<\/em><span style=\"text-align: justify;\"> quattro differenti classi di materie, sulle quali doveva rigorosamente invigilare. E primieramente gli fu raccomandata la presidenza sui <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Pedotti<\/em><span style=\"text-align: justify;\">, ossia piloti; su quelli, cio\u00e8, che dal governo erano destinati, nelle imboccature dei varii porti, che introducono alle lagune, perch\u00e8 vegliassero alla sicurezza dei legni mercantili, i quali perci\u00f2 erano strettamente obbligati a valersi dei medesimi per evitare, nell&#8217; entrarvi, ogni pericolo di naufragio. La seconda classe delle materie appartenenti a questa magistratura fu la sorveglianza sui contratti degli ebrei dimoranti in Venezia, per impedirne le usure: la quale attribuzione non fu ad essa imposta se non che nell&#8217;anno 1316; sino al qual tempo apparteneva al <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Magistrato del Piovego<\/em><span style=\"text-align: justify;\">. In terzo luogo, venne addossato al <\/span><em style=\"text-align: justify;\">Cattav\u00e8r<\/em><span style=\"text-align: justify;\">, nel 1348, il diritto d&#8217;investigazione sulle eredit\u00e0 giacenti, ossia rimaste senza eredi, le quali per ci\u00f2 appartenevano al fisco: di queste si era moltiplicato il numero, appunto nel detto anno, a cagione della peste, che aveva desolato la capitale. In quarto luogo, ebbe, nel 1488, l&#8217;ispezione sul ricupero delle robe trovate in mare od in terra; nella qual classe comprendevansi anche i tesori casualmente scoperti, di cui, secondo il comune diritto delle nazioni, \u00e8 padrone il pubblico erario. Su ci\u00f2 per altro furono fatti, nel 1622, non pochi regolamenti.<\/span><\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Consoli dei Mercanti\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Consoli dei Mercanti<\/strong><\/em>, allorquando Venezia fioriva in commercio e ricchezze, circa la met\u00e0 del secolo XIII, venne istituita questa magistratura composta di tre cittadini estratti, dopo il 1633, dal corpo di uno dei consigli dei XL. Gli oggetti di mercatura e commercio, e le controversie a ci\u00f2 relative erano suoi attributi principali. Dopo la creazione dei <em>Cinque Savi alla Mercanzia<\/em>, e dei <em>sopra Consoli<\/em>, i suoi diritti vennero ristretti in pi\u00f9 angusti confini. Per il decoroso mantenimento dei consoli si ordin\u00f2 di estrarre il due per cento sopra le merci, e questa angheria ebbe nome di cottimo, e gli esattori si chiamarono <em>Visdomini<\/em>.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Visdomini al Fondaco dei Tedeschi\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Visdomini al Fondaco dei Tedeschi<\/strong><\/em>, sino dagli antichi tempi della repubblica venivano a trafficare in Venezia, assai pi\u00f9 che i mercanti delle altre nazioni di Europa, i tedeschi dell&#8217;alta e bassa Germania, portando le loro manifatture ed estraendo le nostre. A loro concesse il governo particolar luogo, ove dimorassero insieme con le proprie merci; e questo luogo fu detto appunto fontego, ossia Fondaco dei Tedeschi. Il qual luogo di pubblico diritto, ove in gran numero si radunavano Tedeschi, non doveva, n\u00e8 per le merci, n\u00e8 per lo diritto dei dazii dovuti all&#8217;erario, n\u00e8 per altre gravi ragioni, lasciarsi dalla vigilanza del governo veneziano senza una particolare osservazione. Perci\u00f2 stabili il Maggior Consiglio, con decreto dell&#8217; ultimo giorno di aprile 1268, che fossero eletti tre cittadini con il titolo di Fisdomini al fontego dei Tedeschi, i quali, insieme con due scrivani e un fontegaro; ossia, custode del fondaco; avessero ivi la loro residenza. Nel libro Bifrons dell&#8217;Avogaria del Comune se ne conserva il decreto, le cui particolari ordinazioni erano queste: &#8220;<em>Che n\u00e8 i Visdomini, n\u00e8 i loro ministri possano comperare merci per se, n\u00e8 far comprare nel fondaco e fuori di quello da alcun mercatante vegnente ad esso fondaco; n\u00e8 ricever da essi dono alcuno; che nel fondaco vi debba essere un pesatore che pesi le merci tutte, che vi entrano e n&#8217;escono: n\u00e8 alcun contratto possa farsene da alcuno, avanti che segua esso peso: che uno delli due scrivani per giro di un mese dormir debba nel fondaco: che ambidue sian tenuti a scrivere, insieme col fondacaro, tutta l&#8217;entrata e l&#8217;uscita dal medesimo, rendendone mensualmente conto ai Visdomini: che in questo pubblico luogo non abbia notturnamente ad abitare alcuno che non sia mercatante o servo di questo: che li sensali tutti del fondaco rimangono soggetti alla magistratura de&#8217; consoli, con diritto bensi a&#8217; Visdomini d&#8217;in quisizione contro essi, ma con obbligo di consegnare il formato processo alli stessi consoli, essendo di loro giurisdizione la pena; che siano tenuti li sensali porre in iscritto tutti li contratti di merci, li contraenti, la quantit\u00e0, il prezzo, consegnandone lo scritto ai Visdomini: scaricar non si possano nel fondaco dai mercatanti le merci senza permission de&#8217; Visdomini stessi, abbiano questi la facolt\u00e0 per esecuzione del loro ufficio di dare il giuramento e d&#8217;impor pene a chi ricusasse prestarlo<\/em>&#8220;. Altri decreti ed altre leggi stabiliscono in seguito le discipline per la direzione del fondaco stesso e per la sicurezza delle pubbliche esazioni: tutti i quali decreti e statuti formano la storia di questa magistratura, e tutti si trovano raccolti nel sopracitato libro Bifrons dell&#8217; Avogaria del comune. Rimasero tre i Visdomini sino all&#8217;anno 1392; ma essendosene moltiplicati notevolmente gli affari, fu necessario nel detto anno aggiungerne un altro ed uno scrivano; perciocch\u00e8 venne stabilita una nuova disciplina, per cui doveva questa magistratura sorvegliare la legatura delle merci alemanne, finch\u00e8 fossero chiuse e sigillate, e ci\u00f2 per impedirne qualunque falsificazione o contravvenzione s\u00ec rapporto alla qualit\u00e0, come alla quantit\u00e0.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Sopraconsoli dei Mercanti\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Sopraconsoli dei Mercanti<\/strong>,<\/em> magistrato superiore a quello dei <em>Consoli dei Mercanti<\/em>, dei quali abbiamo precedentemente parlato. Da lui dipendevano i fallimenti e le analoghe discipline, e le cose dei pegni. Davano sicurezza ai debitori che non sarebbero imprigionati.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Provveditori e Sopraprovveditori ai Banchi\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Provveditori e Sopraprovveditori ai Banchi<\/strong><\/em>, fu questa magistratura instituita nel secolo XV per la decisione delle cause dei banchieri con i mercanti: vegliava al <em>bancogiro<\/em> di Venezia, a quello del <em>Ghetto<\/em>, ed ai <em>Banchi di Pegno<\/em>. A lei si notificavano le scritture di compagnie mercantili, sentenziava delle medesime e delle cedole di banco, e cos\u00ec degli atti in appellazione del depositario al <em>bancogiro<\/em>.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Depositario al Bancogiro\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Depositario al Bancogiro<\/strong><\/em>, era mallevadore delle somme in danaro depositate nel banco veneziano di cui era presidente. Aveva cura dei libri, dei quaderni, dei ragionati, delle partite s\u00ec dei mercanti, che dei privati, che affidavano al banco stesso il loro danaro, e di tutto ci\u00f2 che al <em>bancogiro<\/em> apparteneva.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Cinque Savi alla Mercanzia\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Cinque Savi alla Mercanzia<\/strong><\/em>, era questa magistratura importantissima, essendo che per oggetti di commercio aveva relazioni con le potenze straniere dell&#8217;Europa, dell&#8217;Asia e dell&#8217;Africa. Scriveva ad ambasciatori e residenti veneti. Tutti i maggiori affari e la disciplina in questo argomento, e cos\u00ec in quello dei tabacchi, erano da lei dipendenti e regolati, e da lei i mercatanti ricevevano le patenti di navigazione. Giudicava per singolar privilegio i sudditi della Porta ottomana. Le sue leggi e le sue carte, a chi fosse amante di scrivere del commercio veneziano, sarebbero utilissime.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Deputati delle Tariffe Mercantili\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Deputati alla Regolazione delle Tariffe Mercantili<\/strong><\/em>, negli ultimi tempi della cadente repubblica fu questo magistrato instituito, perch\u00e9 caldamente si adoprasse a dare novelle forme al commercio, ad esempio delle straniere nazioni, ed a riparare ai danni sofferti da tanti ostacoli e lunghe vicissitudini, quante si contano dal finire del secolo XV al XVIII. (1)<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">(1) Giuseppe Cappelletti. Storia delle Magistrature Venete. Stabilimento Tipografico Grimaldo &amp; C. Venezia 1873.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Magistrature relative al Commercio Dieci Magistrature prendevano parte agli affari del veneziano Commercio; bench\u00e8 taluna di esse anche della civile polizia si occupasse. 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