{"id":22752,"date":"2017-06-10T18:41:52","date_gmt":"2017-06-10T18:41:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.conoscerevenezia.it\/?p=22752"},"modified":"2026-10-10T13:57:55","modified_gmt":"2026-10-10T13:57:55","slug":"magistrature-di-polizia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.conoscerevenezia.it\/?p=22752","title":{"rendered":"Le Magistrature relative alla Polizia"},"content":{"rendered":"<h3>Le Magistrature relative alla Polizia<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">La parola di Polizia non era intesa nel senso odierno di sorveglianza sulle materie di Stato, quanto di pubblico governo o di amministrazione politica.<\/p>\n<ul>\n<li><a name=\"Savi ed Esecutori\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Savi ed Esecutori<\/strong><\/em> e <em><strong>Collegio alle Acque<\/strong><\/em>; creata nel 1501, e composta di tre savi, presi dal corpo dei <em>Pregadi<\/em>; la quale nel 1505 crebbe in un Collegio di settantacinque nobili, scelti tra le primarie magistrature; ebbero questi la cura sulle acque, di cui si occupavano da prima il <em>Consiglio dei X<\/em> e il <em>Senato<\/em>. Questo Collegio aveva a suo servizio un matematico od ingegnere, perch\u00e8 informasse sui bisogni della laguna, dei lidi, dei canali, dei fossi, dei fiumi, ed aveva degli&nbsp;ingegneri subalterni, ossia dei periti valenti, i quali si nominavano <em>proti<\/em> e <em>viceproti<\/em>.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Aggiunto Inquisitor\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Aggiunto Inquisitor alle Acque<\/strong><\/em>, il quale, istituito soltanto nel 1745, aveva l&#8217;incarico di esigere il cinque per cento sopra le eredit\u00e0, a beneficio della laguna.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Avogaria di Comun\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Avogaria di Comun<\/strong> <strong><em>e<\/em> dell&#8217;Araldica<\/strong><\/em>, di cui si pu\u00f2 segnare l&#8217;istituzione circa l&#8217;anno 1187; e coloro che la componevano, si dicevano <em>Avogadori del Comune<\/em>. Nella primissima loro origine avevano autorit\u00e0 soltanto di agire e di decidere sulle controversie tra il fisco e i privati; ed erano essi infatti veramente gli avvocati e i giudici del fisco. Il loro capitolare antico, riportato nel nuovo, comincia con il giuramento, che doveva pronunziare chiunque vi veniva eletto a sostenerne l&#8217;ufficio: nel quale giuramento si legge espresso l&#8217;obbligo &#8220;<em>di procurare il profitto e l&#8217;onore di Venezia; amministrare e ricevere tutti i beni del comune mobilie immobili, trattenuti da chicchessia dentro e fuori della citt\u00e0<\/em>&#8220;. Ed avevano il diritto di citarne dinanzi a qualsiasi tribunale gli usurpatori od ingiusti detentori, e di costringerli alla restituzione. Ma con l&#8217;andare del tempo crebbero di molto le incombenze di questa magistratura, particolarmente circa i delitti e circa l&#8217;esecuzione di tante leggi politiche ed economiche dello Stato. Ebbe essa persino la gravissima autorit\u00e0 delle intromissioni; ossia, del sospendere temporaneamente i decreti di qualunque Consiglio; persino del <em>Maggior Consiglio<\/em>. E quanto al numero degli <em>Avogadori<\/em>, non vi fu sempre la stessa regola: ora furono tre, ed ora pi\u00f9 ed ora meno, a tenore delle circostanze e del bisogno. L&#8217;elezione di loro apparteneva esclusivamente al <em>Maggior Consiglio<\/em>. L&#8217;archivio di questa magistratura \u00e8 della massima importanza, ed \u00e8 una delle fonti pi\u00f9 sicure, da cui trarre autentici documenti sulla, originaria e successiva polizia della repubblica di Venezia.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Officiali al Cattav\u00e8r\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Officiali al Cattav\u00e8r<\/strong><\/em>, i quali appartenevano s\u00ec al ramo della polizia, nel senso riportato sopra; ma le pi\u00f9 importanti loro attribuzioni si estendevano sotto l&#8217;aspetto commerciale. Questo vocabolo <em>Cattav\u00e8r<\/em> \u00e8 un composto di due parole veneziane, <em>catta<\/em>, ossia trova; ed <em>aver<\/em>, ossia propriet\u00e0, possedimento, sostanza; e fu applicato a questa magistratura, perch\u00e8 spettava ad essa l&#8217;investigare tuttoci\u00f2, che aveva relazione con i pubblici averi. Dell&#8217;istituzione di essa abbiamo sicure notizie dal libro <em>Bifrons<\/em> dell&#8217;<em>Avogaria del Comune<\/em> e dal suo proprio capitolare: il decreto, che la istitui, porta la data del 26 giugno 1280. Tre nobili, che dicevansi i <em>Cattaveri<\/em>, la componevano; ed era primario ufficio di loro l&#8217;indagare su tutte le rendite della repubblica, e su tutte le sue spese. Avevano perci\u00f2 il diritto d&#8217;intervenire a tutti i consigli, che fossero stati radunati, o per spendere o per regolare qual si fosse cosa di propriet\u00e0 dello Stato. Perci\u00f2 fu intimato a tutti i consiglieri di non radunare nessun Consiglio intorno a siffatti argomenti, senz&#8217;averne prima fatto avvisare i <em>Cattaveri<\/em>. La prima incumbenza, che venne loro raccomandata, fu d&#8217;invigilare sopra tutte le altre magistrature e di prenderle ad esame, per poi presentare in iscritto al Doge, ai consiglieri e ai <em>Capi della Quarantia<\/em> quanto avessero essi giudicato opportuno al migliore regolamento di esse, donde fosse derivato accrescimento ai beni dello Stato. Cotesto uffizio incominci\u00f2 da prima in via di esperimento per allora, e provvisoriamente: ma nell&#8217;anno dipoi, il <em>Maggior Consiglio<\/em> ne decret\u00f2 stabile e permanente l&#8217;esistenza, e ne intitol\u00f2 <em>Cattaveri<\/em> ed anche <em>Avogadori<\/em> <em>de intus<\/em> i tre nobili, che lo formavano, i quali inoltre furono dichiarati membri perpetui, s\u00ec di esso <em>Maggior Consiglio<\/em>, bench\u00e8 a quei giorni tutti gli altri nobili di questo Consiglio non vi durassero che un anno solo, e s\u00ec dello stabile e permanente consesso dei <em>Pregadi<\/em>. Poche furono le leggi regolatrici di questa magistratura; esse per altro bastano ad istruirci delle attribuzioni, che, dopo la sua primitiva, le vennero aggiunte in progresso. La pi\u00f9 antica \u00e8 dell&#8217;anno 1281, ed ordina, che i tre <em>Cattaveri<\/em> debbano ad ogni richiesta dei <em>Tesorieri<\/em> e dei <em>Camerlenghi del Comune<\/em>, consegnare tutto il denaro di pubblica ragione, che si trovassero avere in cassa. Con una legge del 1555 fu dichiarato illegale ogni e qualunque radunanza del <em>Maggior Consiglio<\/em>, qualora non vi si trovasse presente uno almeno dei <em>Cattaveri<\/em>, come <em>Avogadori de intus<\/em>, veglianti alla custodia del pubblico fisco. Poi, con l&#8217;andare degli anni, furono sottoposte al <em>Cattav\u00e8r<\/em> quattro differenti classi di materie, sulle quali doveva rigorosamente invigilare. E primieramente gli fu raccomandata la presidenza sui <em>Pedotti<\/em>, ossia piloti; su quelli, cio\u00e8, che dal governo erano destinati, nelle imboccature dei varii porti, che introducono alle lagune, perch\u00e8 vegliassero alla sicurezza dei legni mercantili, i quali perci\u00f2 erano strettamente obbligati a valersi dei medesimi per evitare, nell&#8217; entrarvi, ogni pericolo di naufragio. La seconda classe delle materie appartenenti a questa magistratura fu la sorveglianza sui contratti degli ebrei dimoranti in Venezia, per impedirne le usure: la quale attribuzione non fu ad essa imposta se non che nell&#8217;anno 1316; sino al qual tempo apparteneva al <em>Magistrato del Piovego<\/em>. In terzo luogo, venne addossato al <em>Cattav\u00e8r<\/em>, nel 1348, il diritto d&#8217;investigazione sulle eredit\u00e0 giacenti, ossia rimaste senza eredi, le quali per ci\u00f2 appartenevano al fisco: di queste si era moltiplicato il numero, appunto nel detto anno, a cagione della peste, che aveva desolato la capitale. In quarto luogo, ebbe, nel 1488, l&#8217;ispezione sul ricupero delle robe trovate in mare od in terra; nella qual classe comprendevansi anche i tesori casualmente scoperti, di cui, secondo il comune diritto delle nazioni, \u00e8 padrone il pubblico erario. Su ci\u00f2 per altro furono fatti, nel 1622, non pochi regolamenti.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Censori\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Censori<\/strong><\/em>, il cui ufficio consisteva in vegliare sopra gli ambiti, ossia i brogli, che abusivamente facevansi da taluni, per ottenere le cariche, a cui aspiravano, e di cui per l&#8217;ordinario non erano degni. Sopra di essi era il <em>Consiglio dei Dieci<\/em>.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Aggiunto Inquisitor\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Aggiunto Inquisitor<\/strong><\/em>, che era quasi una diramazione della <em>Magistratura dei Censori<\/em>, e che aveva l&#8217;incombenza di vegliare sull&#8217;arte vetraria e su coloro che la esercitavano, acciocch\u00e8 non fosse comunicata agli stranieri.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Provveditori ai Feudi\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Provveditori ai Feudi<\/strong><\/em>, istituita nel 1586, per trattare le materie feudarie, il cui codice fu stampato negli ultimi tempi della Repubblica. Questa magistratura componevasi di tre nobili, scelti dal <em>Pieno Collegio<\/em>.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Ufficiali al Formento\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Ufficiali al Formento<\/strong><\/em>, i quali attendevano agli oggetti di vittuaria.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Giustizia Vecchia e Nuova\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Giustizia Vecchia e Nuova<\/strong><\/em>, <strong>e<\/strong> <em><strong>Provveditori sopra la Giustizia Vecchia<\/strong><\/em>, da cui dipendevano tutte le arti, che si esercitavano in Venezia, le quali nella loro totalit\u00e0 si riducevano a centoventitr\u00e8; 26 di vittuaria, 71 di manifatture, 26 di mercanzia. Nel 1172 ebbe principio questa magistratura sotto il nome di <em>Giustizia<\/em>; e si dicevano giustizieri i tre nobili, che avevano ispezione sulle misure, sui pesi, sui prezzi, ed esaminavano le questioni sulle arti stesse. Le fu aggiunto il qualificativo di vecchia, quando nel 1266, venne accresciuta di altri tre giustizieri, detti perci\u00f2 <em>Giustizieri Nuovi<\/em>, per distinguerli dai tre precedenti, i quali presero la denominazione di <em>Giustizieri Vecchi<\/em>. Questi conservarono le attribuzioni antiche; presero cura dei venditori di vino al minuto, delle taverne e dei pegni fatti in esse. Le cause minori di cinquanta ducati si portavano al <em>Cattav\u00e8r<\/em>; le maggiori agli <em>Auditori Vecchi<\/em>. A questa magistratura furono aggiunti nel 1563, due <em>Provveditori sopra la Giustizia Vecchia<\/em>, scelti dal corpo del <em>Senato<\/em>, ed indi un terzo similmente; ai quali apparteneva il ricevere le appellazioni dalle condanne circa le arti ed il vitto.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Provveditori alla Legna\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Provveditori e Sopraprovveditori alla Legna ed ai Boschi<\/strong><\/em>, incaricati a sorvegliare diligentemente perch\u00e8 le citt\u00e0 fossero sempre ben provviste di legno, e perch\u00e9 non se ne trasportasse fuori dello Stato. Perci\u00f2 presiedevano al taglio dei boschi, si pubblici che privati. La loro magistratura ebbe principio nel 1532, ed era composta di tre, scelti dal <em>Maggior Consiglio<\/em>: fu interamente costituita nel 1677, quando crebbe di due <em>Sopraprovveditori<\/em>, a cui si portassero in appello gli atti dei primi.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Provveditori sopra Ospitali\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Provveditori sopra Ospitali e Luoghi Pii<\/strong><\/em>, ai quali sino dall&#8217;anno 1561, fu affidata la cura, di cui parla lo stesso loro nome: le appellazioni dalle loro sentenze passavano al <em>Collegio dei Venti Savi<\/em> del corpo del <em>Senato<\/em>.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Provveditori alla Pace\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Provveditori alla Pace<\/strong><\/em>, che si adoperavano a rincoporre tra i cittadini le discordie e i litigi di lieve a momento.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Provveditori alle Pompe\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Provveditori e Sopraprovveditori alle Pompe<\/strong><\/em>; ossia allo smoderato lusso ed alle spese soverchie, tanto delle private famiglie, quanto degli uffici pubblici, delle magistrature e dei rappresentanti diplomatici. Tre ne erano i <em>Provveditori<\/em>, due i <em>Sopraprovveditori<\/em>: furono istituiti nel 1514. Le loro leggi sul lusso sono della massima importanza.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Provveditori di San Marco\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Provveditori di San Marco di Sopra<\/strong><\/em>, <em><strong>di Ultra<\/strong><\/em>, <em><strong>di Citra<\/strong><\/em>; magistratura della pi\u00f9 eminente dignit\u00e0; anzi la prima dopo la ducale. Essa \u00e8 del secolo IX; ed era in origine che di un solo procuratore, eletto a custodia della Basilica di San Marco. Con il crescer poi degli affari, crebbe anche il numero dei nobili, che la componevano. Perci\u00f2 diventarono sino a nove, e le loro incumbenze furono compartite in tre differenti classi, che si dicevano <em>Procuratie<\/em>, ad ognuna delle quali tre di essi attendevano. Queste distinguevansi in <em>Procuratia di sopra<\/em>, <em>Procuratia di ultra<\/em>, e <em>Procuratia di citra<\/em>, e quindi con questa triplice qualificazione se ne distinguevano i rispettivi <em>Procuratori<\/em>. Quelli di <em>sopra<\/em> avevano la cura immediata della Chiesa di San Marco e della contigua piazza: quelli di <em>ultra<\/em> e di <em>citra<\/em> amministravano le tutele o commissarie lasciate dai testatori di qua o di l\u00e0 del Canal Grande: da ci\u00f2 la loro distinzione suindicata. I procuratori abitavano sulla piazza di San Marco, e da loro presero il nome le fabbriche, sino al giorno di oggi conosciute con il nome di <em>Procuratie<\/em>. Tre di loro, assistiti da pubbliche guardie, stavano alla loggia del palazzo ogni qualvolta trovavasi radunato il <em>Maggior Consiglio<\/em>. Sino dall&#8217;anno 1453, fu concesso loro il privilegio di essere anche senatori perpetui, con diritto di suffragio. Questa dignit\u00e0 non si soleva dare se non a chi se ne fosse reso meritevole con l&#8217;avere sostenuto le primarie cariche dello Stato. Vi fu bensi un tempo, in cui le circostanze costrinsero il governo a venderla per avere denaro; ma sempre a persone degnissime di ottenerla. Perci\u00f2 talvolta i procuratori di San Marco oltrepassarono lo stabilito loro numero.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Procuratori di Comune\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Procuratori o Provveditori di Comune<\/strong><\/em>, i quali sorvegliavano le strade, i ponti, le fabbriche della citt\u00e0, le poste interne dello Stato, i corrieri, le confraternite del Santissimo e delle arti, le scuole pie ed altre simili unioni.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Provveditori alla Sanit\u00e0\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanit\u00e0<\/strong><\/em>; magistratura celebratissima presso tutte le nazioni, alle quali la nostra Repubblica fu maestra in tutto ci\u00f2 che appartiene alla sanit\u00e0 pubblica, particolarmente in occasione di peste. Fu istituita nel 1485, composta di tre nobili, ai quali nel 1555, ne furono aggiunti altri due: i primi ebbero il titolo di <em>Provveditori<\/em>, i secondi di <em>Sopraprovveditori<\/em>.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Inquisitori alle Scuole Grandi\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Inquisitori e Regolatori alle Scuole Grandi<\/strong><\/em>: il nome ne manifesta l&#8217;ufficio, che soltanto nel 1622 fu loro affidato, mentre in addietro apparteneva al <em>Consiglio dei Dieci<\/em>.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Provveditori alle Beccarie\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Provveditori ed Aggiunto alle Beccarie<\/strong><\/em> (ossia ai macelli); affinch\u00e8 Venezia da prima e in seguito le altre citt\u00e0 fossero sempre ben provvedute di carni, ed affinch\u00e8 non vi fossero frodi nei dazi, nei pesi, nei prezzi. Sino al 1768 i <em>Provveditori<\/em> erano stati due; in quell&#8217;anno se ne decret\u00f2 un terzo col titolo di <em>Aggiunto<\/em>: potevano, per concessione del <em>Senato<\/em>, condannare alla galera e al carcere le trasgressioni mercantili, particolarmente sui prezzi e sui pesi, nella vendita delle carni.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Provveditori alle Biade\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Provveditori e Sopraprovveditori alle Biade<\/strong><\/em>, che avevano la suprema sorveglianza sopra le farine e il pane, si per la qualit\u00e0 e si per la stabilita misura: erano magistrature di appello sopra l&#8217;ufficio del frumento.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Capi sopra Uffizi\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Capi Superiori e Presidenti sopra Uffizi<\/strong><\/em>, i quali formavano parte del <em>Consiglio dei Quaranta al Criminale<\/em>, ed attendevano alla destinazione per le cariche del ministero, ai rapporti dei Banchi del Ghetto, ed a tutelare in altri oggetti i diritti dei particolari.<\/p>\n<\/li>\n<li><a name=\"Magistratura degli Uffiziali della Zecca\"><\/a>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Magistratura dei Provveditori e degli Uffiziali della Zecca<\/strong><\/em>. Sino dai remoti tempi della repubblica, la zecca era governata dal <em>Consiglio dei XL<\/em>; poi lo fu dal <em>Maggior Consiglio<\/em> e dal <em>Consiglio dei Dieci<\/em>; e sul fine del secolo XVI, dal <em>Senato<\/em>. Questi consessi ne avevano stabilito l&#8217;ordine e le discipline e ne avevano diviso le varie mansioni ai magistrati. I <strong><em>Massari all&#8217;oro e all&#8217;argento<\/em><\/strong>, chiamati anche <em>stimatori<\/em> ed ufficiali delle monete. Si prendevano cura di tutti i fatti relativi all&#8217;oro e all&#8217;argento, dei manifattori di queste materie in Venezia e del bollo relativo. Avevano il diritto d&#8217;inquisizione e di pena per viziature e contraffazioni di misure, di peso, di qualit\u00e0 ecc. Nel secolo XVI, gli uffici dei <em>massari<\/em> furono assoggettati a tre provveditori, di cui la scelta apparteneva al <em>Consiglio dei X<\/em>, siccome al consesso, che aveva in mano il governo della zecca ed il diritto di far battere monete per conto pubblico e privato. I <strong><em>Provveditori sopra gli ori e monete<\/em><\/strong> punivano coloro, che nello Stato spacciavano monete a prezzo maggiore del valore intrinseco, ovvero monete bandite: esaminavano gli uffici di Venezia perch\u00e8 non vi s&#8217;introducessero frodi: prendevano parte nei pagamenti e nei depositi: vegliavano alla giustezza delle bilancie e dei pesi dell&#8217;oro e dell&#8217;argento. A questi fu aggiunto un <strong><em>Inquisitore<\/em><\/strong>, perch\u00e8 tutte le monete si nazionali che forestiere fossero di giusto peso, e perch\u00e8 i pagamenti mercantili e le cambiali si eseguissero legalmente: proibiva l&#8217;estrazione dallo Stato di verghe d&#8217;oro o di argento o miste, e di monete veneziane; n\u00e8 nessun suddito poteva entrare in interesse con zecche forestiere, n\u00e8 poteva rispedire a Venezia le piccole monete, che avevano corso in terraferma. Il <strong><em>Conservatore<\/em><\/strong> aveva cura dei pubblici depositi per conservarli e disporli a tenore delle leggi. Il <strong><em>Depositario<\/em><\/strong> conservava i depositi privati di oro e di argento, con obbligazione d&#8217;investirli o farne qualche altro legittimo uso. Il <strong><em>Provveditore<\/em> <em>alli pr\u00f2<\/em><\/strong> sopraintendeva alla cassa e riceveva quei depositi, che non oltrepassavano la somma dei quaranta ducati; gli <strong><em>Esattori<\/em><\/strong> portavano a questa cassa le somme raccolte: fuori di zecca, presiedeva al deposito dei capitali investiti presso varie magistrature: e n&#8217;erano tre i depositi dei capitali, da cui si traeva un interesse, cio\u00e8, <em>Monte Vecchio, Monte Nuovo, Monte Nuovissimo<\/em>, cos\u00ec detti, per la progressione del tempo, in cui vennero istituiti. Finalmente, i <strong><em>Revisori<\/em><\/strong> e <strong><em>Regolatori<\/em> <em>delle entrate pubbliche in Zecca<\/em><\/strong>, ed il <em><strong>Camerlengo del Comune<\/strong><\/em> tenevano con le magistrature della zecca, continue comunicazioni di ufficio. (1)<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">(1) Giuseppe Cappelletti. Storia delle Magistrature Venete. Stabilimento Tipografico Grimaldo &amp; C. Venezia 1873.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le Magistrature relative alla Polizia La parola di Polizia non era intesa nel senso odierno di sorveglianza sulle materie di Stato, quanto di pubblico governo o di amministrazione politica. 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