Magistrature per la Giustizia

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Avogadori. Sala dell'Avogaria. Palazzo Ducale

Magistrature per la Giustizia

Auditori Vecchi, Novi, Novissimi. Col crescere delle liti forensi, crebbero i magistrati, che le dovevano giudicare. Gli auditori erano come gli intermedi fra le magistrature di prima istanza dette le sei corti di palazzo, ed i consigli e collegi di appellazione. Conosciuta l’importanza della causa, e le sentenze, deliberavano a quale consiglio o collegio dovevano riferirle in appellazione. Rilasciavano anche suffragi, sospensioni e simili atti in malleveria della giustizia nelle promosse questioni. Il magistrato degli auditori vecchi ebbe origine nel 1343, e fu confermato a beneplacito del governo nel 1349. Fino a quest’epoca le cose civili e criminali erano trattate dalla avvogaria; ma conservando a questa le ultime, agli auditori furono affidate le sentenze appellate nello Stato, quando non contenessero delitti di falso, e cosi le querele dei testamenti inofficiosi, e molte altre materie, che nel corso dei secoli passarono ad altri magistrati, ebbe egli a trattare e definire. I tre auditori novi vennero eletti nel i/^io, e quindi i precedenti assunsero il titolo di vecchi. A questi rimasero le appellazioni di Venezia e del dogado, cioè da Grado a Cavarzere, e di tutti i luoghi alla parte del mare, le altre ai nuovi. Gli auditori novissimi, instituiti nel 1492, ascoltavano le appellazioni delle sentenze delle cause dei minori, cioè che non eccedevano i ducati 100 veneti, ma per la loro discordia furono rimesse al collegio dei XII. Trattavano anche quelle dei maiori per otto mesi, decorsi i quali sottentravano a giudicar di queste i novissimi, assumendo il titolo di nuovi, ed i nuovi a vicenda passavano col titolo di novissimi a versar sopra quelle dei minori. Così Marco Ferro nel suo dizionario.

Collegi dei XV, dei XXV e di altri. Prendevano questa denominazione dal numero dei giudici da cui venivano sostituiti. Erano questi collegi i giudici supremi di tutte le cause venute in appellazione dai tribunali di Venezia e dello Stato. Il collegio dei XV giudicava le cause dai ducati 200 agli 800 veneti. Quello dei XXV, che prima era dei XX, dai ducati 800 ai 3500. Le somme minori si giudicavano sommariamente dai tribunali di prima istanza. Vi erano altri collegi, i criminali, che si adunavano per giudicare qualche particolare delitto, i collegi estratti dal consiglio dei dieci, che trattavano qualche caso importante e criminoso. I collegi solenni o così detti collegetti, appartenenti all’araldica, che giudicavano le prove della nobiltà e cittadinanza originaria.

Collegio dei XX Savi del Corpo del Senato. Giudicava e definiva le questioni civili nelle quali aveano interesse le pubbliche ragioni.

Collegio dei X. Era giudice dei gravi delitti di Stato e di alta polizia, (v. Consiglio dei X)

Quarantia Civil Vecchia e Nova. La prima antichissima giudicava definitivamente le cause civili di Venezia e del dogado, della somma maggiore di ducati 3500, la seconda giudicava le cause civili delle provincie della somma medesima. (v. Qurantia)

Consiglio dei XL Criminale, Cape e Contradditori, Presidenti sopra Uffici. Era il giudice supremo dei casi criminali accaduti in Venezia e nel dogado, eccettuati quelli che spettavano all’autorità del consiglio dei dieci. (v. Quarantia) I capi di questo consiglio, unitamente al doge ed i sei consiglieri, formavano la signoria di Venezia. (v. Comsiglio Minore o Signoria). I contradditori erano i fiscali del consiglio. I presidenti formavano un uffizio interno del consiglio dei XL composto di tre soggetti, e facevano eseguire le deliberazioni d’esso consiglio spettanti agli uffizi di ministero. Sopravvegghiavano ai banchi di Ghetto ed alle sue discipline.

Avvocati ai Consigli. Era uffizio di questi difendere le cause, che si trattavano nei consigli, affinchè i poveri, che non potevano pagare i valenti avvocati del foro, trovassero in questi la loro difesa.

Le sei Corti o Magistrature, dette Proprio, Forestiere, Petizione, Esaminador, Procurator, Mobile. Nei primi secoli della repubblica la podestà civile e criminale era unita nel doge. L’aristocrazia, gelosa di tanto impero, lo andò a poco a poco scemando con l’istituire a tal scopo varie magistrature. Era queste si annoveravano tre giudici, che si dicevano della corte o del palazzo, perché in questo, luogo sedevano facendo le veci del doge. Essendo poi il giudizio su i forestieri concesso ad altra magistratura detta del forestiere, rimase ai primi giudici quello dei Veneziani, che presero il nome di magistrato del proprio, detto anche volgarmente podestà o pretor di Venezia. Nel correre dei tempi gli fu tolta la giurisdizione criminale, e non gli rimase di questa altro segno che la scelta del ministro esecutor di giustizia. Nella giurisdizione civile giudicava i pagamenti di dote, le successioni intestate, le divisioni di fraterne, le poste e corrieri dello Stato, gli atti di proprietà. Dava investiture agli acquirenti stabili e fondi detti sine proprio ed a proprio, cioè prima delle stride ordinate dalle leggi, o dopo le stride fatte senza opposizioni.

La magistratura del forestiere composta di tre giudici, fu instituita nel secolo XIII dopo quella del proprio. Giudicava le liti tra forestieri, e quelle tra questi e i nazionali. Definiva le questioni sulle navi nei casi di naufragio, e deliberava le avaree ossia la distribuzione dei danni derivati dal naufragio stesso, e così decideva le contese per affitti di beni stabili e fondi veneti, e tutte quelle che fossero ad essa delegate dal doge e dal suo consiglio minore.

Il magistrato petizione, creato nel 1244 a sollievo delle due precedenti magistrature, aveva il diritto d’ascoltare ed esaminare le petizioni, ossia domande e querele dei Veneziani o forestieri. Per la legge del 1481 furono ad esse delegate le materie criminali delle ruberie fatte dentro i confini del dogado, e così le civili di qualunque controversia, e particolarmente le cause di rendimento di conti, di commissari, tutori, agenti, d’imprestiti, legati, eredità, ec.; in somma, chi aveva o crediti, o azioni da ripetere li rassegnava a questa magistratura.

I giudici all’esaminador, eletti nel secolo stesso dei precedenti e pel medesimo scopo, avevano l’incarico dell’esame (da cui presero il titolo) dei testimoni, nelle cause forensi, della sottoscrizione dei contratti, dei bolli e sequestri, sopra le rendite e beni dei debitori, dei cogniti dei pegni, delle vendite all’incanto, dell’ipoteche, dei fondi a malleveria dei contraenti, ed altre attribuzioni di minor conto.

Il procuratore, d’origine antichissima, era magistrato composto di tre giudici che dovevano esaminare e definire tutti i litigi promossi per le commissarie e beni amministrati dai procuratori di San Marco. l sequestri delle rendite, dei beni fuori di Venezia e del dogado si facevano con lettere del procuratore. La materia delle prelazioni tra veneto e veneto apparteneva allo stesso. Quando non vi erano commissari si facevano da questo magistrato le sentenze a leggi dei testamenti. Ascoltava le donne, che domandavano alimenti quando i loro mariti erano sulla via dell’inopia, e dava libertà alle madri di poter disporre di parte della sua dote per monacare o maritare una figlia. Aveva altre attribuzioni di minor conto.

Il mobile, magistrato eletto nel 1255 in aiuto del proprio e del petizione, giudicava i litigi di cose mobili non maggiori del prezzo di venete lire 50. Presso lui si facevano i pagamenti di dote e le assicurazioni della stessa. Aveva l’autorità di eseguire le carte dei testamenti, instromenti, chirografi o contratti di nozze sottoscritti da due testimoni. Nel 1361, oltre le cose mobili, gli fu concesso il diritto anche sopra le altre, purché non sorpassassero la somma anzidetta.

Giudici al Piovego. E’ piovego voce corrotta che significa pubblico. Antichissima è l’origine e precedente al 1215. Si chiamarono latinamente judices publicorum, perchè giudicavano cose di pubblica ragione. Aveano la custodia e la cura delle pubbliche vie di Venezia e del dogado, e delle fabbriche. A tal fine mantenevano un perito ordinario. Giudicavano le usure ed i contratti illeciti o lesivi, e le liti di cose del valor minore di venete lire 10. Sono note le leggi di questo magistrato inserite nel codice detto Codex publicorum.

Signori di Notte al Criminal. Era un collegio composto di sei persone scelte dai sei sestieri di Venezia. Secondo la cronaca di Marin Sanudo, già esisteva nel 1250. I suoi attributi erano custodire la città dagli incendi, dai malfattori, dagli omicidi, dalle danze notturne pericolose, dai violenti defloratori di vergini e da simili ribaldi. Giudicavano i bigami, gli assassini, i servi rei di domestica fornicazione, le tresche degli ebrei con donne cristiane. Punivano i medici che non denunziavano i feriti, ec.

Signori di Notte al Civil. Fu questa magistratura creata dal maggior consiglio nel 1544. Giudicava le cause civili per affitti di case, per pegni, per truffe e frodi e per molte altre materie che già spettavano al collegio di notte al criminal. Nelle ferie di palazzo, e nei santi giorni di Natale e di Pasqua suppliva per i giudici delle sei corti, e per altri uffici di prima istanza.

Sindaco o Sindaci Giudici Straordinari del Palazzo. Questa magistratura ordinata nel 1545 dal maggior consiglio, sebbene fosse precedente a quest’epoca la sua origine, venne sostituita ai due magistrati estraordinari di San Marco e di Rialto. Suppliva a tutti gli uffizi, consigli e collegi di giudicatura nel caso di malattia o mancanza di qualche giudice, o per essere escluso dalla legge, il che si diceva cazzato, cioè cacciato. Ciò per altro avveniva quando il numero dei giudici non era il prescritto dalle leggi. Formava le tariffe delle tasse degli atti civili a vantaggio del ministero, che non aveva pagamento dall’erario, ma lo traeva da esse tariffe regolate e sorvegliate da questo magistrato, perché non nascessero abusi. Sindacava ancora gli atti civili e le decisioni dei supremi consigli per osservare se vi era qualche difetto nell’ordine, e quindi presso lui si querelavano gli atti erronei di nome, o di date, e nei quali fossero intervenute persone escluse dalla legge. Si facevano processi, s’intrometteva l’atto, la sentenza o lo spazzo, e l’intromissione passava al consiglio dei XL, a cui apparteneva la suprema deliberazione.

Gastaldi Ducali, Sopragastaldo e Superiori, o Sovra gli Atti del Sopragastaldo. I gastaldi ducali eseguivano anticamente le sentenze tutte, che a nome del doge venivano a loro presentate, o fossero a vantaggio dei sudditi o del principato. A causa dei disordini introdotti nell’amministrazione, nelle vendite dei pegni ed in altre esazioni, ed a porvi rimedio, nel 1473 vennero eletti col titolo di sopragastaldo tre nobili, ai quali si affidarono i diritti dei gastaldi ducali, non restando a questi se non la custodia della cancelleria ducale, e nei casi di sentenza di morte, dare il segno al ministro di giustizia per l’esecuzione del supplizio. Al magistrato detto superiore, instituito nel 1485, venivano delegate varie cause della signoria, ed a lui si appellavano gli atti del sopragastaldo, il quale incarico avevano precedentemente i tre procuratori di San Marco.

Officiali all’Estraordinario. Giudicavano in punto di provvidenze economiche straordinarie.

Curia Ecclesiastica, Patriarca, Nunzio Apostolico, Auditore. Nella curia patriarcale di Venezia si trattavano le cause matrimoniali e criminali ecclesiastiche in prima istanza della diocesi di Venezia, ed in seconda istanza delle curie di Caorle, Chioggia, Torcello. Le sentenze si appellavano alla nunziatura apostolica, che aveva due tribunali, quello dell’auditore e quello del nunzio. Il fisco non appellava se non nelle sole cause di nullità di matrimonio, le quali esigevano le due conferme giusta la bolla di Benedetto XIV Dei miseratone, accettata dal senato nel 1790.

Curia Ecclesiastica Primiceriale. In questa venivano trattate, dal primicerio, le cause ecclesiastiche della ducale basilica di San Marco, e d’altre chiese soggette al dominio del doge, e si appellavano alla nunziatura apostolica.

Curia Metropolitana di Udine. Con decreto del senato venne in Venezia instituito un tribunale presieduto da un vicario, e auditore generale eletti dall’arcivescovo d’Udine, metropolita della diocesi di terraferma e d’Istria, dove si trattavano le cause in appellazione delle curie suffraganee, e da queste si appellavano al tribunale del nunzio apostolico. (1)

(1) AUTORI VARI. Venezia e le sue lagune, Volume I. Stabilimento Antonelli Venezia 1847.

FOTO: Alfonso Bussolin. Pubblicazione riservata. Non è consentita nessuna riproduzione, con qualunque mezzo, senza l'autorizzazione scritta del detentore del copyright.

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